Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 21859 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 21859 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CASOLA DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott., NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Trieste ha confermato la condanna di NOME COGNOME per il delitto di cui all’art. 483 cod. pen., per aver attestato falsament al personale di polizia presso il commissariato di Muggia, in una dichiarazione sottoscritta con cui denunciava lo smarrimento della carta di circolazione di un’autovettura di sua proprietà, l’esistenza del suddetto documento e della targa della vettura.
Ricorre l’imputato articolando tre motivi.
2.1 Con il primo motivo lamenta la nullità dell’ordinanza del 5 lucilio 2023 con la quale la Corte d’Appello ha rigettato la richiesta di rinvio della trattazione del processo pe concomitanti impegni professionali del difensore e rileva la nullità della sentenza d’appello ex art. 178 cod. proc. pen. per inosservanza degli artt. 420-ter, 484, 598, per essere stato celebrato il giudizio nonostante il legittimo impedimento del difensore a partecipare all’udienza.
A parere del ricorrente era da ritenersi tempestiva, in quanto il difensore, a seguito della comunicazione ricevuta il data 7 giugno 2023 con cui la Corte d’Appello disponeva il rinvio dell’udienza del 5 giugno al 5 luglio 2023, si attivava immediatamente per ricercare un sostituto per il processo in esame, essendo contestualmente impegnato in quella data in altri tre dibattimenti dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, ottenendo la disponibilità di un collega di uno studio legale di Udine a sostituirlo dinanzi alla Cor d’Appello di Trieste. Tuttavia, in data 30 giugno 2023 riceveva comunicazione a mezzo pec dal sostituto processuale nominato della sua sopravvenuta indisponibilità a provvedere alla sostituzione e, tempestivamente, inviava alla Corte d’Appello di Trieste un’istanza di rinvio della trattazione dell’udienza per sopravvenuta impossibilità ad essere sostituito, sostenendo l’impossibilità di riorganizzare l’attività professionale e ricercare nel breve lasso di tempo a disposizione un ulteriore sostituto processuale, alla luce anche dell’assenza di personali rapporti con i colleghi del Foro di Trieste. In aggiunta, la difesa evidenza come già nella richiesta di rinvio erano indicate le ragioni che rendevano non surrogabile la presenza del difensore nei procedimenti pendenti in pari data presso il Tribunale di Torre Annunziata. Al riguardo si osserva come l’avanzato stadio delle fasi processuali – nel processo a carico di NOME COGNOME l’udienza era stata fissata per la discussione finale -, la gravità delle imputazioni contestate e l complessità degli adempimenti previsti per ciascuno di essi giustificavano l’impossibilità di avvalersi di un sostituto processuale nei procedimenti a cui il difensore intendeva partecipare. Da ultimo, il ricorso contesta i seri dubbi che la Corte ha manifestato nella sentenza – quindi al di fuori dell’ambito dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di rin pronunciata nel corso del dibattimento – circa l’autenticità della sottoscrizione apposta
dal cancelliere del Tribunale di Torre Annunziata in calce all’autocertificazione redatta dal difensore in merito alla pendenza e concomitanza degli altri procedimenti indicati. 2.2 Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 420 ter, 484 cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente lamenta che il giudice di primo grado, di fronte alla chia manifestazione di volontà dell’imputato di partecipare al giudizio, aveva rigettato un’istanza di rinvio per legittimo impedimento del NOME motivata in riferimento al fatto che egli era sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria di Napoli per due volte al giorno applicata nell’ambito di altro procedimento. Ad avviso della difesa, il provvedimento applicativo della misura restrittiva costituiva una causa di legittimo impedimento dal momento che, la sua esatta osservanza, rendeva impossibile la comparizione dell’imputato all’udienza presso il Tribunale di Trieste. Altresì, il ricorrente lamenta che la sentenza d’appello, nel rigettare l’analog eccezione sollevata con il gravame di merito, non si sarebbe conformata con i principi affermati da Sezioni Unite COGNOME, secondo cui, al fine di assicurare la partecipazione dell’imputato non rinunciante, graverebbe in capo al giudice procedente l’obbligo di attivarsi d’ufficio, disponendo la traduzione dell’imputato sottoposto misura restrittiva disposta in altro procedimento o rinviare il processo, qualora il relati ordine non fosse eseguibile per l’udienza fissata, ritenendo che qualsiasi restrizione della libertà personale costituisca un impedimento assoluto a comparire e che non gravi sull’imputato alcun obbligo di attivarsi al fine di ottenere dal giudice che procede eventuali autorizzazioni a non ottemperare alla misura cautelare per il tempo necessario a consentirgli di comparire.
