Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13956 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13956 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME nato in Romania il DATA_NASCITA NOME nato in Romania il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato in Romania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato senza rinvio, con restituzione degli atti al Corte d’Appello di Firenze;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore pro tempore dei ricorrenti, che si è riportata ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 19 aprile 2022 dal Gup del Tribunale di Arezzo nei confronti di NOME, NOME e NOME, ha riqualificato
il fatto ai sensi degli artt. 110 e 628, commi secondo e terzo, n. 1, cod. pen., confermando nel resto.
Tutti i suddetti indagati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei propri difensori con un unico atto, formulando un unico, articolato motivo di impugnazione.
Lamentano in primo luogo i ricorrenti il mancato accoglimento dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata dal comune difensore avvocato NOME AVV_NOTAIO.
Si eccepisce altresì l’omessa comunicazione dell’udienza di discussione anche al co-difensore di NOME COGNOME, nominato successivamente all’arresto in data 30 marzo 2023.
Ci si duole infine della mancata traduzione del suddetto imputato detenuto e la conseguente nullità della dichiarazioni di assenza.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall’art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE è fondato nei termini di seguito illustrati.
I ricorsi presentati nell’interesse di NOME COGNOME e NOME sono inammissibili.
In primo luogo, in disparte ogni considerazione sui precedenti rinvii, richiesti per legittimo impedimento per ragioni di natura sanitaria e concessi dalla Corte territoriale, la nuova istanza di rinvio, depositata in relazione all’udienza de 17 ottobre 2023 in pari data, è stata respinta dai giudici di appello perché la difesa non aveva fatto cenno all’impossibilità di nominare sostituti e, anzi, nel presente processo risultava già nominato – in data 19 aprile 2022, davanti al Giudice per le indagini preliminari – un sostituto, «nella persona dell’AVV_NOTAIO»; peraltro, il sol imputato NOME COGNOME risultava difeso da due legali.
La conclusione è conforme al consolidato orientamento di legittimità, sancito dal suo massimo consesso, a mente del quale l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso
processo; rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen., sia nel processo a cui intende partecipare, sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912-01; Sez. 5, n. 78 del 30/10/2019, dep. 2020, Forcolin, Rv. 278549. Cfr. anche Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016, dep. 2017, M., Rv. 270330, che ha ulteriormente precisato come il giudice debba comunque accertare anche il carattere eventualmente dilatorio della richiesta, valutando nel merito l’urgenza del procedimento concomitante, tenuto conto dell’obbligo di diligenza gravante sul difensore, che gli impone di dare preferenza alla posizione processuale che risulterebbe maggiormente pregiudicata dalla mancata trattazione del giudizio).
Il motivo è dunque manifestamente infondato.
3. Per quanto riguarda, invece, la mancata considerazione in cui è stato tenuto l’impedimento del solo COGNOME NOME (agli arresti domiciliari per questa causa), secondo l’insegnamento di questa Corte regolatrice, nel giudizio ordinario deve essere sempre assicurata, in mancanza di un inequivoco rifiuto, la presenza dell’imputato. Pertanto, qualora questi non si presenti e in qualche modo risulti (o appaia probabile) che l’assenza sia dovuta a legittimo impedimento, spetta al giudice disporre, anche d’ufficio, il rinvio ad una nuova udienza, senza che sia necessaria una qualche richiesta dell’imputato in tal senso, e ordinare la traduzione del medesimo, a meno che non vi sia stato un esplicito rifiuto di assistere all’udienza (Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247837; Sez. U, n.37483 del 26/09/2006, COGNOME, Rv. 234600. Cfr. anche Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282806, in tema di restrizione dell’imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o comunicata al giudice procedente, da qualificare come impedimento legittimo a comparire, che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell’imputato stesso, nonché, in termini, per quanto attiene all’imputato in stato di detenzione, Sez. 2, n. 5662 del 25/01/2023, COGNOME, Rv. 284346).
Dalla mancata traduzione – obbligatoria (e ferma restando l’equiparazione alla custodia intramuraria della restrizione agli arresti domiciliari, ex art. 284, comma 5, cod. proc. pen.), salva la possibilità di autorizzare, se del caso con prescrizioni, l’allontanamento dal luogo di esecuzione della misura, per comparire davanti all’autorità giudiziaria per ragioni di giustizia – è conseguita la mancata partecipazione dell’imputato, legittimamente impedito, all’udienza nella quale è stato definito il processo. La conseguente nullità di ordine generale, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. risulta in ogni caso tempestivamente eccepita con l’atto di impugnazione, ai sensi dell’art. 181, comma 4, cod. proc. pen.
Resta assorbito dalla fondatezza della doglianza suddetta il distinto profilo della mancata notifica del decreto di fissazione all’altro difensore del medesimo COGNOME.
La sentenza va dunque annullata, limitatamente alla posizione del solo NOME NOME, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze, per nuovo giudizio
I ricorsi di NOME COGNOME e NOME, incentrati unicamente sulla questione del mancato rinvio per l’asserito legittimo impedimento del difensore, devono essere dichiarati inammissibili.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i medesimi ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RAGIONE_SOCIALE con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio; dichiara inammissibili i ricorsi di NOME e NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 marzo 2024