Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 51194 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 51194 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di VENE2:IA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso riportandosi alla requisitoria già depositata.
AVV_NOTAIO si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l’accoglimento udito il difensore dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, riconosciuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 497-bi comma 2, e 495 cod. pen. (fatti commessi in Padova il 15 dicembre 2020), tramite il difensore propone ricorso per cassazione avverso la sentenza diella Corte di appello di Venezia in data dicembre 2022, emessa in integrale conferma della sentenza del Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Padova del 24 gennaio 2022.
L’impugnativa consta di un solo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 17 comma 1, lett. c) e 604, comma 4, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione nella parte in sentenza impugnata ha disatteso l’eccezione di nullità dell’ordinanza del G.U.P. di Padova in da 24 gennaio 2022 e di conseguente nullità della sentenza di primo grado.
E’ dedotto a sostegno che la Corte territoriale, replicando l’errore di diritto nel qu incorso il giudice di primo grado e, comunque, travisando il contenuto dei verbali delle udie del 28 settembre 2021, del 19 novembre 2021, del 30 novembre 2021 e del 24 gennaio 2022, non aveva considerato che lo stato di detenzione domiciliare in esecuzione di pena, in cui trovava l’imputato nel corso del processo di primo grado, integrando un legittimo impediment a partecipare nel processo a suo carico celebrato, non solo era incompatibile con la dichiarazio di assenza, ma avrebbe obbligato il giudice procedente, una volta venutone a conoscenza, a disporre la traduzione del detenuto, a prescindere da ogni sua manifestazione di volontà comparire salvo il caso di una sua eventuale rinuncia, in tal senso essendosi pronunciato anch il diritto vivente.
Con memoria in data 1 ottobre 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottoressa NOME COGNOME, ha anticipato le proprie conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è stato trattato nelle forme della discussione orale, tempestivamente richi dal difensore del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L’esame degli atti processuali rivela che NOME COGNOME, sin dalla prima (segnatament quella del 28 settembre 2021) delle udienze del processo in primo grado celebrato a suo carico per i reati di cui alla rubrica, risultava ristretto in detenzione domiciliare in espiazione che il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Padova ne era a conoscenza.
Tale evidenza imponeva al giudice procedente di disporre la traduzione dell’imputato pe l’udienza successiva, non assumendo alcun rilievo sia la circostanza che il difensore si fo limitato, nel corso delle ulteriori udienze, a chiedere rinvii per dotarsi della procura necessaria per consentire al suo assistito di avanzare richiesta di giudizio abbreviato, s circostanza che ne avesse sollecitato la traduzione solo dopo l’ammissione del giudizi abbreviato. Infatti, il descritto agire difensivo non poteva essere interpretato in nessun mo come un’implicita rinuncia dell’imputato al diritto di comparire in udienza, né come un’assunzi da parte sua dell’onere di chiedere l’autorizzazione al magistrato di sorveglianza per allonta dal luogo di detenzione, posto che le incombenze dirette a consentirgli di partecipare al proce costituivano oggetto di un obbligo gravante sul giudice.
3. Né, per respingere l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado, in questa sed reiterata, vale richiamare il principio secondo cui, nel caso in cui l’imputato rilasci al procura speciale per procedere al patteggiamento, deve ritenersi che egli implicitament acconsente che l’udienza (camerale o pubblica) si svolga in sua assenza cosicché, ove lo stesso sia detenuto e non abbia chiesto espressamente di essere sentito, non deve essere tradotto in udienza né, ove detenuto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, ascoltato
magistrato di sorveglianza (Sez. 6, n. 22312 del 24/04/2018, Rv. 273736; conformemente, in tema di concordato in appello, Sez. 6, n. 19336 del 15/03/2023, Rv. 284623).
Si tratta, all’evidenza, di indicazione direttiva che si riferisce ad una fattispecie diversa da quella in esame, posto che in caso di patteggiamento (come anche in caso di concordato in appello) il giudice è chiamato ad esprimersi su un accordo siglato tra le pa limitandosi a verificare la legalità e la congruità della pena concordata (Sez. 4, n. 43 28/09/2000, Rv. 217696), tanto vero che – come osservato – «rad. 446, comma 5, cod. proc. pen., nel prevedere che il giudice dispone la comparizione dell’imputato al solo fine di veri la volontarietà della richiesta o del consenso, conferma la non indispensabilità della prese dell’imputato all’udienza fissata per la decisione sulla richiesta di applicazione dell concordata tra le parti> >, di modo che «là dove l’imputato rilasci al difensore procura spec per procedere al “patteggiannento” si è altresì rilevato che egli acconsente implicitamente l’udienza (camerale o pubblica) si svolga in sua assenza, venendo rappresentato dal difensore» (Sez. 6, n. 22312/2018 in motivazione).
Nel caso del giudizio abbreviato, invece, che «costituisce un procedimento “a prova contratta”, alla cui base è identificabile un patteggiannento negoziale sul rito, a mezzo del le parti accettano che la regiudicanda sia definita all’udienza preliminare alla stregua deg di indagine già acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di prova, così consenten attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore probator essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme ordinarie d “dibattimento”» (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tamnnaro, Rv. 216246), dovendosi osservare «in quanto applicabili, le disposizioni previste per l’udienza preliminare, fatta eccezio quelle di cui agli articoli 422 e 423 cod. proc. pen.>> (art. 441, comrna 1, cod. proc. pen sempre , assicurata, in mancanza di un inequivoco rifiuto, la presenza dell’imputato: perché, egli, se comparso, può, ai sensi dell’art. 421, comma 2, cod. proc. pen. «rende dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all’interrogatorio, per il quale si appl le disposizioni degli articoli 64 e 65» per esercitare pienamente il proprio diritto di dif
Quindi, occorre affermare il seguente principio di diritto: <<In caso di giudizio abbrev in virtù della norma fissata dall'art. 420-ter cod. proc. pen., applicabile in virtù del rinvi dall'art. 441, comma 1, cod. proc. pen., quando l'imputato detenuto non si presenta all'udien per l'impossibilità di comparirvi per il legittimo impedimento rappresentato dallo stato dete cui trovasi sottoposto anche per altra causa, spetta al giudice disporre il rinvio ad una udienza e la traduzione dell'imputato detenuto, senza che sia necessaria una sua richiesta in senso, posto che egli deve essere posto in condizione di esercitare pienamente il proprio diri di difesa, eventualmente rendendo spontanee dichiarazioni o chiedendo di essere interrogato, come previsto dall'art. 421, comma 2, cod. proc. pen.».
Tanto premesso, sancita la nullità, assoluta ed insanabile, del processo svoltosi sen che l'imputato detenuto vi abbia potuto partecipare, non essendone stata disposta la traduzio (Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, Rv. 247836; Sez. 3, n. 9756 del 03/02/2022, Rv. 282923), va dichiarata la nullità delle sentenze di primo e di secondo grado pronunciate nei confront COGNOME in relazione ai reati ascrittigli, perché il giudizio celebrato a suo carico Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Padova è stato inficiato, in ragione della incolpevole mancata partecipazione, da invalidità insanabile.
6. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con trasmissione degli atti al Tribunale di Padova per l'ulteriore corso.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Padova per l'ulteriore corso.
Così deciso il 20 ottobre 2023