Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42489 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42489 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a VENEZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, del foro di Bologna, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7 giugno 2024 la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Rimini – in esito al dibattimento aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, per essersi posto alla guida in stato di ebbrezza, in orar notturno e causando un incidente stradale.
1.1. Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, la notte del 17 dicembre 2021 l’imputato, alle ore 22:15 circa, alla guida di una vettura non di sua proprietà, usciva fuori strada, impattando contro due vetture in sosta al margine della strada.
Il personale di polizia giudiziaria intervenuto sul posto, alla luce dell dinamica del sinistro e delle condizioni in cui si presentava l’imputato, riteneva necessario procedere ad accertamenti alcolemici, per effetto dei quali veniva rilevato un tasso pari a 2,71 g/I.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo si lamenta vizio della motivazione (poiché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica) in relazione all’art. 420-ter cod. proc. pen., in quanto la Corte d’appello ha erroneamente rigettato l’istanza di rinvio per legittimo impedimento.
Istanza nella quale si era rappresentato il contemporaneo impegno processuale sia dell’avvocato COGNOME (presso il Tribunale di Bologna), sia dell’avvocato COGNOME (presso il Tribunale di Verona).
In presenza di tali impegni non spettava alla Corte d’appello di Bologna di sindacare la scelta – propria dei difensori – circa la partecipazione in presenza o meno alle concomitanti attività processuali.
D’altra parte, dinanzi al Tribunale di Verona l’impegno difensivo riguardava la difesa di un imputato del reato di estorsione, mentre la Corte d’appello procedeva, nei confronti del ricorrente, per una violazione al codice della strada.
Infine, del tutto impropriamente la Corte d’appello ha richiamato la presenza almeno di un terzo avvocato quale collaboratore dello studio, facendo riferimento ad un dato esclusivamente formale, ovvero la presenza del nominativo nella carta intestata.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio della motivazione (poiché manifestamente illogica) e inosservanza della legge penale sostanziale, con riguardo alla mancata concessione delle circostanze.
Erroneamente la Corte territoriale ha disatteso la richiesta contenuta nell’atto di appello, non considerando che il danno arrecato a seguito dell’incidente riguardò soltanto le vetture parcheggiate, laddove il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice è l’incolumità fisica di terze persone, non leso dalla condotta del ricorrente.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hann formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo è in parte aspecifico ed in parte manifestamente infondato.
Nel rigettare l’istanza di differimento la Corte d’appello ha sottolineato che alla data della richiesta di trattazione in presenza il difensore del ricorrente (ch aveva ricevuto l’avviso di fissazione) fosse già a conoscenza dei concomitanti impegni che intendeva far valere.
Ciononostante, l’istanza fu depositata solo nel pomeriggio precedente l’udienza: queste circostanze non sono in alcun modo contestate dal ricorrente.
Ciò posto, l’analisi del provvedimento impugnato porta ad escludere che la motivazione sia manifestamente illogica, avendo la Corte di appello esposto compiutamente le ragioni della sua decisione, senza che sia ipotizzabile una frattura nel discorso giustificativo tale da risultare percepibile ictu ()culi.
Inoltre, la Corte bolognese ha fatto corretta applicazione del risalente insegnamento di legittimità, secondo il quale l’impedimento del difensore deve essere prontamente comunicato, sicché egli è obbligato a renderne nota la sussistenza non appena si verifica e non in prossimità della celebrazione del processo (cfr., Sez. 2, n. 20693 del 12/05/2010, COGNOME, Rv. 247548, circa una istanza di rinvio presentata soltanto il giorno precedente quello d’udienza, pur se la notificazione dell’avviso concernente l’impegno professionale concorrente risaliva a diversi giorni prima; conf., Sez. 2, n. 1519 del 9/11/2005, dep. 2006, Sini, Rv. 233139 – 01), avuto riguardo al momento in cui è insorta effettivamente la causa dell’impedimento ed il difensore ne ha avuto cognizione (Sez. 6, n. 16054 del 2/04/2009, COGNOME, Rv. 243524 – 01; Sez. 2, n. 2776 del 02/12/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 242711 – 01, circa un impedimento comunicato 2 giorni prima dell’udienza; conf., più di recente, in relazione al legittimo rigetto della richiesta rinvio depositata 6 giorni prima, a fronte di un impedimento noto almeno un mese prima, Sez. 5, sentenza n. 27174 del 22/04/2014, Sicolo, Rv. 260579 -01).
Il rinvio dell’udienza per precedenti impegni professionali deve pertanto essere disposto dal giudice solo se la richiesta di differimento sia stata formulata in un momento immediatamente prossimo alla data di ricezione dell’avviso di fissazione dell’udienza di cui è chiesto il rinvio (da ultimo, Sez. 6, n. 24235 del 03/06/2015, COGNOME, Rv. 264130 – 01; conf., Sez. 6, n. 17595 del 04/04/2013, L., Rv. 255137 – 01).
Inoltre, non risultano indicate specificamente le ragioni che rendevano essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; ragioni che, invece, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, esige affinché si possa positivamente valutare la richiesta di differimento (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912 -01; Sez. 3, 23764 del 22/11/2016, dep. 2017, M., Rv. 270330 – 01).
1.2. Anche il secondo motivo è inammissibile, poiché aspecifico e manifestamente infondato.
Il ricorrente censura la motivazione della Corte d’appello ritenendola, cumulativamente, mancante e manifestamente illogica.
Va ribadito che difetta della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen. il motivo che deduca promiscuamente i vizi di motivazione indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e), stesso codice (da ultimo, Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, COGNOME, Rv. 285870 – 01; conf., Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, COGNOME, Rv. 277518 – 02; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, COGNOME, Rv. 263541 – 01).
Il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ha quindi l’onere – sanzionato a pena di aspecificità, del ricorso – di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica.
In ogni caso la valutazione in esame è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità – neppure concretamente individuata – che fa leva sulla gravità del fatto (attraverso l’indicazione del tasso alcolemico rilevato), sulla pessima biografia penale e sulla commissione del reato in concomitanza con l’affidamento in prova concesso dal Tribunale di sorveglianza (indicatori desumibili dal tenore complessivo del provvedimento impugnato, e già riportati dal Tribunale).
Si tratta di una motivazione che, pertanto, è insindacabile nel giudizio di legittimità (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509 – 03; conf., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, COGNOME, Rv. 242419 – 01), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle
parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a qu ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli alt da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269 -01; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163 – 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, COGNOME, Rv. 248244 – 01).
La ratio della disposizione di cui all’art. 62-bis cod. pen., che attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatic gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena, non impone, infatti, al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti.
Ne consegue che anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione può legittimamente fondare il diniego.
Giova inoltre ricordare che in giurisprudenza è ammessa la motivazione implicita, nel senso che il giudice di merito, per giustificare la decisione, non deve prendere in esame tutte le argomentazioni formulate dalle parti ma solo quelle ritenute essenziali per la formazione del suo convincimento, dovendosi considerare implicitamente disattese, alla stregua della struttura argomentativa della sentenza, le prospettazioni non menzionate.
Questa valutazione può avvenire anche attraverso l’esame esplicito dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. o attraverso il motivato rigetto della richiest mitigazione della pena (cfr., Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, COGNOME, Rv. 275057 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201 – 01; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, COGNOME, Rv. 227142 – 01).
La decisione impugnata, quindi, si rivela aderente al consolidato orientamento secondo cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il c esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737 – 01).
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2024
Il Co siglie e estensore
Il Presidente