2.3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale in riferimento all’alt 483 cod. pen., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe immotivatamente omesso di considerare la documentazione allegata all’atto di appello, ossia la copia del libretto di circolazione smarrito detenuta dal ricorrente, nonché la scheda tecnica rilasciata dalla casa madre, dalla quale emergerebbe l’esistenza di un veicolo avente il numero di telaio indicato dall’imputato nella denuncia. Ad avviso della difesa, tale documentazione dimostrerebbe, per l’appunto, l’esistenza del veicolo corrispondente alla carta di circolazione il cui smarrimento è stato denunziato e, conseguentemente, l’insussistenza del reato contestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti e nei termini di seguito esposti.
Il primo motivo di ricorso è invero infondato, in quanto dagli atti emerge che l’istanza di rinvio del processo d’appello per legittimo impedimento a comparire del difensore
per concomitante impegno professionale era eccessivamente generica e carente dei requisiti elaborati dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità.
2.1 Al riguardo deve osservarsi che l’orientamento di questa Corte ammette che l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisca il legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420 ter, co.5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza indetta procedimento di altro codfensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intendi partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U., n. 4909 del 02/02/2014, dep. 2015, Torchio,
Rv. 262912).
Quanto al requisito sub d), va ribadito in particolare che il difensore non può limitarsi a documentare la contemporanea esistenza dell’impegno, ma deve fornire l’attestazione dell’assenza di un codifensore nell’altro procedimento e prospettare le specifiche ragioni per le quali non possa farsi sostituire nell’uno o nell’altro dei due process contemporanei, nonché i motivi che impongono la sua presenza nell’altro processo, in relazione alla particolare natura dell’attività che deve svolgervi (Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, COGNOME, Rv. 244109), al fine di dimostrare che l’impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie.
2.2 Orbene, nel caso in esame, sono molteplici le ragioni per cui l’istanza di rinvio non soddisfa da un punto di vista sostanziale i requisiti indicati.
Innanzitutto, ai fini dell’integrazione del presupposto della tempestività dell’istanza d rinvio, la Corte territoriale ha correttamente rilevato che il difensore non abbia prodotto alcuna documentazione dalla quale risulti la data delle precedenti udienze nel corso delle quali era stata disposta la fissazione o il rinvio al 5 luglio dei processi concomitan presso il Tribunale di Torre Azzunziata, o, in alternativa la data in cui al difensore siano stati notificati gli avvisi contenenti l’indicazione del giorno d’udienza degli ulter processi, limitandosi, invece, a trasmettere delle autocertificazioni redatte dallo stesso difensore e sottoscritti dal cancelliere del Tribunale di Torre Annunziata.
In materia di mancata indicazione delle date di ricevimento dei rispettivi avvisi, questa Corte ha precisato che, ai fini dell’art. 420-ter comma 5 cod. proc. pen., il legittimo impedimento addotto dal difensore a fondamento della richiesta di rinvio per un concomitante impegno professionale deve essere documentato mediante allegazione di copia conforme, con attestazione della cancelleria, di uno degli atti del diverso procedimento pregiudicante idoneo a dimostrare la coincidenza della data di celebrazione del processo, ovverosia l’avviso a comparire, oppure il decreto di citazione a giudizio, o ancora i verbali del processo ove provenisse da un rinvio, i quali soltanto
avrebbero potuto documentare l’impedimento a comparire dedotto dalla difesa (Sez. 3, n. 8537 del 17/10/2017, dep. 2018, P., Rv. 272297). Forma di documentazione questa che non può ammettere equipollenti.
