Legittimo impedimento: irrilevante se il processo si svolge con rito cartolare
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12163 del 2025, ha fornito un importante chiarimento sulla nozione di legittimo impedimento a comparire in udienza, specificando la sua inapplicabilità nei processi trattati con rito cartolare. La decisione sottolinea come le modalità di svolgimento del giudizio influenzino direttamente i diritti e gli oneri processuali dell’imputato.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per il reato di danneggiamento, confermata dalla Corte di Appello di Bologna. L’imputato, al momento del giudizio di secondo grado, era sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Parma. La difesa ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando che la Corte d’Appello avesse erroneamente dichiarato l’assenza dell’imputato senza considerare che la misura cautelare costituiva un legittimo impedimento a presenziare fisicamente all’udienza che si teneva a Bologna.
I Motivi del Ricorso
Il ricorso si fondava principalmente su due motivi.
La Violazione del Diritto di Partecipazione al Processo
Il difensore sosteneva che l’obbligo di dimora rappresentasse un impedimento oggettivo e incontestabile alla partecipazione all’udienza. Secondo la tesi difensiva, non era onere dell’imputato chiedere un’autorizzazione per spostarsi, ma era dovere del giudice, a conoscenza della misura, riconoscere d’ufficio il legittimo impedimento. Di conseguenza, la celebrazione del processo in assenza avrebbe violato il diritto di intervento dell’imputato, comportando la nullità della sentenza.
L’Errata Applicazione della Recidiva
In secondo luogo, la difesa contestava la genericità con cui era stata applicata l’aggravante della recidiva, ritenendo che la Corte non avesse adeguatamente motivato il giudizio di maggiore pericolosità sociale né il collegamento tra il nuovo reato e le precedenti condanne.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, respingendo entrambi i motivi con argomentazioni precise.
L’irrilevanza del legittimo impedimento nel rito cartolare
Il punto centrale della decisione riguarda il primo motivo. I giudici hanno chiarito che il processo d’appello si era svolto secondo il cosiddetto ‘rito cartolare’, una modalità introdotta dalla legislazione emergenziale e poi stabilizzata, che prevede una trattazione esclusivamente scritta, basata sugli atti depositati dalle parti.
In questo contesto, la comparizione personale dell’imputato e del difensore non è prevista né necessaria, a meno che non vi sia una specifica istanza per la trattazione orale o una richiesta dell’imputato di partecipare. Poiché nessuna di queste richieste era stata avanzata, la questione del legittimo impedimento a comparire fisicamente perdeva ogni rilevanza. Non si può impedire un atto (la comparizione) che non è richiesto né previsto dalla procedura applicata. La disciplina dell’assenza e del relativo impedimento, pertanto, non trova applicazione in tale rito.
L’inammissibilità della questione sulla recidiva
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato che la questione specifica sulla presunta genericità della contestazione della recidiva non era stata sollevata nel precedente grado di giudizio. In appello, infatti, la difesa si era limitata a chiedere la disapplicazione dell’aggravante, non a eccepire un vizio nella sua contestazione. Inoltre, la Corte ha ribadito il principio secondo cui, per una valida contestazione, è sufficiente l’indicazione del tipo di recidiva previsto dalla legge (in questo caso, ex art. 99, comma 2 c.p.), senza la necessità di specificare analiticamente tutti i precedenti penali su cui si fonda.
Le Conclusioni
Con questa sentenza, la Cassazione consolida un principio fondamentale della procedura penale moderna: la natura del rito processuale determina l’ambito di applicazione delle garanzie partecipative. Nel rito cartolare, pensato per l’efficienza e la celerità, il contraddittorio si realizza attraverso lo scambio di scritti, e il diritto di essere presenti fisicamente è subordinato a una espressa richiesta. Di conseguenza, un impedimento fisico, come l’obbligo di dimora, non può invalidare un giudizio in cui la presenza fisica non era un elemento necessario. La decisione serve da monito per le difese, che devono attivarsi tempestivamente qualora intendano richiedere la trattazione orale o la partecipazione personale dell’assistito nei procedimenti che, per legge, si svolgono in forma scritta.
L’obbligo di dimora costituisce sempre un legittimo impedimento a comparire in udienza?
No. Secondo la sentenza, se il processo si svolge con ‘rito cartolare’ (scritto), dove la presenza fisica dell’imputato non è richiesta, l’obbligo di dimora non costituisce un legittimo impedimento rilevante, poiché non c’è alcun obbligo di comparizione da impedire.
Cosa succede se un imputato non partecipa a un’udienza che si svolge con rito cartolare?
Assolutamente nulla. Nel rito cartolare la partecipazione è basata sullo scambio di atti scritti. L’assenza fisica dell’imputato è la regola e non produce alcuna conseguenza negativa, a meno che non sia stata presentata una specifica richiesta per la trattazione orale o per la partecipazione personale.
Come deve essere contestata la recidiva per essere ritenuta valida?
