Legittimo Impedimento Difensore: Requisiti e Limiti Secondo la Cassazione
Il diritto alla difesa è un pilastro fondamentale del nostro ordinamento giuridico. Tuttavia, il suo esercizio deve bilanciarsi con l’esigenza di assicurare una ragionevole durata del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta proprio questo delicato equilibrio, analizzando i requisiti per la concessione di un rinvio dell’udienza a causa di un legittimo impedimento del difensore. La pronuncia offre importanti chiarimenti sui doveri di diligenza dell’avvocato e sui limiti alla discrezionalità del giudice, confermando un orientamento giurisprudenziale consolidato e rigoroso.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un imputato a 2 anni e 5 mesi di reclusione per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 74/2000. La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale, era stata interamente confermata dalla Corte di Appello. L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a quattro distinti motivi.
La Richiesta di Rinvio per Legittimo Impedimento del Difensore
I primi due motivi di ricorso contestavano il rigetto, da parte del Tribunale, di un’istanza di rinvio di un’udienza cruciale. L’avvocato difensore aveva addotto un concomitante impegno professionale presso un altro ufficio giudiziario. La Cassazione, tuttavia, ha ritenuto tali motivi manifestamente infondati. I giudici hanno sottolineato come la richiesta fosse stata presentata tardivamente (solo tre giorni prima dell’udienza, a fronte di una notifica ricevuta quasi un mese prima) e, soprattutto, fosse priva di elementi essenziali. In particolare, il difensore non aveva specificato le ragioni che gli impedivano di nominare un sostituto processuale, come previsto dall’art. 102 c.p.p., né aveva dimostrato l’assoluta necessità della sua presenza personale nel diverso procedimento.
L’Analisi sul Trattamento Sanzionatorio e la Recidiva
Il terzo motivo di ricorso si concentrava sulla pena inflitta, ritenuta eccessiva. L’imputato lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l’aumento di pena per la recidiva reiterata e specifica. Anche su questo punto, la Corte ha respinto le censure. La pena base era stata fissata nel minimo edittale, e l’aumento per la recidiva, seppur significativo, era comunque inferiore al massimo consentito dalla legge (due terzi). La decisione di negare le attenuanti generiche è stata considerata logica e ben motivata dalla Corte di Appello, che aveva evidenziato i numerosi e specifici precedenti penali dell’imputato, delineando una personalità incline al delitto fin dalla giovane età e una ‘vita senza soluzione di continuità’ nel percorso criminale.
La Decisione della Corte di Cassazione
Sulla base di queste considerazioni, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha ribadito che, in tema di legittimo impedimento del difensore, non è sufficiente la mera allegazione di un impegno professionale concomitante. L’avvocato ha un preciso obbligo di diligenza che impone di:
1. Tempestività: Comunicare l’impedimento non appena ne viene a conoscenza.
2. Essenzialità: Indicare le ragioni per cui la sua presenza è indispensabile nel diverso processo.
3. Impossibilità di sostituzione: Dimostrare l’impossibilità di farsi sostituire da un altro collega, sia nel processo per cui si chiede il rinvio, sia in quello concomitante.
In assenza di queste prove, il giudice è legittimato a rigettare l’istanza, anche per evitare manovre dilatorie. Per quanto riguarda la pena, la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche e sulla quantificazione dell’aumento per la recidiva rientra nell’ampia discrezionalità del giudice di merito. Tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità se, come nel caso di specie, è supportata da una motivazione logica e non manifestamente illogica, basata su elementi concreti come i precedenti penali dell’imputato. Infine, la questione sulla continuazione tra reati è stata dichiarata inammissibile perché non sollevata davanti alla Corte d’Appello, ma la Corte ha precisato che potrà essere proposta in sede esecutiva.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per i professionisti legali sull’onere di una corretta e tempestiva gestione degli impegni processuali. Una richiesta di rinvio non può essere uno strumento utilizzato con leggerezza, ma deve essere supportata da prove rigorose che dimostrino un impedimento reale e insuperabile. Allo stesso tempo, la decisione conferma la difficoltà di ottenere una riforma della pena in Cassazione quando la valutazione del giudice di merito si fonda su elementi oggettivi, come la carriera criminale dell’imputato, e risulta immune da vizi logici.
Quando una richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore può essere respinta?