2.3 Altresì, con l’istanza di rinvio, il difensore non ha fornito un quadro completo degli elementi idonei a giustificare l’impossibilità di essere sostituito da un altro difensore n processo di interesse in questa sede. Al riguardo, il ricorrente si è limitato ad indicare in primo luogo, che, dopo aver avuto conoscenza della concomitanza degli ulteriori impegni professionali, si è adoperato per designare un sostituto processuale, che, inoltre, l’incarico è stato affidato ad un legale del Foro di Udine e di come quest’ultimo, pochi giorni prima dell’udienza, gli abbia comunicato la sopravvenuta impossibilità a sostituirlo, determinando così l’impossibilità per il difensore originario di riorganizzar l’attività professionale e di ricercare nel breve lasso di tempo a disposizione un ulteriore sostituto processuale. Tuttavia, nel tentativo di giustificare l’impossibilità a provveder ad una sostituzione processuale per l’udienza presso la Corte d’Appello di Trieste, l’istanza di rinvio non ha ottemperato l’onere di menzionare una serie di elementi necessari per garantire al giudice la possibilità di verificare la sussistenza del requisi elaborato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
In particolare, l’istanza è carente sia nella parte in cui non documenta che il dominus originario aveva effettivamente investito dell’incarico il sostituto processuale, di cui no viene nemmeno specificata l’identità, sia a causa della mancata allegazione della circostanza sopravvenuta che ha generato la sua indisponibilità a provvedere alla surrogazione.
In merito, può richiamarsi il costante orientamento di questa Corte, secondo cui l’impedimento del sostituto processuale, se attestato da idonea documentazione e tempestivamente comunicato, può assumere rilevanza ai fini dell’eventuale rinvio della trattazione del procedimento solo laddove vi sia un contemporaneo impedimento del dominus, anche esso attestato da idonea documentazione e tempestivamente comunicato, che sia tale da rendere impossibile la tempestiva nomina di un ulteriore sostituto (ex multis Sez. 3, n. 3223 del 06/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280869). Invece, nel caso di specie, il difensore non ha prodotto alcuna documentazione o allegazione utile per accertare l’effettiva esistenza di una sopravvenuta impossibilità del sostituto a comparire personalmente in udienza, dalla quale dipende anche la valutazione dell’effettiva impossibilità del difensore originario a provvedere alla tempestiva nomina di un nuovo sostituto che possa essere edotto della vicenda processuale.
Peraltro, dall’esame degli atti allegati al ricorso è emerso che il difensore del COGNOME non ha mai affidato direttamente l’incarico al sostituto designato, in quanto il contatto con quest’ultimo è stato realizzato grazie all’intervento di un altro collega del foro di Napol che ha assunto il ruolo di “intermediario” tra i due e il quale ha anche provveduto a
comunicare al dominus l’asserita impossibilità sopravvenuta del sostituto, mai identificato.
Il secondo motivo di ricorso è invece fondato e merita accoglimento.
3.1 Dalla verifica degli atti processuali è emerso che il giudizio di primo grado è stato celebrato senza assicurare la presenza dell’imputato ricorrente a causa della necessità di non disattendere la misura cautelare a cui era sottoposto – l’obbligo di presentazione per la firma presso un comune diverso da quello del Tribunale giudicante – senza una preventiva autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Assenza, dunque, determinata da un legittimo impedimento che non avrebbe consentito la trattazione del processo di merito senza incorrere nel vizio invalidante correttamente prospettato con l’impugnazione.
