Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36881 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36881 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE NOME nato a PATTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore L’avvocato COGNOME NOME conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Messina, nel giudizio di rinvio a seguito dell’annullamento della sentenza del 19 settembre 2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Patti il 27 gennaio 2021, rideterminava la pena inflitta a COGNOME NOME per il delitto di cui all’art. 223 LF, ritenuta continuazione con i fatti di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Patti il 25 ottobre 2017, in anni tre e mesi quattro di reclusione.
Avverso l’indicata sentenza proponeva ricorso l’imputata tramite il difensore articolando tre motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo lamentava l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’omessa valutazione del legittimo impedimento a comparire del difensore.
In particolare, lamentava come la Corte di Appello non avesse valutato l’istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, con ciò dando luogo ad una nullità assoluta degli atti successivamente compiuti per difetto di assistenza dell’imputato.
2.2 Con il secondo motivo lamentava la violazione degli artt. 157 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. per non avere rilevato il provvedimento impugnato l’intervenuta prescrizione del reato, che sarebbe maturata, tenuto conto delle sospensioni, il 19 febbraio 2024.
2.3 Con il terzo motivo lamentava a violazione degli art. 81 co 3 cod. pen, 132 cod. pen. 533 co. 2 e 546 co. 1 lett e) n. 2 cod proc pen.
Dovendo il giudice del rinvio nel giudizio rescissorio verificare la sussistenza dei presupposti per riconoscere la continuazione fra i reati di cui alla sentenza annullata e quelli di cui alla sentenza del Tribunale di Patti del 25 ottobre 2017, nel rideterminare la pena per i fatti posti in continuazione non avrebbe motivato circa l’entità dell’aumento della pena per il reato satellite.
Disposta la trattazione orale del processo, il AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME chiedeva il rigetto del ricorso e il difensore ne chiedeva l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato.
1.1. Il primo motivo è fondato.
Come ricostruito dal ricorrente e verificato negli atti, che la Corte ha potuto visionare in ragione della natura processuale della questione, l’istanza con la richiesta di rinvio del processo per concomitante impegno professionale era stata
inviata alla casella di posta elettronica della Corte di Appello di Messina in data 16 febbraio 2024, con ricevuta di accettazione.
Tale istanza -però- non era mai stata sottoposta all’attenzione della Corte territoriale che, infatti, all’udienza del 14 marzo 2024, non conoscendo la ragione dell’assenza del difensore di fiducia, nominava un difensore di ufficio e procedeva oltre.
La ragione della mancata disamina da parte della Corte della detta istanza è rinvenibile in atti : l’istanza, infatti, era stata erroneamente inserita in a fascicolo ove veniva rinvenuta, come da attestazione della Cancelleria, in data 11 aprile 2024, successivamente alla celebrazione dell’udienza.
Tale istanza appare astrattamente ammissibile, in quanto inviata tempestivamente, circa un mese prima dell’udienza, e evidenziava un concomitante impegno professionale avanti alla Corte di Cassazione per discutere di un ricorso avverso un provvedimento del Tribunale del Riesame; pertanto la Corte avrebbe dovuto esaminarla e pronunciarsi.
In difetto, come avvenuto nel caso di specie, opera il principio pacifico secondo cui in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, l’omessa valutazione, da parte del giudice, dell’istanza di differimento dell’udienza determina il difetto di assistenza dell’imputato, con conseguente nullità assoluta degli atti successivamente compiuti, ivi compresa la sentenza, ai sensi degli artt. 178, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2 – , Sentenza n. 42333 del 28/09/2023; in questo stesso senso, Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015, COGNOME, Rv. 264158; Sez. 6, n. 47213 del 18/11/2015, COGNOME, Rv. 265483)
Dunque, con riguardo al primo motivo la impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Messina.
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Il ricorrente fa rilevare l’intervenuta prescrizione del reato di cui alla sentenz della Corte di Appello di Messina, in data 19 febbraio 2024, cioè in epoca antecedete alla celebrazione del giudizio di rinvio, con udienza fissata il 14 marzo 2024.
La conclusione cui perviene il ricorrente non è corretta perché non dà rilievo alcuno all’intervenuta decisione di questa Corte che, in data 11 luglio 2023 annullava la precedente sentenza di appello, limitatamente alla continuazione con la sentenza del Tribunale di Patti 25/10/2017 passata in giudicato il 21/6/2022.
Se, infatti, si ritiene che tale decisione abbia reso intangibile l’affermazione d responsabilità ed il trattamento sanzionatorio relativo a quel reato, è evidente che lo stesso non può essere ritenuto essersi estinto in epoca successiva per intervenuta prescrizione.
