Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43127 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43127 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata co la Corte di appello di Roma, in conferma della sentenza emessa dal giudice di primo condannato l’imputato, nella qualità di amministratore della società RAGIONE_SOCIALE custode dei manufatti abusivi, per i reati per violazioni edilizie e violazione di s data 2 maggio e 23 maggio 2018.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge processuale, Corte territoriale ha rigettato l’istanza di rinvio dell’udienza del 12 maggio 2021 impedimento del difensore, revocato l’ordinanza di ammissione dei testi a discarico, in quella data, per mancata comparizione o per mancata prova della citazione, senza le ragioni della revoca e senza effettuare alcun accertamento in ordine alla ritual detti testi, e in assenza del difensore di fiducia, che nulla ha potuto riferire in che aveva confidato sul rinvio dell’udienza. Con il secondo motivo di ricorso il ricor l’estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.
Con memoria difensiva il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso, in particolare l’illegittimità della revoca dell’ordinanza di ammissione dei test disposta senza aver verificato preliminarmente se i testi erano stati correttamente c oggettivo della omessa citazione è stato infatti acquisito dal giudice solo a posteri la difesa di fiducia, che confidava in un rinvio, non era presente e nulla ha potu proposito.
La prima censura è manifestamente infondata. La Corte d’appello ha infatti evidenziat di fatto, che il difensore aveva omesso di citare i testi ammessi dal giudice, addu confidato sull’accoglimento dell’istanza di rinvio dell’udienza, che tuttavia il giud di non accogliere per carenza del requisito della assoluta impossibilità a c concomitante impegno professionale del difensore di fiducia, peraltro, non rigu celebrazione di un’udienza preliminare, come erroneamente dedotto dalla ricorr un’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di applicazione d corso delle indagini preliminari, nella quale il pubblico ministero il difensore compaiono. Inoltre, ha osservato il giudice di merito, l’impegno professionale del t alto procedimento costituisce legittimo impedimento solo purché MI difensore p h ) (impedimento non appena abbia avuto conoscenza della contemporaneità dei diversi impeg indichi le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione, l’impossibilità di avvalersi di un sostituto. Nel caso di specie, l’avviso di fissazi innanzi al giudice dal Tribunale di Velletri reca la data del 17 Marzo 2021, mentre rinvio dell’udienza dibattimentale innanzi al Tribur i ) , Tle di Rorrka, gi i à fissata atteguito di precedente f ‘· n · n #14, 2r i Li al i . COGNOME i 4, rinvio a causa di altro impedimento del difensore COGNOMEmaggio 2021. L’istanza di rinvio è stata depositata solo il 7 maggio 2021, sfornita della prova della notif dell’udienza camerale nel diverso e concomitante procedimento net sono state spec ragioni per le quali non poteva avvalersi di un sostituto processuale.
Correttamente poi, il giudice a quo ha richiamato il consolidato principio di diritto secon quale la mancata citazione dei testi ammessi dal giudice comporta la decadenza della p prova, poiché il termine per la citazione dei testimoni è inserito in una sequenza pro che non ammette ritardi o rinvii dovuti alla negligenza delle parti e ha natura peren premesso, il giudice di merito ha ritenuto che l’omessa citazione dei testimoni a di potessearyritenersi giustificata dalla presentazione di un’istanza di rinvio del concomitante impegno professionale che non è stata accolta dal giudice.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza è dato quindi desumere una ricostruzione precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, dell processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico.
Parimenti manifestamente infondata è la seconda censura. I reati, commessi il 16 maggi 23 maggio 2018 e 3 luglio 2018 non sono prescritti alla data della sentenza d’appello, 6 febbraio 2023. L’inammissibilità del ricorso preclude d’altronde la computabilità n prescrizionale del periodo successivo all’emanazione della sentenza di secondo grado.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia propo senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla d dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’o spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cass ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023
lConsigliere estensore Il i. 3,
Il Presidente