Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27737 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27737 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME Ad nato il DATA_NASCITA in TUNISIA avverso la sentenza in data 16/01/2024 della CORTE DI APPELLO DI AN- visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 16/01/2024 della Corte di appello di Ancona, che ha confermato la sentenza in data in data 12/11/2021 del Tribunale di Pesaro, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione.
Deduce:
Inosservanza di norma processuale in relazione agli artt. 420-bis e 420 ter cod. proc. pen..
Il ricorrente premette che all’udienza del 16/01/2024, al momento della pronuncia della sentenza di appello, COGNOME si trovava sottoposto alla misura dell’affidamento in prova. Osserva, dunque, che la Corte di appello lo dichiarava assente nonostante la sussistenza di un legittimo impedimento, così provocando la nullità della sentenza.
NOME;
Violazione di legge e vizio di omissione, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen..
In questo caso si osserva che la Corte di appello ha disatteso la richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. con motivazione apodittica, ritenendo la condotta non occasionale sulla base di un generico riferimento all’esito complessivo della perquisizione eseguita nell’ambito di un’attività che vedeva coinvolto l’imputato per spaccio.
Si deduce, altresì, che la motivazione della Corte di appello è in contrasto con la più recente giurisprudenza di legittimità, a mente della quale può ritenersi l’abitualità solo quando l’autore abbia commesso almeno ulteriori due illeciti della stessa indole di quello per cui si trova imputato. In tal senso viene richiamata la sentenza n. 24859 del 2019 della Corte di cassazione.
Rimarca come la Corte di appello abbia escluso la causa di cui all’art. 131bis cod. pen. facendo riferimento alla perquisizione e alla mancata giustificazione offerta dall’imputato, mentre occorreva fare riferimento alla manifestazione reale e concreta del fatto descritto nell’imputazione, con particolare riguardo alla sua offensività.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. e 68, comma secondo, cod. pen.. Travisamento del dato processuale per la mancata valutazione del danno patrimoniale da parte del giudice di primo grado in punto di qualificazione giuridica del fatto.
In relazione a tale punto, il ricorrente premette che la Corte di appello ha negato la possibilità di riconoscere l’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., sul presupposto che il giudice di primo grado aveva già considerato il modesto valore del bene ricettato.
Rimarca come tale motivazione fosse contraddetta dalla motivazione della sentenza di primo grado, dove il giudice aveva rilevato che non era possibile stabilire il valore del bene ricettato, così che tale elemento non sarebbe stato duplicato con il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen..
Violazione di legge e vizio di omessa e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 99 cod. pen..
Con l’ultimo motivo si deduce l’erroneità della motivazione con cui la Corte di appello ha negato la disapplicazione della recidiva osservando che la relativa richiesta non era stata avanzata con l’atto di appello e facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente deduce la nullità della
sentenza impugnata in quanto pronunciata nonostante il legittimo impedimento dell’imputato, sottoposto alla misura dell’affidamento in prova.
Per risolvere la questione occorre bisogna fare riferimento al principio di diritto a mente del quale «la restrizione dell’imputato agli arresti domiciliari per al causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell’imputato stesso», (Sez. U – , Sentenza n. 7635 del 30/09/2021, dep. il 2022, Costantino, Rv. 282806-01).
Il presupposto richiesto per far valere un’eventuale nullità correlata alla restrizione della libertà personale è costituito, dunque, dalla conoscenza del giudice della causa del legittimo impedimento, perché emergente dagli atti di causa ovvero perché comunicato dalla parte.
Il principio può essere trasferito all’ipotesi in cui l’imputato si trovi sottopo alla misura dell’affidamento in prova con obbligo di non allontanarsi da un determinato territorio, a condizione che, anche in tale caso, ta condiziorte-cK& l’impedimento risulti dagli atti ovvero sia stata’ resa’ nota’al giudice.
Tali ultime evenienze non risultano nel caso in esame, visto che dalla lettura degli atti -consentita in ragione della natura processuale della questione sollevatanon emergono dagli atti e non è stata comunicata al giudiceJliz
Peraltro, il motivo risulta altresì aspecifico perché difetta del requisi dell’autosufficienza, dovendosi rilevare come la sottoposizione dell’imputato alla misura dell’affidamento in prova sia stata solamente affermata dal ricorrente, che non ha prodotto alcun documento a dimostrazione dell’assunto posto a fondamento della censura.
Con il secondo motivo si assume che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto l’abitualità della condotta, facendo riferimento al contesto dell perquisizione subita da COGNOME.
Il motivo è anch’esso inammissibile perché aspecifico e perché manifestamente infondato.
La Corte di appello ha negato la riconoscibilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto facendo riferimento a una pluralità d elementi, tra i quali anche i numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, tra i quali rapina e furto.
Da qui la manifesta infondatezza dell’assunto secondo cui i giudici avrebbero ritenuto l’abitualità sulla base della sola perquisizione, là dove, invece, motivazione risulta conforme al principio di diritto secondo il quale «in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo d comportamento abituale ricorre quando l’autore abbia commesso altri reati della stessa indole, per tali intendendosi quelli che, anche se incriminati da norme diverse,
presentino caratteri fondamentali comuni per le circostanze oggettive e le condizioni ambientali nelle quali le azioni sono state compiute, o per i motivi che li hanno determinati. (Fattispecie in cui si è ritenuta abituale la condotta di chi, condannato per il delitto di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, annoverava plurimi precedenti per il delitto di evasione)», (Sez. 1 – , Sentenza n. 9858 del 24/01/2024, S., Rv. 286154 – 01).
Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Quanto al rapporto tra l’attenuante dell’attuale 648, comma quarto, cod. pen. e l’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., bisogna ricordare che «l’attenuante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non è compatibile con quella speciale di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen., nella quale resta pertanto assorbita nel caso in cui l’esiguità del danno patrimoniale sia già stata valutata onde ricondurre la fattispecie all’ipotesi attenuata di cui a tale ulti disposizione, posto che il medesimo elemento favorevole non può essere considerato due volte. (Sez. 2 – , Sentenza n. 51255 del 16/11/2023, Montella, Rv. 285693 – 01).
Ciò premesso, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il giudice di primo grado ha riconosciuto l’attenuante di cui all’attuale art. 648, comma quarto, cod. pen. in ragione del valore patrimoniale del bene ricettato, atteso che il riferimento al mancato accertamento del valore del bene è stato inteso in senso favorevole all’imputato, ossia nel senso che non conoscendosi il valore lo si considera di scarso valore patrimoniale.
Tanto fa emergere come i giudici abbiano fatto corretta applicazione del principio di diritto sopra enunciate quanto alla compatibilità delle attenuanti di che trattasi.
4. Anche l’ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Corte di appello, invero, ha negato la sua disapplicazione osservando che l’imputato era gravato da numerosi precedenti, talvolta dotati di particolare gravità (spaccio di stupefacenti, rapina, furto e altro), tali da lasciare intuire come l’ulter condotta per cui si ha giudizio costituisca la significativa prosecuzione di un processo delinquenziale avviato da tempo e mai interrotto.
I giudici hanno così evidenziato le ragioni per cui hanno considerato il fatto in esame indice di maggiore pericolosità, in conformità all’insegnamento di questa Corte, secondo cui «Ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un’accentuata pericolosità sociale dell’imputato e non come mera descrizione dell’esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art
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133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice», (Sez. 2 – , Sentenza n. 10988 del 07/12/2022 Ud., dep. il 2023, Antignano, Rv. 284425 – 01).
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 maggio 2024 GLYPH