Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34948 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34948 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il riget dell’istanza di legittimo impedimento dell’imputato, è al contempo aspecifico manifestamente infondato;
considerato che l’impedimento a comparire dell’imputato, previsto dall’art. 420-ter cod. proc. pen., concerne non solo la capacità di recarsi fisicamente udienza, ma anche quella di parteciparvi dignitosamente e attivamente per l’esercizio del diritto costituzionale di difesa, ma esso non può derivare automatica dall’esistenza di una patologia più o meno invalidante, che dev invece, determinare un’impossibilità effettiva ed assoluta, e perciò legitt riferibile ad una situazione non dominabile né contenibile dall’imputato, oltre a lui non ascrivibile, al fine di garantire il necessario bilanciamento con il pri di ragionevole durata del processo (cfr. Sez. 5, n. 15407 del 24/02/2020, Stre Rv. 279088);
considerato che la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall’imputato ai fini della dimostrazione dell’assoluta impossibilità di comparizi (art. 420-ter cod. proc. pen.) e nessun obbligo ha il giudice di merito di dis accertamenti al fine di completare l’insufficiente documentazione prodotta, ch pure non abbia attestato univocamente la suddetta “assoluta impossibilità” (cf Sez. 3, n. 28547 del 29/05/2014, Falconi, Rv. 259945);
che, di conseguenza, è legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta l’istanza di rinvio per impedimento dell’imputato a comparire sulla base un certificato medico che, come nel caso di specie, sia privo di specifi indicazioni sulla effettiva ed assoluta impossibilità di comparire o di parteci lucidamente ed attivamente al processo (cfr. Sez. 5, n. 44317 del 21/05/2019 COGNOME, Rv. 277849; Sez. 6, n. 36373 del 04/04/2014, COGNOME, Rv. 260614);
ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione dell’art. 48 cod. pen. conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di falsit scrittura privata è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla C territoriale;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grad come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralit di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità della ricorrente in or al reato di ricettazione (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e de
razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termi contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sed rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio 2024.