Legittimo impedimento: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Il concetto di legittimo impedimento rappresenta uno dei pilastri del diritto di difesa, garantendo che l’imputato possa partecipare attivamente al proprio processo. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità pone dei paletti molto rigidi sulla sua applicazione e sulla possibilità di contestarne il rigetto in sede di Cassazione.
Nel caso analizzato, un imputato condannato per i reati di falsità materiale (articoli 476 e 482 del codice penale) ha tentato di impugnare la sentenza d’appello lamentando, tra le altre cose, il mancato rinvio dell’udienza per un presunto impedimento a comparire.
Il caso e la decisione della Corte
La vicenda trae origine da una condanna per falso, parzialmente riformata in appello solo per quanto concerne il trattamento sanzionatorio. Il ricorrente ha presentato ricorso basandosi su tre motivi principali: il rigetto dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento, la richiesta di riqualificazione giuridica dei fatti e una diversa ricostruzione probatoria.
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte. In particolare, il primo motivo è stato ritenuto non deducibile poiché si limitava a reiterare critiche già ampiamente vagliate e respinte dal giudice d’appello, il quale aveva correttamente rilevato l’assenza di un’attestazione idonea a provare l’impossibilità assoluta dell’imputato di essere presente in aula.
Limiti del sindacato di legittimità
Un punto cruciale della decisione riguarda la natura del ricorso per Cassazione. La Corte ha chiarito che non è possibile riproporre motivi che sono stati oggetto di rinuncia durante il grado di appello. Inoltre, le contestazioni che mirano a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove sono inammissibili, poiché il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione a quella di merito se quest’ultima è logicamente motivata.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla carenza di specificità e sulla natura ripetitiva delle doglianze. Per quanto riguarda il legittimo impedimento, la Corte ha osservato che non basta una generica difficoltà, ma occorre una prova documentale certa dell’impossibilità di comparire. Senza tale prova, il giudice di merito fa bene a procedere, e la Cassazione non può intervenire su una valutazione di fatto già correttamente eseguita.
Inoltre, la rinuncia espressa ad alcuni motivi durante il processo d’appello preclude definitivamente la possibilità di sollevarli nuovamente davanti agli Ermellini. Questo principio serve a garantire la stabilità delle fasi processuali e a evitare strategie dilatorie.
Le conclusioni
La sentenza si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia selezionare con cura i motivi di ricorso, evitando di riproporre questioni di fatto o istanze prive del necessario supporto probatorio. La prova dell’impedimento deve essere rigorosa e tempestiva per poter essere accolta nel sistema processuale penale.
Quando il legittimo impedimento non viene accolto?
Il legittimo impedimento non viene accolto se manca un’attestazione documentale che provi l’effettiva e assoluta impossibilità dell’imputato a comparire in udienza.
Si possono riproporre in Cassazione motivi già rinunciati in appello?
No, i motivi di ricorso che sono stati oggetto di rinuncia durante il grado di appello sono considerati inammissibili in sede di legittimità.
Cosa rischia chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente può essere condannato a versare una somma pecuniaria, solitamente tra i mille e i tremila euro, alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1185 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1185 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVEZZANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Visto il ricorso proposto da NOME COGNOME, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, in parziale riforma della decisione di primo grado, h rideterminato la sanzione inflitta nei confronti del ricorrente per il reato di cui agli 476 e 482 cod. pen., confermando nel resto la sua condanna.
Considerato che il primo motivo di ricorso proposto, con il quale si contesta il rigett dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento, presentata nell’udienza in cui è stat definita la fase d’appello (il 10.02.2022), non è deducibile innanzi a questa Corte, i quanto meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di appello, che si è espresso chiaramente nel senso dell’insussistenza di un’attestazione dell’impossibilità dell’imputato a comparire in udienza.
Considerato, altresì, che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, sono inammissibili poiché sono stati oggetto di rinuncia in appello ed attengono non soltanto alla riqualificazione giuridica dei fatti, ma coinvolgono una diversa loro ricostruzion probatoria.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8 novembre 2022.