Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21960 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21960 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a POMPEI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria dei Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, cori restituzione degli atti alla Corte di Appello di Milano;
letta la memoria presentata dall’AVV_NOTAIO per la parte civile RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese del giudizio.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in epigrafe indicata che ha confermato il giudizio di penale responsabil espresso nei suoi confronti dal Tribunale cittadino il 6/10/2022 in ordine al delitto di cui 642 cod. pen. RAGIONE_SOCIALE.
A sostegno del ricorso, con unico motivo di impugnazione, il COGNOME rileva preliminarmente di non aver potuto partecipare alle udienze dibattimentali del 24/2/2022, cos come a quelle successive del 7/4/2022, 9/6/2022 e 6/10/2022 perché sottoposto alla sanzione sostitutiva dell’affidamento in prova con divieto di allontanarsi dal Comune di Scalea, come d verbale di udienza del 24/2/2022 e dalla comunicazione di scarcerazione effettuata dalla RAGIONE_SOCIALE Ariano Irpino in risposta alla traduzione disposta per il 24/2/2022.
Il ricorrente prospetta la violazione di legge, con riferimento agli artt. 156, 426-ter lett. c) cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale rigettato l’eccezione di nullità de di primo grado e degli atti successivi sul presupposto che l’imputato av -ebbe dovuto avanzare richiesta di autorizzazione ad allontanarsi dal suo domicilio al Tribunale di Sorveglianza. Assu il ricorrente che il Tribunale non aveva verificato la sua volontà che il processo si svolgess sua assenza, non avendo peraltro potuto egli chiedere l’autorizzazione al Tribunale d Sorveglianza perché non era a conoscenza della data dell’udienza, in quanto la comunicazione inviata dal Tribunale di Milano a mezzo pec non sarebbe stata mai comunicata allo stesso, non più presso la struttura carceraria bensì in Scalea.
Con memoria scritta del 29/12/2023 il pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, non essendo ipotizzabile né esigibile una richiesta di autorizzazione “aperta” al Tribunale Sorveglianza, senza indicazione dell’udienza.
Ha presentato memoria anche la parte civile RAGIONE_SOCIALE, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso sotto due profili:
per essere la procura speciale conferita dal COGNOME al difensore priva di elezione domicilio.
perché l’imputato già nel 2021 aveva revocato la nomina a precedente difensore e nomiNOME l’AVV_NOTAIO, sicché era a conoscenza del processo e poteva chiedere informRAGIONE_SOCIALE al difensore, sicché correttamente la Corte di appello ha ritenuto che competeva a lui chieder l’autorizzazione al giudice di sorveglianza.
L’AVV_NOTAIO COGNOME ha presentato dichiarazione scritta di adesione all’astensione dalle udienze proclamata dall’RAGIONE_SOCIALE ma, nel caso di specie, si tratta di dichiarazione
priva di rilievo in quanto, non essendo stata chiesta da alcuna delle parti la trattazione ora processo si è svolto con contraddittorio cartolare e non è stata celebrata alcuna udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rileva il collegio che va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità d ricorso, avanzata dalla parte civile sul rilievo che la procura speciale conferita dal COGNOME difensore è priva di elezione di domicilio, come prescritto dall’art. 581, comma 1-quater, co proc. pen., introdotto dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Se è vero che tale norma, che impone all’imputato assente, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, di conferire al difensore uno specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, è applicabile anche al giudizio di cassazione, trattandosi di disposizione funzionale a garantire all’imputato la sicura conoscenza dell’incedere dell progressione processuale, tuttavia questa Corte ha altresì precisato che l’onere di allegar all’atto di impugnazione l’elezione o la dichiarazione di domicilio, previsto anch’esso a pena inammissibilità, opera nel solo caso in cui l’impugnazione generi la necessità di notificar decreto di citazione a giudizio e, quindi, solo qualora si presenti un atto di appello, a rilevando che l’impugnante sia stato, o meno, dichiarato assente nel precedente grado di giudizio (Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023; Rv. 285525; conf. Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023, Rv. 285891).
Tanto premesso, il ricorso è comunque inammissibile per la sua manifesta infondatezza.
Va rilevato, infatti, che il COGNOME era presente alla prima udienza del 15/7/2021, pe quale aveva ricevuto rituale avviso, ed ha presenziato in collegamento teams anche alle udienze del 21/10/2021 e del 20/1/2022, così ricevendo rituale avviso del rinvio all’udienza d 24/2/2022, poi anch’essa rinviata per impedimento del difensore AVV_NOTAIO, all’udienza del 7/4/2022, e quindi a quella del 24/2/22.
Il ricorrente, pertanto, informato del procedimento, una volta sottoposto alla sanzion sostitutiva dell’affidamento in prova con divieto di allontanarsi dal Comune di Scalea avrebb dovuto avanzare richiesta di autorizzazione ad allontanarsi dal suo domicilio al Tribunale Sorveglianza per poter partecipare alle udienze di cui era a conoscenza.
Impropriamente il ricorrente invoca la giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte Cassazione secondo cui la restrizione dell’imputato agli arresti domiciliari per altra cau documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell’imputato stesso (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021 Rv. 282806; conf. Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006, Rv. 234599), in quanto il COGNOME non era sottoposto a misura coercitiva, mentre la difesa evoca pronunce che si riferiscono a misure restrittive quali il car o gli arresti domiciliari (tanto da fondarsi sul disposto dell’art. 22 disp. att. cod. p
“comparizione delle persone in stato di arresto o detenzione domiciliare”), per le qu prescrivono la traduzione dell’imputato, che il Tribunale non poteva certo disporre nei confron di persona non in vinculis bensì sottoposta alla misura sostitutiva dell’affidamento in prova al servizio sociale. Né potrebbe invocarsi la giurisprudenza di questa Corte che riconosce come legittimo impedimento a comparire la sottoposizione dell’imputato, in relazione al reato per c si procede, alla misura dell’obbligo di dimora in un comune diverso da quello in cui ha sed l’ufficio giudiziario, sicchè il giudice che procede, senza necessità di preventiva richiesta, è t ad autorizzarlo ad allontanarsi dal comune di residenza ovvero, in mancanza, a differire i processo ad altra data (Sez. 2, n. 18659 del 03/03/2022, Rv. 283181): nel caso di specie, infatt la misura non è stata disposta in relazione al reato per il quale si procede, sicché l’allontanamen non può essere autorizzato dal giudice che procede, bensì dal Tribunale di Sorveglianza, il cu diretto interlocutore è l’interessato.
Per mera completezza di esposizione va, comunque, anche rilevata la tardività della deduzione della nullità prospettata dal ricorrente – e non riconosciuta dal collegio sulla bas quanto sopra esposto – in quanto si tratterebbe comunque di nullità a regime intermedio, non riguardando la citazione ma solo presenza dell’imputato, come tale sanata, ex art. 182 cod. proc. pen., se non eccepita prima del compimento dell’atto o, se non possibile, immediatamente dopo questo.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila, nonché alla refusion delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessivi euro 3.015,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma 1’8 febbraio 2024
L’estensore GLYPH
Il Preside