Una richiesta può essere respinta se è tardiva, non rappresenta le ragioni che rendono essenziale la presenza del difensore nel diverso processo e, soprattutto, non dimostra l’impossibilità di avvalersi di un sostituto processuale ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen.
Perché la Corte ha negato le attenuanti generiche all’imputato?
La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito di negare le attenuanti generiche a causa dei numerosi precedenti penali, anche specifici, dell’imputato. Questi elementi sono stati ritenuti idonei a delineare una personalità negativa e una persistenza nell’attività criminale, giustificando una valutazione sfavorevole.
Cosa succede se un motivo di ricorso, come la continuazione tra reati, non viene sollevato in appello?
Se la questione non viene devoluta alla Corte di Appello, non può essere proposta per la prima volta in Cassazione e il relativo motivo di ricorso viene dichiarato inammissibile. Tuttavia, come precisato dalla Corte, la richiesta di applicazione della continuazione può essere presentata successivamente in sede esecutiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16241 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16241 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELFIORENTINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Firenze del 25 ottobr 2022, che ha confermato la decisione del Tribunale di Firenze del 24 febbraio 2020, con la qual NOME COGNOME era stato condannato alla pena di anni 2 e mesi 5 di reclusione, in quanto rite colpevole del reato ex art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000, commesso fino al 12 novembre 2011.
Rilevato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si censura il rigetto della richiest dell’udienza del 13 gennaio 2020, sotto il duplice profilo della violazione degli art. 420 ter comma 5 cod. proc. pen. e degli art. 24 e 111 Cost., sono manifestamente infondati, in qua riproduttivi di una censura già adeguatamente affrontata nella sentenza impugnata, che h condiviso il mancato accoglimento dell’istanza di rinvio, rimarcando sia l’assenza di riferi in ordine alla impossibilità/inopportunità di avvalersi di sostituti processuali, sia la tard richiesta, inoltrata il 10 gennaio 2020, a fronte della notifica avvenuta il 20 dicembre 20
decreto di citazione del Tribunale di Sorveglianza di Siena relativo all’impegno concomitante. La valutazione dei giudici di merito risulta invero coerente con l’affermazione della giurisprud di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016, dep. 2017, Rv. 270330), secondo cu tema di legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale, fermi i requisiti di ammissibilità dell’istanza di rinvio (tempestiva prospettazione dell’impedi rappresentazione delle ragioni che rendono essenziale la presenza del difensore nel divers processo; indicazione della assenza nel primo procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato, nonché della impossibilità di avvalersi di un sostituto ai dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui il rinvio), il giudice deve comunque accertare il carattere eventualmente dilatorio della ri valutando del merito l’urgenza del procedimento concomitante, tenuto conto dell’obbligo diligenza gravante sul difensore che gli impone di dare preferenza alla posizione processuale ch risulterebbe maggiormente pregiudicata dalla mancata trattazione del giudizio.
Osservato che anche il terzojran cui si contesta il trattamento sanzionatorio, con partic riferimento al diniego delle attenuanti generiche e all’aumento per la recidiva, è pari manifestamente infondato, dovendosi evidenziare, quanto al secondo aspetto, che la pena base, fissata nel minimo edittale di anni 1 e 6 mesi di reclusione, è stata aumentata, per effetto contestata recidiva reiterata e specifica, fino a 2 anni e 5 mesi, ossia un po’ più della me pur sempre in misura inferiore a quella di due terzi che avrebbe dovuto trovare applicazione sensi dell’art. 99, comma 4, cod. pen., per cui in tal senso devono escludersi profili di ille rilevabili in questa sede; quanto al primo aspetto, occorre poi evidenziare che, all’esito valutazione di merito non manifestamente illogica e dunque non censurabile in questa sede, l Corte di appello ha escluso la concedibilità delle attenuanti generiche proprio in ragion numerosi precedenti penali anche specifici dell’imputato, idonei a rilevarne la personali termini negativi, avendo COGNOME “iniziato a delinquere in giovanissima età continuando questa strada senza soluzione di continuità” (pag. 3 della sentenza impugnata).
Considerato che il quarto motivo, con cui si invoca l’applicazione della continuazione con al pronuncia di condanna divenuta irrevocabile il 16 settembre 2022, èhtua volta inammissibile non risultando devoluta alla Corte di appello tale specifica questione, che è comunque suscettibi di essere proposta in sede esecutiva per le relative valutazioni di merito.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024.