3.2 L’interpretazione a cui fanno riferimento tanto la sentenza di primo grado, quanto la pronuncia impugnata – secondo le quali non sussisterebbe il legittimo impedimento a comparire all’udienza dell’imputato sottoposto alla misura dell’obbligo di firma in comune diverso da quello in cui ha sede il tribunale procedente, quando lo stesso non abbia chiesto l’autorizzazione al giudice per partecipare all’udienza – deve ritenersi incompatibile con i principi affermati da Sez. U.’ n. 37483 del 26/09/2006, COGNOME, Rv. 234600 e da Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, clep. 2022, COGNOME, Rv. 282806, la quale, pur riguardando una ipotesi diversa – la restrizione domiciliare per altra causa portata a conoscenza del decidente dall’imputato senza chiedere al giudice della misura l’autorizzazione ex art 22 disp. att. cod. proc. pen. -, in motivazione ha fornito dell indicazioni di principio destinate ad estendersi in termini inequivoci anche alla fattispecie in oggetto.
3.3 Nel dettaglio, le Sezioni Unite COGNOME hanno affermato il principio di diritto in forz del quale la detenzione dell’imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un’ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in contumacia, anche quando risulti che l’imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell’impedimento. In particolare, la sentenza COGNOME ha osservato che «nell’ottica di un processo a carattere accusatorio, la partecipazione dell’imputato al processo in cui è coinvolto è condizione indefettibile per il regolare esercizio della giurisdizione; essa afferisce al fondamentale diritto di difesa (autodifesa) e non è perciò confiscabile».
3.4 Più di recente, le già citate Sezioni Unite COGNOME, in conformità alla precedente giurisprudenza ora esaminata, hanno affermato che nel giudizio ordinario deve essere sempre assicurata, in mancanza di inequivoco rifiuto alla partecipazione, la presenza dell’imputato. Di conseguenza in virtù della norma generale fissata dall’art. 420-ter c.p.p., commi 1 e 2, qualora l’imputato non si presenti ed in qualunque modo risulti (o
appaia probabile) che l’assenza sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, spetta al giudice disporre, anche di ufficio, il rinvio ad una nuova udienza, senza che sia necessaria una qualche richiesta in tal senso.
Pertanto, qualora l’imputato sia detenuto o agli arresti domiciliari o comunque sottoposto a limitazione della libertà personale che non gli consente la presenza in udienza, poiché in tali casi sussiste in re ipsa un legittimo impedimento, il giudice, in qualunque modo ed in qualunque tempo venga a conoscenza dello stato di restrizione della libertà, anche in assenza di una richiesta dell’imputato, deve d’ufficio rinviare i processo ad una nuova udienza e disporre la traduzione dell’imputato, salvo che non vi sia stato un espresso rifiuto dell’imputato ad assistere all’udienza.
La sentenza COGNOME ha altresì rimarcato che con il precedente arresto delle Sezioni Unite era stato messo in evidenza che «la detenzione per altra causa costituisce legittimo impedimento anche quando l’imputato avrebbe potuto avvisare il giudice della sua condizione in tempo utile per consentire la traduzione» e dovendo ritenersi escluso che «l’imputato abbia un onere di chiedere al giudice competente la rimozione dell’impedimento o di comunicare al giudice che procede la sua volontà di essere presente, avendo rilievo soltanto il fatto che il giudice abbia comunque conoscenza di una obiettiva situazione di impedimento».
3.5 Ne consegue che «l’assenza può costituire, quindi, chiara espressione della abdicazione del diritto a partecipare solo ove non risulti in alcun modo la presenza di un impedimento e possa essere ricondotta univocamente ad una libera rinuncia dell’imputato ad esercitare il suo diritto. Tale condizione non sussiste in tutte le ipotes nelle quali il giudice che procede ha conoscenza dell’esistenza di un impedimento dell’imputato a partecipare al processo a causa della limitazione della libertà personale e non sia stata manifestata da parte dell’interessato, in maniera inequivoca, la volontà di rinunciare a presenziare. In tal caso incombe al giudice procedente l’obbligo di esercitare, di ufficio e senza ulteriori sollecitazioni da parte dell’imputato, tutti i po che l’ordinamento gli conferisce al fine di assicurare la partecipazione dell’imputato non rinunciante». Ed in tal senso il Supremo Collegio ha altresì precisato che «la difforme interpretazione si fonda sul disconoscimento della natura assoluta dell’impedimento, in quanto superabile da una manifestazione di interesse da parte dell’imputato, ma omette di considerare che tale attività, sicuramente possibile, non è però imposta dalla legge, che non pone a carico dell’imputato, citato in condizioni di libertà, e ristretto per altr causa, di attivarsi presso il giudice della cautela, o il magistrato di sorveglianz competente sulla restrizione in atto».
