Legittimo impedimento: i limiti del ricorso in Cassazione
Il concetto di legittimo impedimento rappresenta un pilastro fondamentale del diritto di difesa, ma la sua applicazione non è automatica né priva di limiti rigorosi. In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha chiarito i confini di questo istituto, analizzando il caso di un imputato che contestava la regolarità del processo a causa del mancato riconoscimento di un impedimento durante un’udienza interlocutoria.
Il caso e i motivi del ricorso
Un cittadino era stato prosciolto dalla Corte d’Appello per particolare tenuità del fatto (Art. 131 bis c.p.) in relazione a reati di falso documentale. Nonostante l’esito favorevole, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando due profili principali: la violazione di legge per il mancato riconoscimento del legittimo impedimento in primo grado e l’errata valutazione della natura del falso, ritenuto dal ricorrente come “grossolano” e quindi non punibile.
La decisione della Suprema Corte
La settima sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno rilevato come i motivi proposti fossero privi di specificità, limitandosi a riprodurre censure già analizzate e correttamente respinte dai giudici di merito. La Corte ha sottolineato che non ogni assenza giustificata determina la nullità degli atti, specialmente quando l’udienza non prevede attività istruttoria o decisoria.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri giuridici. In primo luogo, il mancato riconoscimento del legittimo impedimento non ha cagionato alcuna lesione effettiva ai diritti di difesa. Questo perché, nell’udienza contestata, non era stata svolta alcuna attività processuale significativa; il giudice si era limitato a disporre la sospensione del termine di prescrizione, un atto che non richiede necessariamente la presenza dell’imputato per la sua validità. In secondo luogo, riguardo alla grossolanità del falso, la Corte ha ribadito che la falsità del documento era stata desunta solo a seguito di un’opportuna verifica. Un falso è considerato grossolano solo quando è immediatamente percepibile ictu oculi, senza necessità di indagini o riscontri tecnici, circostanza esclusa nel caso di specie.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. La sentenza conferma che il diritto al legittimo impedimento deve essere bilanciato con l’effettività dell’attività processuale svolta e che la contestazione sulla natura del falso richiede prove evidenti di inidoneità ingannatoria, non potendo risolversi in una mera riproposizione di tesi già smentite nei gradi precedenti.
Quando il mancato riconoscimento del legittimo impedimento non invalida l’udienza?
Non sussiste nullità se nell’udienza non è stata svolta alcuna attività processuale effettiva, come nel caso di rinvii o sospensioni della prescrizione che non ledono il diritto di difesa.
Cosa si intende per falso grossolano in ambito penale?
Si parla di falso grossolano solo quando la contraffazione è talmente evidente da essere percepibile immediatamente da chiunque, senza necessità di verifiche o controlli tecnici.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, in caso di colpa nella determinazione dell’inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43449 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43449 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CALCINATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 7 marzo 2023 di proscioglimento del medesimo ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen. per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Esaminati i motivi di ricorso (e la successiva memoria) in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del legittimo impedimento in una udienza davanti al Tribunale ed al mancato riconoscimento della grossolanità del falso.
Considerato che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della decisione della Corte, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito: il mancato riconoscimento del legittimo impedimento non aveva cagionato alcuna lesione dei diritti di difesa dell’imputato – non essendosi svolta alcuna attività processuale nell’udienza in parola (e la sospensione del termine di prescrizic ne atteneva al solo decorso del medesimo) – e la falsità del documento era stata desunta solo a seguito di opportuna verifica.
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.