Secondo la Corte, per una valida contestazione della recidiva è sufficiente l’individuazione del tipo di recidiva previsto dalla legge (ad esempio, ai sensi di uno specifico comma dell’art. 99 del codice penale), senza che sia necessaria la specificazione dettagliata di tutti gli elementi o dei precedenti penali su cui essa si fonda.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12163 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12163 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/02/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME n. in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 18/6/2024
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell’art. 6 cod.proc.pen. come novellato dal D. Lgs n. 150/2022;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del AVV_NOTAIO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore, AVV_NOTAIO
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Ferrara che, in data 26/6/2023, aveva riconosciuto l’imputato colpevole del delitto
di danneggiamento, condannandolo -previo riconoscimento RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche equivalenti alla recidiva- alla pena di mesi sei di reclusione.
2.Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo:
2.1 la violazione degli artt. 178 lett. c), 179, 185, 420 bis e 420 ter cod.proc.pen. difensore eccepisce che la Corte d’Appello ha dichiarato l’imputato assente senza considerare che, trovandosi il medesimo sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora e non essendo stato autorizzato a partecipare all’udienza, sussisteva un legittimo impedimento a comparire.
Infatti, il ricorrente si trovava all’epoca sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora Comune di Parma e, secondo i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, non può configurarsi alcun onere a suo carico di chiedere l’autorizzazione al giudice che procedeva al fine di presenziare al processo, rilevando esclusivamente la conoscenza da parte del giudicante di una situazione di impedimento, nella specie incontestabile. Pertanto conclude per la nullità del giudizio di secondo grado e dell’impugnata sentenza, risultando violato i diritto d’intervento dell’imputato, sottoposto a misura limitativa della libertà personale, n alla Corte territoriale;
2.2 la violazione degli artt. 99, comma 2, cod.pen., 517 e 522 cod.proc.pen. per errata contestazione della recidiva, genericamente indicata come aggravata ed illegittimamente ritenuta in sentenza; omessa e manifesta illogicità della motivazione in ordine al collegamento tra il reato contestato e quelli a base RAGIONE_SOCIALE precedenti condanne.
Il difensore assume che la sentenza impugnata non ha considerato il tempo di commissione dei precedenti penali e ha omesso di misurare il grado di pericolosità insito nella commissione del nuovo fatto illecito. Aggiunge che al prevenuto è stata contestata la recidiva aggravata senza ulteriori specificazioni in relazione ai diversi tipi disciplinati dall’a comma 2, cod.pen. e, a fronte di siffatta genericità, i giudici di merito non avrebbero potut ritenere la sussistenza dell’aggravante con conseguente nullità della sentenza impugnata nella parte relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il primo motivo è manifestamente infondato. li difensore non considera che la trattazione del processo d’appello è avvenuta con rito cartolare ai sensi dell’art. 23 D.I. 149/2020 e succ. modificazioni e, quindi, in assenza di istanza del difensore intesa all’instaurazione del giudiz ordinario ovvero di richiesta dell’imputato di partecipare al processo. In detto quadro non può trovare applicazione la disciplina del legittimo impedimento, non essendo prevista la comparizione personale dell’imputato e del difensore (in tal senso, tra molte, Sez. 6, n. 38270 del 09/07/2024, Rv. 286969-01; n. 1167 del 30/11/2021, dep. 2022, Rv. 282400-01; Sez. 3, n. 3958 del 12/11/2021,dep. 2022,Rv. 282888-01).
2.11 secondo motivo è inammissibile in quanto denunzia un asserito vizio non devoluto in appello, concernente il difetto di contestazione in forma chiara e precisa della recidiva. All’imputato si addebita la recidiva ex art. 99,comnna 2, cod.pen., ravvisata dalla Corte di merito nell’aver riportato ben quattro condanne per delitto nei cinque anni precedenti la commissione del fatto a giudizio. In sede d’appello (pagg. 3-4) il difensore aveva chiesto la sola disapplicazione dell’aggravante soggettiva in quanto, alla luce dei precedenti, riteneva ingiustificato un giudizio di maggiore colpevolezza del prevenuto, profilo evaso con congrua motivazione dai giudici territoriali.
In ogni caso, deve escludersi la sussistenza della dedotta violazione sia con riguardo alla genericità che alla pretesa erronea qualificazione della circostanza alla luce del principio secondo cui, ai fini della puntuale contestazione della recidiva di cui all’art. 99 cod. pen., n è necessaria la specificazione degli elementi sui quali essa si fonda ma è sufficiente la sola individuazione del tipo, ovvero di una RAGIONE_SOCIALE ipotesi previste nei vari commi dello stesso art. 99 cod. pen. (Sez. 5, n. 50510 del 20/09/2018, Rv. 274446 – 01).
Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, la cui quantificazione tiene conto dei profili colpa ravvisabili, in particolare, nelle deduzioni a sostegno dell’eccezione processuale di cui al primo motivo d’impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, 18 Febbraio 2025
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Il Consigliere estensore