Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48433 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48433 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CESENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il ricorso, con il quale si contesta la correttezza della decisione che ha riget la richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento è manifestamente infondata post che in tema di legittimo impedimento dell’imputato, è legittimo il provvedimento con il qual giudice, acquisito il certificato medico prodotto dal difensore, valuti, anche facendo ricor nozioni di comune esperienza debitamente esposte nella motivazione, l’insussistenza di una condizione tale da comportare l’impossibilità per di comparire in giudizio (Sez. 4, n. 13102 21/12/2018, Rv. 275285);
rilevato che il motivo con cui si censura la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, con particolare riguardo alla sussistenza degli artifici e raggiri in ordi episodi contestati’ è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizz dai giudicanti;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logi e giuridici, le ragioni del loro convincimento su ciascuno degli episodi contestati, ai fin statuizioni civili ed anche sulla tempestività querela (si vedano, in particolare, pagg. 13 e se rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 novembre 2023.