Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 46173 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 46173 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, nel senso dell’annullamento con rinvio della sentenza impugnata:
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento dell’impugnazione, ha confermato la condanna, emessa all’esito di giudizio abbreviato, di NOME COGNOME per la fattispecie di cu all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso la sentenza d’appello l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza in relazione all’art. 178 cod. proc. pen. e per violazione dell’art. 420-ter del medesimo codice.
La Corte territoriale, nonostante la richiesta dell’imputato di essere sentito, avrebbe dichiarato l’assenza di NOME COGNOME nonché emesso sentenza di condanna senza rilevare il suo legittimo impedimento, in quanto sottoposto per il reato sub iudice all’obbligo di dimora in comune diverso da quello del giudicante e non autorizzato a recarsi in udienza.
2.2. Con le censure seconda e terza si deduce l’omessa motivazione, rispettivamente, in merito ai motivi d’appello inerenti alla ritenuta insussistenza dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. e alla negata sostituzione del pena ex art. 56 I. n. 689 del 1981.
La Procura generale ha depositato conclusioni scritte nei termini di cui in epigrafe (la difesa del ricorrente ha depositato una sentenza cli legittimità – Sez. 5, n. 37016 del 23/06/2023).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento delle altre censure.
Come emerge dagli atti processuali, conoscibili dalla Suprema Corte in ragione della natura processuale dell’errore dedotto, la Corte territoriale, in sede di giudizio abbreviato d’appello e nonostante la richiesta dello stesso impugnate di essere sentito (rivolta con l’atto d’impugnazione), ha dichiarato l’assenza di NOME COGNOME all’udienza camerale del 14 ottobre 2022 nonché emesso, in pari data, all’esito di trattazione orale disposta su richiesta della difesa, sentenza di condanna senza rilevare il legittimo impedimento dell’imputato. Questi,
all’epoca sottoposto, per la fattispecie sub iudice, a limitazione della libertà personale in forza della misura cautelare dell’obbligo di dimora in comune diverso da quello ove ha sede il giudicante, dal quale non poteva allontanarsi senza autorizzazione, non è stato autorizzato dal giudice procedente ad abbandonare il detto comune per recarsi in Ldienza (trattasi di misura cautelare applicata dalla stessa Corte d’appello in sostituzione dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria).
3.1. In fattispecie come quella di cui innanzi, genera quindi una nullità assoluta la dichiarazione di assenza in quanto riguardante, ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen., la regolare costituzione del contraddittorio e l stessa vocatio in iudicium di chi è sottoposto a processo (come evidenziato anche dalle Sez. U, n. 35399 del 2010, F., cit:., in motivazione al par. 7, nonché ribadito, con esplicito riferimento alle citate Sezioni Unite, da Sez. 5, n. 37016 del 23/06/2023, COGNOME, in motivazione, la quale, ancorché in ipotesi di giudizio ordinario e non di giudizio camerale d’appello avverso sentenza d’abbreviato, fa riferimento a Sez. 6, n. 14207 del 19/2/2009, COGNOME, Rv. 243575, e Sez. 5, n. 5845 del 10/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258560, che, pur
intervenendo in fattispecie differenti da quella in esame, hanno evidenziato la natura assoluta della nullità).
3.2. Tali principi trovano applicazione, mutatis mutandls, anche nel caso, come quello di specie, di sottoposizione dell’imputato, per la fattispecie per la quale si procede in sede di giudizio camerale d’appello avverso sentenza d’abbreviato (ex art. 443, comma 4 cod. proc. pen.), all’obbligo di dimora in comune diverso da quello in cui si svolge il processo, sempre che questi abbia tempestivamente manifestato la volontà di presenziare in udienza, necessaria in ragione del rito, e senza necessità di nchiesta all’autorità procedente di autorizzazione ad allontanarsi dal detto comune per raggiungere quello di celebrazione del processo.
Deve difatti in tale ipotesi ritenersi noto al giudice procedente l’impedimento e insussistente a carico del prevenuto un onere di chiederne al giudice la rimozione, avendo rilievo solo la tempestiva comunicazione di voler presenziare, non essendo possibile subordinare l’esercizio di un diritto fondamentale, come quello di difendersi partecipando al processo, a oneri non espressamente previsti da una disposizione legislativa (in merito all’impedimento costituito dalla sottoposizione all’obbligo di dimora e all’assenza di un onere di specifica richiesta di sua rimozione, si vedano, ancorché relative a fattispecie diverse in quanto caratterizzate dalla celebrazione di giudizio ordinario e non di giudizio abbreviato camerale d’appello, con riferimento al quale invece comunque necessita la richiesta di partecipazione da parte del prevenuto: Sez. 5, n. 37016 del 2023, COGNOME, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 35190 del 30/03/2020, COGNOME NOME, Rv, 283730, Sez. 6, n. 26622 del 19/05/2022, NOME, Rv. 283880; Sez. 2, n. 18659 del 03/03/2022, COGNOME, Rv. 283181; per l’insussistenza di un onere di chiedere al giudice competente la rimozione dell’impedimento si vedano altresì, quali pronunce alle quali quelle appena citate esplicitamente fanno riferimento: Sez. U, n. 35399 del 2010, F., cit., in motivazione, e, più di recente, Sez. U, n. 7635 del 30 09/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282806, in motivazione, che, pur riguardante la diversa fattispecie della restrizione domiciliare per altra causa portata a conoscenza del decidente dall’imputato senza chiedere al giudice della misura l’autorizzazione ex art. 22 disp. att. cod. proc. pen., sul punto si ispira Sez. U, n. 35399 del 2010, cit.). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.3. Orbene, nel caso di specie risulta integrata la descritta ipotesi di nullità risultando in atti la sottoposizione dell’imputato (già manifestante la volontà di partecipare all’udienza con lo stesso atto d’impugnazione) all’obbligo di dimora, per la fattispecie per cui si procede, in comune diverso da quello ove ha sede il giudice che procede alla data dell’udienza in cui è stata dichiarata l’assenza, né
risultando una specifica autorizzazione ad allontanarsi dal detto comune per raggiungere il luogo di celebrazione del processo.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Bologna per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso.
Così deciso il 28 settembre 2023