Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7368 Anno 2026
5 Presidente: COGNOME NOME COGNOME
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7368 Anno 2026
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/02/2026
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 211/2026
NOME COGNOME
UP – 04/02/2026
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME a Cosenza il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/07/2025 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
uditi: il AVV_NOTAIO Procuratore generale presso questa Corte di cassazione AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lÕavvocato NOME COGNOME che, nellÕinteresse dellÕimputato, ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
Con sentenza del 15 luglio 2025 la Corte di appello di Catanzaro, a seguito del gravame interposto da NOME COGNOME, ha confermato la pronuncia del 13 dicembre 2022 con la quale il Tribunale di Paola lo aveva condanNOME per i delitti aggravati di furto in abitazione (artt. 624, 625, comma 1, n. 1, cod. pen.) e resistenza a pubblico ufficiale (artt. 337 e 61, comma 1, n. 2, cod. pen.).
Avverso la decisione di appello il difensore dellÕimputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui allÕart. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha denunciato la violazione di norme processuali poste a pena di nullitˆ, in ragione dellÕomesso esame Ð da parte della Corte di appello Ð dellÕistanza di differimento dellÕudienza pubblica del 15 luglio 2025, per legittimo impedimento del difensore (in ragione di un concomitante impegno professionale relativo a imputato detenuto), tempestivamente presentata il 26 maggio 2025 a mezzo PEC (indirizzata allÕindirizzo istituzionale dello stesso Giudice di secondo grado) in ossequio allÕart. 1, comma 6, d.m. 27 dicembre 2024, n. 206.
La denunciata nullitˆ non verrebbe meno in ragione dellÕintervento del difensore di fiducia (allertato dai colleghi) alle ore 12:40, dopo che erano state giˆ raccolte le conclusioni delle parti (alle ore 10:40, rassegnate nellÕinteresse dellÕimputato da un difensore nomiNOME 97, comma 4, cod. proc. pen.): il difensore fiduciario si era presentato al solo fine di ribadire la richiesta di differimento e tuttavia non ha potuto, in quanto il AVV_NOTAIO Procuratore generale era giˆ stato congedato e la Corte si era giˆ ritirata in camera di consiglio. Si sarebbe, dunque, determinata la violazione del diritto di difesa, con la conseguente nullitˆ anche della sentenza impugnata, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimitˆ e della Corte EDU.
AllÕudienza del 4 febbraio 2026 le parti hanno concluso come in epigrafe.
1. Il ricorso è inammissibile.
In primo luogo, Çqualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimitˆ la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assenteÈ (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, COGNOME, Rv. 281391 – 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, COGNOME, Rv. 221322 – 01).
Inoltre, le Sezioni Unite hanno giˆ chiarito che Çl’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dˆ luogo ad assoluta impossibilitˆ a comparire, ai sensi dell’art. 420 , comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneitˆ dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso
processo; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilitˆ di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvioÈ (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014 Ð dep. 2015. Torchio, Rv. 262912 Ð 01).
Tanto premesso, dallÕesame degli atti (cui questa Corte ha diretto accesso alla luce del vizio denunciato: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220092 Ð 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. 266613 Ð 01) si trae che:
in data 26 maggio 2025 il difensore dellÕimputato ha inviato, dal proprio indirizzo di posta certificata allÕindirizzo di posta certificata della Corte di appello di Catanzaro (EMAIL, indicato nel richiamato provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati), richiesta di differimento dellÕudienza del 15 luglio 2025, adducendo un concomitante impegno professionale ed indicando lÕimpossibilitˆ di avvalersi di sostituti (cfr. pure la nota della Cancelleria della Corte territoriale a riscontro di quanto richiesto da questo Ufficio);
la Corte di appello non ha provveduto in ordine ad essa, dando corso alla trattazione del giudizio (cfr. verbale dellÕudienza del 15 luglio 2025).
Purtuttavia, non pu˜ ravvisarsi la denunciata nullitˆ, poichŽ essa Ð nei termini che si espongono di seguito Ð trova smentita e la difesa non ha allegato con la necessaria specificitˆ il fatto processuale da cui deriverebbe (cfr. Sez. 5, n. 1915 del 18/11/2010 – dep. 2011, Durantini, Rv. 249048 – 01; Sez. 5, n. 600 del 17/12/2008 – dep. 2009, Cavallaro, Rv. 242551 – 01).
3.1. Anzitutto, dal verbale del 15 luglio 2025 non emerge affatto che lÕudienza abbia avuto le cadenze rappresentate nel ricorso.
Vero è, infatti, che il procedimento risulta chiamato alle ore 10:40 e che lÕimputato (rinunciante) è stato assistito da un difensore nomiNOME art. 97, comma 4, cod. proc. pen., in ragione della mancata comparizione del difensore di fiducia avvocato NOME COGNOME (cfr. p. 1). Tuttavia, nellÕ della pagina 2 del verbale Çsi dˆ atto che alle ore 12:40 è arrivato in aula AVV_NOTAIO COGNOMEÈ); e solo a pagina 3 si dˆ conto delle conclusioni del Procuratore generale (che si è Çriportato alle conclusioni scritteÈ) e del Çdifensore dellÕimputatoÈ (senza alcuna specificazione) che ha chiesto lÕÇaccoglimento dei motivi di appelloÈ (cfr. verbale cit.); infine, risulta che, dopo lÕesaurimento della discussione, la Corte di appello si è ritirata in camera di consiglio (quantunque non se ne indichi lÕora) e che, dopo la lettura del dispositivo, il verbale è stato chiuso alle 17:30 ( ). In conclusione, dal verbale non si trae che sia stato il difensore nomiNOME 97, comma 4,
cod. proc. pen. Ð e non invece il difensore di fiducia, giunto in aula Ð a partecipare alla discussione.
3.2. In ogni caso, il ricorso non potrebbe trovare accoglimento poichŽ la richiesta di differimento per legittimo impedimento, pur correttamente presentata tramite posta elettronica certificata, non risulta rituale, nŽ alla luce degli atti compiegati al ricorso nŽ di quelli trasmessi dalla Corte di appello.
Quel che non consta Ð e che neppure lÕimpugnazione deduce Ð è la prospettazione dell’impedimento non appena conosciuta la contemporaneitˆ del concomitante impegno professionale. Alla richiesta di differimento presentata il 26 maggio 2025 è, infatti, compiegato un decreto di fissazione dellÕudienza del 15 luglio 2025 (da parte di altro Giudice), datato 12 marzo 2025 (con firma in data 12 marzo 2025), ma non emerge in alcun modo la data in cui lÕavvocato COGNOME ne è stato edotto (cfr. allegati allÕistanza di differimento, trasmessi dallÕUfficio di merito; essi non sono stati compiegati al ricorso, cui Ð oltre alla medesima istanza di differimento Ð è acclusa soltanto una ricevuta PEC, da cui non si risulta neppure lÕufficio cui è stata inviata). Il che non consente di considerare la tempestivitˆ della richiesta di differimento indirizzata (come giˆ esposto, il 26 maggio 2025) alla Corte di appello di Catanzaro, la quale allÕudienza del 10 aprile 2025, alla presenza pure del sostituto desigNOME dal medesimo avvocato COGNOME, aveva differito il giudizio proprio al 15 luglio 2025 (cfr. verbale dellÕudienza del 10 aprile 2025).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condanNOME al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilitˆ dell’impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Cos’ deciso il 04/02/2026.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME