Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6550 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6550 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Cosenza il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 9 maggio 2025 della Corte d’appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’ inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata il 14 gennaio 2025 dall’AVV_NOTAIO, con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Salerno, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di diffamazione ascrittogli in rubrica.
Il ricorso, proposto nell’interesse dell’imputato, si compone di un unico motivo d’impugnazione, a mezzo del quale si deduce la violazione degli artt. 178, 179, 678, 666 e 420ter cod. proc. pen., nella parte in cui il Tribunale avrebbe illogicamente pretermesso o rigettato le istanze di rinvio per legittimo impedimento avanzate dalla difesa dell’imputato alle udienze del 6 dicembre 2023 e dell’8 maggio 2024, nonostante la difesa avesse compiutamente indicato, nelle istanze stesse, gli impegni professionali (tutti a difesa del medesimo imputato) concomitanti con la trattazione del processo e che non vi fosse alcun rischio di prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Va premesso, come già evidenziato nel provvedimento impugnato, che l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912), dovendo comunque il giudice accertare il carattere eventualmente dilatorio della richiesta valutando del merito l’urgenza del procedimento concomitante, tenuto conto dell’obbligo di diligenza gravante sul difensore che gli impone di dare preferenza alla posizione processuale che risulterebbe maggiormente pregiudicata dalla mancata trattazione del giudizio (Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016, dep. 2017, M., Rv. 270330).
3. Ciò considerato, dirimente è il rilievo, evidenziato dal Tribunale all’udienza dell’8 maggio 2024, che agli atti non era presente -in favore dell’avvocato istante – alcuna nomina difensiva da parte dell’imputato (che, prima della proposizione dell’atto di appello, risultava difeso di ufficio dall’AVV_NOTAIO del Foro AVV_NOTAIO Salerno); sicché, provenendo da soggetto non legittimato, le istanze di rinvio non potevano essere accolte ed ogni ulteriore valutazione non può che essere ultronea. Né sono stati allegati elementi di segno contrario che diano conto della preesistenza del rapporto fiduciario, tanto più che all’atto di appello, per come chiaramente evidenziato dalla Corte territoriale, risulta allegato un messaggio PEC inoltrato dall’AVV_NOTAIO all’AVV_NOTAIO ove viene rappresentato il mancato rinvenimento della nomina fiduciaria.
Ciononostante, anche a voler prescindere da tale assorbente rilievo, come correttamente osservato dalla Corte territoriale, entrambe le istanze di rinvio risultano formulate in termini generici, non avendo il difensore allegato gli elementi necessari a permettere il necessario vaglio giudiziale e non potendosi rimettere all’arbitrio del difensore e alle sue individuali ed incontrollabili strategie quale dei procedimenti privilegiare.
Il diritto al rinvio, infatti, non è frutto di una mera scelta del difensore, ma di una condizione obiettiva (come tale positivamente scrutinata dal giudice) di impossibilità assoluta di prestare la propria opera in una sede processuale, in quanto compromessa da un concomitante (in quel momento) prevalente impegno difensivo (Sez. U, n. 4909, cit.). Sicché, in mancanza della necessaria allegazione e conseguente documentazione, non può dunque ritenersi sussistente il legittimo impedimento e quindi neppure un diritto al rinvio .
Ebbene, la richiesta di rinvio dell’udienza del 6 dicembre 2023 risulta trasmessa a mezzo PEC il 2 dicembre 2023, alle ore 20:35 ed allega il concomitante impegno del difensore ” in altre cause (non differibili) dinanzi il Tribunale di Cosenza, cause fissate per lo stesso giorno dalle ore 9:00 alle ore 12:30 (…) tutte cause penali elencate sono instaurate in danno dello stesso assistito COGNOME NOME ” e la parallela impossibilità di ” reperire un sostituto processuale per la causa dinanzi codesto Giudice, data la peculiarità della procedura (…) e nelle cause dinanzi il Tribunale di Cosenza; non vi è nel procedimento codifensore che possa validamente difendere l’imputato “.
In termini analoghi la richiesta di rinvio dell’udienza de ll’ 8 maggio 2024: risulta trasmessa a mezzo PEC 29 aprile 2024 alle ore 17:29, allegando il concomitante impegno ” in altre cause (non differibili) dinanzi al Tribunale di Cosenza, cause fissate per lo stesso giorno dalle ore 09:30 alle ore 13:30 (…] Non è stato possibile reperire un sostituto processuale per la causa dinanzi codesto
Giudice, data la peculiarità della procedura e nella causa dinanzi il Tribunale di Cosenza; non vi è nel procedimento codifensore che validamente difendere l’imputato “.
Da esse, da un canto, non emerge la tempestività dell’istanza (che, come detto, deve essere presentata non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni), dall’altro, non vengono indicate le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo.
Tanto rende entrambe le istanze generiche ed insussistente il legittimo impedimento allegato.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 gennaio 2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME