Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1574 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1574 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 28903/2022
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
La Corte di appello di Ancona, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza grado in forza della quale NOME COGNOME ra stato condannato per il reato di truffa, alla pena detentiva già irrogata la pena pecuniaria in accoglimento dell’ appello del
L’ imputato, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione sentenza in epigrafe deducendo violazione dell’art. 420 ter comma 5 c.p.p. in relazione agli artt 23 bis L. 176/2020 e 601 c.p.p. per avere la corte di appello illegittimamente disatte di rinvio del processo svoltosi in data 1 marzo 2022, per legittimo impedimento del d
Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza della censura av Osserva la Corte che, premesso che nel caso in esame si verte in ipotesi di c.d. p contraddittorio cartolare, la motivazione adottata dalla corte territoriale sul pu congrua in fatto e corretta in diritto in quanto l’ istanza di rinvio per legittimo im la rituale citazione dell’ imputato e del suo difensore, è intervenuta da parte del n di fiducia allorquando erano già spirati i termini per la richiesta di discussione ora art. 23-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni della legge 18 di n. 176 nonché per trasmettere per via telematica le conclusioni.
Sul punto va richiamato l’orientamento per cui in tema di disciplina emergenz contenimento della pandemia da Covid-19, ove il giudizio di cassazione si sv contraddittorio cartolare per l’assenza di tempestiva richiesta di trattazione or applicazione la previsione dell’art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo i comparire del difensore dell’imputato, non essendo prevista la sua comparizione person 3 – , Sentenza n. 32864 del 15/07/2022 Ud. (dep. 07/09/2022) Rv. 283415 – 01.)
Né rileva l’obiezione secondo cui l’imputato non era a conoscenza dello spirare d perentorio posto che in tema di disciplina processuale pandemica da Covid-19, applica al 31 dicembre 2022, nel giudizio d’appello non è causa di nullità del decreto di citazi avvertimento all’imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non par sensi dell’art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazio 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto requisito non richiamato dall’art. 601, comma 6, pen. (Sez. 6 – , Sentenza n. 14728 del 31/03/2022 Ud. (dep. 14/04/2022) Rv. 28317
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammiss declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen. della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché al pagamento in favore de RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di una somma che, ritenuti e valutati ì profili di colpa emergenti dal
determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagament:o RAGIONE_SOCIALE spese processual e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022
Il Presidente