Il dato normativo di riferimento, alla luce dei principi costituzionali e convenzionali cu si ispira, impone dunque di escludere la legittimità di una interpretazione che appare fondata sulla configurazione della partecipazione dell’imputato come un interesse
perseguibile su sua iniziativa, e non un diritto, e su esigenze di funzionalità e celerit del processo, più che sul rispetto della sua ritualità, secondo le precise scansioni dettate dalle disposizioni sul punto. Del resto proprio la richiamata centralità della partecipazione dell’interessato al processo ha imposto la previsione di verifiche costanti della corretta instaurazione del giudizio in assenza, cosicché ogni controllo, il cui esito non rispetti i principi rigorosi fissati per la legittimità del giudizio in assenza, risc condurre allo svolgimento di attività processuale suscettibile di essere travolta da un successivo accertamento di nullità del procedimento.
3.6 Alla luce delle affermazioni di principio offerte dalle Sezioni unite e qui condivise deve dunque ritenersi che qualsivoglia restrizione dell’imputato per altra causa integri un’ipotesi di legittimo impedimento a comparire e precluda la celebrazione del giudizio in assenza, anche quando risulti che l’imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione o conseguire eventuali autorizzazioni in grado di consentirgli di derogare alle prescrizioni cui è assoggettato, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell’impedimento. (Sez. 5, n. 37658 del 20/11/2020, Ferri, Rv. 280139).
Nel caso di specie, il difensore fin dalla prima udienza ha portato a conoscenza del giudice la persistente condizione di restrizione per altra causa, cui era sottoposto il suo assistito. Ciò risulta dall’istanza di rinvio presentata al giudice 1112 gennaio 2021, con la quale l’imputato aveva indicato l’autorità giudiziaria autrice del provvedimento cautelare e il numero del procedimento nel quale era stata adottata la misura. Ne consegue che il giudice di merito, una volta acquisita tale notizia e a seguito della positiva verifica sull’effettiva volontà dell’interessato di partecipare al giudizio di meri anche in mancanza di preventiva comunicazione o richiesta o da parte dell’interessato, era tenuto a differire l’udienza e ad adottare il provvedimento autorizzatorio necessario ad assicurare la partecipazione dell’imputato non rinunciante (nello stesso senso Sez. 6, n. 26622 del 19/05/2022, COGNOME, Rv. 283880 e Sez. 6, n. 35190 del 30/03/2022, COGNOME, Rv. 283730, con riferimento all’ipotesi dell’imputato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora in un comune diverso da quello in cui ha sede il giudice dinanzi al quale viene celebrato il processo).
Conseguenza della mancata traduzione dell’imputato è l’avvenuta celebrazione del giudizio al di fuori delle condizioni legittimanti. Tale irrituale instaurazione contraddittorio, già evidenziata in fatto dal difensore con la richiesta di rinvio formulat nel primo giudizio, ha costituito specifico motivo di appello, giudizio che, sulla base di quanto ricostruito, avrebbe dovuto condurre ad accertare l’illegittimità della decisione di primo grado, in forza di quanto espressamente previsto dall’art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., per tutte le ipotesi in cui non siano state rispettate le disposizioni di c agli art. 420-ter e 420-quater cod. proc. pen. nel primo giudizio.
Ne consegue che la sentenza impugnata e quella di primo grado devono essere annullate senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Trieste per il giudizio, mentre l’accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del terzo motivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al GLYPH ale di Trieste per l’ulteriore corso.
Così deciso il 8 /2024