In tal senso sono alcune pronunce di questa Corte « Nel giudizio per cassazione proposto avverso l’illegittimo diniego, da parte della corte di appello, della disciplina della continuazione “esterna” con reato separatamente giudicato, non può essere rilevata la sopravvenuta estinzione per prescrizione del reato per cui si procede, con effetto impeditivo dell’accoglimento della richiesta di unificazione “quoad poenann” dei due reati. (In motivazione la Corte ha precisato che, in tal caso, l’impugnazione non investe il punto della decisione relativo alla affermazione di responsabilità, nè quello relativo al trattamento sanzionatorio in sé, oramai coperto da giudicato interno, bensì solo l’eventuale collegamento delle conseguenze sanzionatorie della pronuncia “sub iudice” con quelle di altra decisione definitiva).» (Sez. 6 – , Sentenza n. 14063 del 16/03/2021)
Nello stesso senso, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, si è affermato che l’autonomia dell’azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l’ammissibilità dell’impugnazione per uno dei reati possa determinare l’instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez. 6, n. 14063 del 16/03/2021 Rv. 281111 ; Sez. U, n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966).
In motivazione si legge che « tale regola, che di certo è operante in tutte le ipotesi in cui, in un processo oggettivamente cumulativo, il ricorso per cassazione risulti ammissibile con riferimento anche solo ad uno dei motivi attinenti ad un capo concernente un reato per il quale venga rilevata l’intervenuta prescrizione del reato (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966), è ragionevole ritenere non sia applicabile nel caso – analogo a quello che costituisce oggetto del presente processo – in cui il punto della decisione interessato dall’atto di impugnazione non sia strettamente connesso a quello relativo all’affermazione della responsabilità in ordine al capo di quella decisione, bensì attenga ad un aspetto, per così dire, esterno ad esso.
Si potrebbe obiettare che, nel caso di specie, con il ricorso per cassazione sia stato proposto un motivo comunque afferente al trattamento sanzionatorio: il che potrebbe essere sufficiente a far sorgere l’obbligo di dichiarazione immediata di una causa di non punibilità e, dunque, a determinare l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna. Tuttavia è fondato sostenere che, in una situazione processuale quale quella in discussione, ad essere toccato dal giudizio rescindente non è propriamente un punto collegabile al capo della decisione oggetto del gravame, le cui statuizioni conservano la piena legittimità in ogni loro aspetto, ma
è un punto estraneo e complementare alla decisione medesima, perché inerente all’eventuale collegamento tra le conseguenze sanzionatorie della sentenza emessa in questo processo e quelle di altra pronuncia adottata in un distinto processo, divenuta oramai irrevocabile.
Tale considerazione, concernente il parziale accoglimento del ricorso in cassazione limitatamente all’omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della continuazione “esterna” con reato separatamente giudicato, è destinata a valere tanto nel caso in cui tale ultimo reato sia meno grave, il che potrebbe comportare, all’esito del giudizio di rinvio, che in luogo della pena separatamente inflitta possa essere irrogato un più contenuto aumento ex art. 81 cod. pen. (ipotesi, questa, considerata da Sez. 2, n. 990 del 13/12/2019, dep. 2020, Fusco, Rv. 278678); quanto nel caso in cui il reato separatamente giudicato sia ritenuto il più grave, poiché . il giudice di rinvio che dovesse riconoscere l’esistenza del vincolo della continuazione, senza incidere sulla affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il secondo reato, oggetto del processo ancora pendente, si limiterebbe a modificare la pena irrogata con riferimento al primo delitto rispetto alla quale verrebbe solamente operato un aumento per la continuazione con riferimento al secondo reato ‘satellite’.
E’, perciò, possibile affermare il principio di diritto per cui il parzi accoglimento del ricorso in cassazione limitatamente all’omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della continuazione “esterna” con reato separatamente giudicato non consente mai la rilevabilità della estinzione per prescrizione del reato in ordine al quale si procede e rispetto al quale il ricorso risulti inammissibile» (Sez. 6, n. 14063 del 16/03/2021 Rv. 281111).
Tale principio di diritto, enunciato in caso del tutto analogo, deve essere applicato al caso in esame, poiché con la sentenza di annullamento il ricorso avverso la declaratoria di responsabilità e il trattamento sanzionatorio per il reato per cui si eccepisce l’intervenuta prescrizione è stato dichiarato inammissibile e, dunque, tale capo è divenuto intangibile; ciò che è stato attinto dalla pronuncia di annullamento è un aspetto esterno e complementare a tale decisione, e cioè l’aumento per la continuazione con il reato satellite, oggetto di separata pronuncia di condanna da parte del Tribunale di Patti.
Dunque, la declaratoria di inammissibilità del ricorso con riguardo al reato di cui all’art. 223 L.F. ha impedito l’ulteriore decorso del termine di prescrizione in epoca successiva alla pronuncia e l’estinzione del medesimo.
3. Il terzo motivo è fondato.
In tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice – in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.
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è tenuto a motivare, non solo in ordine all’individuazione della pena-base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base. (Sez. 1 n. 800 del 07/10/2020)
In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene).(Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01) . (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 Rv. 282269).
In ragione di tali univoche indicazioni è evidente che la Corte territoriale abbia fatto malgoverno di tali principi, omettendo qualunque motivazione in punto alla determinazione del quantum della pena base e dell’aumento per la continuazione, rispetto al quale non ha speso alcuna parola.
L’impugnata decisione deve dunque essere annullata anche sotto tale aspetto con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Messina per nuovo giudizio in ragione dei principi testè ricordati.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al primo motivo di ricorso e al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Messina, rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 27 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente