Legittimo impedimento difensore: la Cassazione annulla la sentenza e tutela il diritto di difesa
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 7031/2025) ha riaffermato un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico: il diritto di difesa non può essere compresso da un’interpretazione eccessivamente restrittiva delle norme procedurali. Il caso in esame riguardava un’accusa di maltrattamento di animali, ma la questione centrale, e decisiva, è stata la gestione di un’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore. La Corte ha annullato la sentenza di merito, non per una valutazione sui fatti, ma per un errore procedurale che ha minato alla base la validità del processo.
I Fatti di Causa
Il Tribunale di primo grado aveva assolto un imputato dal reato di cui all’art. 727 c.p. (abbandono di animali o detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura). L’assoluzione era stata parziale: per un cane, l’imputato era stato scagionato per non aver commesso il fatto, mentre per altri due animali la formula assolutoria era stata quella della “particolare tenuità del fatto”.
L’imputato, tramite il suo legale, aveva presentato un atto di appello, successivamente qualificato come ricorso per cassazione, basato su due motivi principali:
1. Un vizio procedurale: la nullità dell’ordinanza con cui il Tribunale aveva respinto la richiesta di rinvio dell’udienza per un legittimo impedimento di salute del difensore.
2. Una questione di merito: la contestazione dell’assoluzione per particolare tenuità del fatto, sostenendo che le prove non dimostravano l’esistenza di gravi sofferenze per gli animali.
La questione cruciale del legittimo impedimento del difensore
Il cuore della vicenda ruota attorno al primo motivo di ricorso. Il difensore aveva comunicato al Tribunale, con qualche giorno di anticipo, di dover essere sottoposto a un intervento in day hospital, chiedendo il rinvio dell’udienza. Il giudice di primo grado, tuttavia, aveva respinto l’istanza, ritenendola intempestiva e basata su presupposti non veritieri, in particolare negando che lo stesso legale avesse seguito le fasi cautelari precedenti del procedimento.
Questa decisione si è rivelata errata. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proprio su questo punto, ritenendo fondata la violazione del diritto di difesa.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha chiarito che la richiesta di rinvio era stata presentata in modo corretto e tempestivo. Il legale aveva comunicato l’impedimento il 24 febbraio, per un intervento programmato per il 27 febbraio di cui era a conoscenza dal 20 febbraio. Tale tempistica è stata giudicata “congrua” per consentire al giudice di riprogrammare l’udienza.
Inoltre, la Corte ha smentito l’affermazione del giudice di merito, confermando che il difensore aveva effettivamente assistito l’imputato anche nella fase cautelare precedente (l’appello contro il sequestro preventivo degli animali). Questo aspetto, secondo i giudici di legittimità, rafforzava il diritto del legale di presenziare personalmente all’udienza dibattimentale per garantire la migliore assistenza possibile al suo cliente.
Il rigetto illegittimo dell’istanza di rinvio ha quindi determinato una nullità insanabile, che ha invalidato tutte le attività processuali successive e la stessa sentenza finale. L’accoglimento di questo motivo procedurale ha assorbito l’esame del secondo motivo, relativo al merito della vicenda.
Le conclusioni
La decisione della Cassazione è un importante monito sull’inviolabilità del diritto di difesa. Un legittimo impedimento del difensore, documentato e comunicato prontamente, non può essere respinto sulla base di presupposti errati o di una valutazione eccessivamente formalistica. La conseguenza di tale errore è drastica: l’annullamento della sentenza e la necessità di celebrare un nuovo processo. La pronuncia sottolinea come la correttezza procedurale non sia un mero formalismo, ma il presidio essenziale per un giusto processo, in cui l’imputato possa contare sulla piena ed effettiva assistenza del proprio legale di fiducia.
Quando una richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore è considerata tempestiva?
Secondo la Corte, la richiesta deve essere comunicata al giudice “prontamente”, ovvero in un momento quanto più vicino possibile a quando il difensore viene a conoscenza dell’impedimento, in modo da consentire una riorganizzazione dell’udienza. Nel caso di specie, una comunicazione avvenuta 4 giorni dopo aver appreso dell’impedimento e 3 giorni prima dell’udienza è stata ritenuta tempestiva.
Perché il giudice ha annullato la sentenza se l’imputato era stato assolto?
La sentenza è stata annullata non per il contenuto della decisione (l’assoluzione), ma per un grave errore procedurale avvenuto durante il processo. Il rigetto illegittimo della richiesta di rinvio del difensore ha violato il diritto di difesa, un principio fondamentale che rende nullo l’intero processo a partire da quel momento, indipendentemente dall’esito finale.
Cosa succede dopo l’annullamento della sentenza da parte della Cassazione?
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di primo grado. Questo significa che il processo deve essere celebrato di nuovo, ripartendo dal punto in cui si è verificato l’errore procedurale, garantendo questa volta il pieno rispetto del diritto di difesa.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7031 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7031 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOMECOGNOME nato a Rimini il 15/10/1990, avverso la sentenza in data 09/10/2023 del Tribunale di Rimini, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; letta per l’imputato la memoria dell’avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 9 ottobre 2023 il Tribunale di Rimini ha assolto NOME COGNOME dal reato dell’art. 727, secondo comma, cod. pen., in relazione al cane recante il microchip n. NUMERO_DOCUMENTO per non aver commesso il fatto e lo ha assolto in relazione agli altri due cani per particolare tenuità del fatto.
Il ricorrente presenta un atto di appello qualificato come ricorso per cassazione, articolando due motivi: con il primo eccepisce la nullità dell’ordinanza del Tribunale di Rimini che aveva rigettato la richiesta di rinvio per legittimo
impedimento con conseguente nullità di tutte le attività successivamente espletate; con il secondo contesta l’assoluzione per particolare tenuità del fatto perché le prove acquisite non avevano consentito di accertare il requisito di legge delle gravi sofferenze. Espone che il cane NOME, di razza pitbull, presentava parametri normali, in assenza di segni di denutrizione, con un’andatura claudicante dovuta all’artrosi associata all’età avanzata di dieci anni, come confermato dai veterinari; invece, il cane NOME, di razza corso, era di proprietà della sua compagna che l’aveva accolto quando era sottopeso nonché affetto da monorchidia. Richiama in suo favore la documentazione fotografica, risalente a un mese prima del sequestro, dalla quale si evinceva la condizione di benessere e cura dei cani che si trovavano in casa e nel giardino della compagna. Secondo i referti dei veterinari nessuno dei due cani era affetto da malattie infettive, risultando la sola presenza di parassiti esterni e non interni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. E’ fondato il primo motivo di ricorso relativo alla violazione del diritto di difesa perché il Giudice ha illegittimamente rigettato la documentata istanza di rinvio sull’errato presupposto che fosse stata intempestiva e che non fosse vera nella parte in cui aveva rappresentato la pregressa difesa nella fase cautelare reale.
L’avvocata ha comunicato il legittimo impedimento non differibile dell’intervento in day hospital del successivo 27 febbraio, il 24 febbraio 2023, specificando che l’intervento era programmato da una settimana, il che significava che ne aveva avuto notizia il 20 febbraio. E’ pacifico in giurisprudenza che la richiesta del difensore di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento a comparire, dovuto a motivi di salute, deve essere comunicata al giudice prontamente, ovvero in un momento quanto più prossimo all’acquisizione definitiva della conoscenza di tale impedimento (Sez. 2, n. 36557 del 07/06/2022, COGNOME, Rv. 283851 – 01). Nel caso in esame, la richiesta di rinvio è stata inoltrata il 24 febbraio, data da ritenersi congrua sia rispetto al confezionamento dell’istanza da parte della professionista sia rispetto alla riprogrammazione dell’udienza da parte del Giudice. Quanto ai sostituti professionali l’avvocata ha specificato di non avere collaboratori e di voler presenziare all’udienza perché aveva già seguito la fase cautelare. Tale proposizione è vera perché, a differenza di quanto affermato dal Giudice, la professionista aveva seguito l’imputato per l’appello avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di sequestro preventivo dei cani.
L’accoglimento del primo motivo preclude l’esame del secondo perché comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini per l’ulteriore corso
P. Q . M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Rimini per l’ulteriore corso Così deciso, il 22 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
COGNOME Il Presidente