Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 6089 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 6089 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a San Severo il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 17/05/2024 della Corte d’appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di NOME COGNOME per il reato ex art. 385 cod. pen. decritto nel capo di imputazione.
Nel ricorso presentato dal difensore di COGNOME si chiede l’annullamento della sentenza per violazione degli artt. 178 lett C) e 179 cod. proc. pen. per avere proceduto senza rispondere alla istanza di rinvio presentata dal difensore che
adduceva di essere impegnato nello stesso giorno (17/05/204) davanti alla Corte di cassazione per un processo a carico di plurimi ricorrenti detenuti in carcere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve rilevarsi che nella motivazione della sentenza impugnata non si dà conto della istanza alla quale si riferisce il ricorso e, del resto, nel verbale dell’udienza del 17 aprile davanti al la Corte di appello non vi è menzione della richiesta del difensore di fiducia, mentre risulta che egli, non presente, fu sostituito ex art. 97, comma 4, cod. proc pen. dall’AVV_NOTAIO COGNOME (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092).
Inoltre, vale comunque ribadire che l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento, per assoluta impossibilità a comparire, ex art. 420ter , comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni e indichi specificamente le ragioni della necessità di espletare la sua funzione nel diverso processo, rappresentando l’assenza di un codifensore che possa validamente difendere l’imputato e l’ impossibilità di avvalersi di un sostituto ex art. 102 cod. proc. pen., sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, n. 4708 del 27/03/1992, Fogliani, Rv. 19082; Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Rv. 263395).
Invece, nel caso in esame non risulta che queste condizioni siano state rappresentate.
Pertanto, il ricorso è manifestamente infondato e dalla sua inammissibilità deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 09/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME