Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6003 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6003 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Paduli il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 20/02/2025 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio in relazione al primo motivo di ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, del foro di Benevento, difensore di fiducia del ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16 febbraio 2023, il Tribunale di Benevento condannava COGNOME NOME alla pena di un anno e sette mesi di reclusione, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000, avendo costui, quale titolare della ditta “RAGIONE_SOCIALE“, emesso fatture per operazioni inesistenti per le somme indicate nell’allegato prospetto, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, applicando le pene accessorie di legge e concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena principale e delle pene accessorie.
Con sentenza del 20 febbraio 2025, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, NOME COGNOME, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, denuncia violazione dell’art. 606, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 108 cod. proc. pen.
Deduce la difesa che l’AVV_NOTAIO, del foro di Benevento, dopo aver ricevuto nomina a difensore di fiducia in data 19/02/2025, aveva depositato detta nomina sul portale deposito atti penali ed aveva anche contestualmente depositato istanza di rinvio della udienza del 20/02/2025 dinanzi alla Corte di appello di Napoli per concomitanti impegni professionali, chiedendo anche termine a difesa; la Corte territoriale rigettava il rinvio per termine a difesa e contestuale legittimo impedimento, e, al termine della udienza, confermava la pronuncia di primo grado, ritenendo l’insussistenza dei motivi posti a fondamento dell’istanza di rinvio, tale non potendosi certo considerare il fatto che il legale richiedente fosse stato nominato solo da pochi giorni da parte dell’imputato al quale la notifica della fissazione dell’udienza era stata effettuata da diverso tempo, trattandosi inoltre di procedimento per fatti di assai vecchia data.
Lamenta, conseguentemente, la difesa la violazione dell’art. 108 cod. proc. pen., non avendo potuto apprestare adeguata difesa dell’imputato, vista la gravità e la delicatezza dei fatti contestati, e per mancata conoscenza degli atti, a causa proprio della mancanza di tempo adeguato.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia violazione dell’art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., per mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello.
Lamenta la difesa che la Corte di appello, nel confermare la sentenza di primo grado in senso sfavorevole all’imputato, senza procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, ha violato il disposto dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., nonché il diritto al giusto processo e al contraddittorio ex art. 6 CEDU.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Quanto alla mancata concessione del termine invocato ai sensi dell’art. 108 cod. proc. pen., è stato affermato che la mancata concessione del termine a difesa previsto dall’art. 108 cod. proc. pen., attenendo all’assistenza dell’imputato e non all’assenza del difensore, determina una nullità AVV_NOTAIO a regime intermedio che non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione, ma deve essere eccepita dal difensore presente, immediatamente dopo il compimento dell’atto che nega il termine o lo concede in misura che si sostiene incongrua (Sez. 1, n. 16487 del 23/01/2025, Occhiuzzi, Rv. 288020).
Nel caso di specie, dal verbale dell’udienza, consultabile in ragione della natura processuale del vizio dedotto, risulta che il difensore presente in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, legale di fiducia del ricorrente, dopo il rigetto della richiesta di un termine per preparare la difesa avanzata dal difensore di fiducia, abbia concluso nel merito, senza dedurre alcuna eccezione. Di conseguenza, la eventuale nullità in questione non poteva essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione.
1.2. Quanto alla mancata concessione del rinvio per concomitante impegno professionale, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nella sua più autorevole composizione, l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912).
A fronte di un’istanza che presenti effettivamente i contenuti sopra indicati, è poi compito del giudice operare un bilanciamento tra le esigenze della giurisdizione e quelle proprie della difesa, valutando se il concomitante impegno rappresentato sia effettivamente tale da giustificare il rinvio, alla luce degli elementi indicati (Sez. U, n. 29529 del 25/6/2009, De Marino, Rv. 244109).
Sulla base della verifica degli atti, la Corte territoriale, all’udienza del 20 febbraio 2025, ha ritenuto l’insussistenza dei motivi posti a fondamento dell’istanza di rinvio per concomitante impegno professionale, non essendo state esplicitate le ragioni per le quali il difensore aveva ritenuto di privilegiare l’udienza presso altro ufficio giudiziario, né era stato spiegato il perché non avesse potuto nominare un sostituto processuale per l’uno e per l’altro procedimento.
Tanto premesso, la motivazione con la quale la Corte di appello ha respinto l’istanza di differimento è incensurabile, in quanto coerente e in sintonia con i principi affermati da questa Corte.
VI Del resto, deve essere anche ricordato che, laddove il nuovo impegno professionale sia stato assunto quando il difensore era già a conoscenza di quello già acquisito in precedenza, non è possibile far valere il legittimo impedimento per sollecitare il differimento dell’udienza già fissata (cfr., Sez. 5, n. 4591 del 04/12/2023, dep. 2024, T., Rv. 286015, in cui la Corte ha spiegato che difensore il quale, in data successiva alla formazione del calendario di udienza, accetti un nuovo incarico,non può invocare il legittimo impedimento nella data di una delle udienze già previste, poiché l’art. 420-tér, comma 5, cod. proc. pen. intende apprestare tutela solo agli impedimenti che sopravvengono all’atto di nomina e accettazione del mandato difensivo; Sez. 3, n. 38193 del 27/04/2017, U., Rv. 270951, secondo cui, in caso di istanza di rinvio del difensore per impedimento professionale, a questi già noto all’atto della accettazione della nomina finalizzata all’espletamento dell’incarico in relazione al quale si richiede il rinvio, non può ritenersi operante la disposizione dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., perché tale norma, per come è formulata, intende dare rilevanza ed apprestare tutela solo agli impedimenti .che sopravvengono all’atto di nomina ed all’accettazione del mandato difensivo; nello stesso senso, Sez. 5, n. 41000 del 23/05/2014, COGNOME, Rv. 261252; Sez. 5, n. 174 del 10/11/2005, dep. 2006, COGNOME, Rv. 233387). In definitiva, difettava nel caso in esame il requisito della “legittimità” dell’impedimento, per l’intrinseca impossibilità di considerare legittimo e validamente opponibile all’Autorità Giudiziaria un impedimento già esistente e già conosciuto al momento dell’accettazione della nomina e che si configuri sin dall’origine come incompatibile con l’espletamento del nuovo mandato.
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, dal momento che la norma di cui all’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., richiamata in ricorso, non è pertinente, poiché disciplina la rinnovazione dibattimentale nei casi di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, mentre nel caso in esame l’atto di appello è stato presentato dall’imputato avverso la sentenza di condanna di primo grado.
Per completezza, va ricordato in proposito che la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che l’istituto della rinnovazione dibattimentale di cui all’articolo 603 cod. proc. pen. costituisce un’eccezione alla presunzione di completezza dell’istruzione dibattimentale di primo grado dipendente dal principio di oralità del giudizio di appello, cosicché si ritiene che ad esso possa farsi ricorso, su richiesta di parte o d’ufficio, solamente quando il giudice, nella sua discrezionalità, lo ritenga indispensabile ai fini del decidere non potendolo fare allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci. Rv. 266820; Sez. 2, n. 3458 del 91/12/2005, dep. 2006, COGNOME Gloria, Rv. 233391), sussistendo tale evenienza unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l’incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228).
Si è ulteriormente osservato che, per il carattere eccezionale dell’istituto, è richiesta una motivazione specifica solo nel caso in cui il giudice disponga la rinnovazione, poiché in tal caso deve rendere conto del corretto uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, mentre in caso di rigetto è ammessa anche una motivazione implicita, ricavabile dalla stessa struttura argomentativa posta a sostegno della pronuncia di merito nella quale sia evidenziata la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275114; Sez. 3, n. 24294 del 25/06/2010, D.S.B., Rv. 247872; Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, Sergio, Rv. 245996).
La motivazione della Corte di merito che ha disatteso l’istanza di rinnovo dell’istruttoria dibattimentale, in ragione della completezza dell’istruttoria dibattimentale e della genericità della richiesta istruttoria, poiché priva di concretezza, immotivata e meramente esplorativa, è dunque coerente con gli indirizzi di legittimità richiamati, né è affetta da vizi di manifesta illogicità, sicc
è insindacabile in questa sede; mentre, come anticipato, il motivo di ricorso è del tutto aspecifico, non confrontandosi con gli argomenti esposti dalla Corte territoriale, né per vero illustrando alcun argomento di doglianza.
In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente stesso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/12/2025.