Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 25587 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 25587 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PRAIA A MARE il 16/09/1986
avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità
Depositata in Cancelleria
Oegi
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 01/07/2024, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di condanna emessa dal primo giudice nei confronti di COGNOME NOME per il reato di cui all’art comma 1 bis, d.P.R.309/1990, in relazione alla detenzione con finalità di spaccio di un panetto di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso lordo di grammi 95, (capo 1) e per il reato d cui all’art. 4 L. n. 110 del 1975, per aver portato senza giustificato motivo fuori dalla pr abitazione due coltelli rinvenuti nelle tasche del giubbino che indossava (capo 2).
2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione NOME COGNOME afficianddt ricorso a due motivi.
2.1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio della motivazione e travisamento de fatto nonché erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, evidenziando che il giu a quo non ha effettuato una valutazione complessiva dei fatti finalizzata alla qualificazione de contestazione come di lieve entità.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazi all’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., in tema di legittimo impedimento del difensor dell’imputato. La Corte giudicante ha omesso di rendere contezza della tempestiva proposizione di una istanza di legittimo impedimento del difensore, giustificata da ineludibili esigenze carattere sanitario, formulata dal difensore mediante pec prima dell’udienza di trattazione.
Evidenzia altresì che, contrariamente a quanto trascritto nel verbale d’udienza, il difenso dell’imputato non ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di appello, non avendo egli partecipato all’udienza del 24/06/2024, ed avendo, viceversa, in data 20/05/2024, inoltrato richiesta di rinvio dell’udienza di trattazione, posto che in data 25/06/2024 avrebbe dovut riprendere un ciclo di chemioterapia già iniziato nel mese di aprile.
La suddetta richiesta di rinvio per legittimo impedimento non è stata tuttavia vagliata dal Corte di appello, la quale ha rinviato il processo all’udienza del 06/07/2024 non in accogliment dell’istanza del difensore ma a causa dell’assenza del giudice’ relatore, cosicché la difesa vedeva costretta a reiterare l’istanza di rinvio per il medesimo motivo in data 27/06/202 tuttavia neppure tale istanza veniva considerata dalla Corte territoriale, la quale trattav causa all’udienza del 01/07/2024 in assenza del difensore. Trattandosi di terapia fortemente destabilizzante sotto il profilo fisico, considerata anche la durata complessiva del ciclo, ch sarebbe concluso nel mese di luglio, il difensore non era in condizioni né fisiche né psichiche poter fornire alcun contributo all’udienza non partecipata, neppure mediante la redazione di note scritte o di motivi aggiunti che avrebbero potuto essere valutati ai fini della decisi Conseguentemente, pur trattandosi di rito cartolare, il giudice di merito avrebbe dovuto vagliar la richiesta di rinvio dell’udienza di trattazione, al fine di consentire il contraddittorio c
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dicNarars l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chie l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La prima doglianza è manifestamente infondata. Anche nell’attuale assetto normativo rimane inf tti valido il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l’ipotesi della pla .44, entitàrpuò èssere ravvisata solo laddove l’ offensività penale della condotta sia minima, secondo quanto si desume sia dal dato qualitativo e quantitativo che dai mezzi, dalle modalità e dall circostanze dell’azione (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010). L’accertamento della lieve entità de fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, anche se all’esit valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve ben possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, dovendosi conseguentemente escludere in tal caso il ricorrere di t fattispecie (Sez. U, n.51063 del 27/09/2018, COGNOME, Rv. 274076 – 02). Trattasi di valutazione di merito, insindacabile, in sede di legittimità, ove supportata da motivazione esente da v logico-giuridici.
Nel caso in esame, il giudice . a quo, nel vagliare la richiegta di qualificazione dei fatti ai sensi del quinto comma, ha evidenziato il dato quantitativo di hashish, pari a grammi 95,06, dal quale risultano ricavabili 941,3 dosi medie singole, nonché le circostanze e le modalità della condotta accuratamente descritta dal giudice territoriale al fine di affermare la penale responsabilità escludere l’uso personale della sostanza, nonché il rinvenimento di strumenti yeili usati per taglio e per la pesatura della sostanza stupefacente nell’attività di preparazione delle do elementi da cui ha desunto modalità stabili ed , GLYPH ì , org izzate di svolgimento dell’attività illecita, 0, 1-t-t 4.14·0 , incompatibili con una valutazione di lieve entitàVConz ali diffuse argomentazioni il ricorrente no si è adeguatamente confrontato, limitandosi a richiamare arresti giurisprJdn7ili di legitti I e a lamentare in termini generici il mancato riconoscimento della GLYPH trattandosi di mera detenzione – e non di cessione – e richiamando il dato ponderale della sostanza stupefacente detenuta.
Quanto alla seconda doglianza, si premette che nel giudizio di appello, ove si proceda con rito cartolare non partecipato per l’assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, trova GLYPH applicazione GLYPH la GLYPH previsione GLYPH dell’art. GLYPH 420-ter GLYPH cod. GLYPH proc. GLYPH pen. GLYPH in GLYPH tema di legittimo impedimento a comparire del difensore dell’imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale (Sez.6, n.38270 del 09/07/2024, Rv.286969; Sez. 6, n. 1167 del 30/11/2021, Rv. 282400 – 01).
La sentenza impugnata risulta emessa all’esito dell’udienza tenutasi in data 01/07/2024, a seguito di rinvio disposto all’udienza del 24/06/2024. Dal verbale dell’udienza del 24/06/2024
risulta che non è stata formulata alcuna richiesta di trattazione scritta e che l’udienza si è s nelle forme previste dall’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
L’istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata dal difensore non poteva dunque trovare accoglimento, in assenza della rituale presentazione di una istanza di trattazione oral
da parte del difensore di fiducia al tempo nominato, essendosi il giudizio svolto con le forme d rito cartolare, che non richiedeva la presenza del difensore. Pertanto, essendosi il giudizio svol
con contraddittorio cartolare per l’assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non tr applicazione la previsione dell’art. 420-ter cod. proc. pen., relativo al legittimo impediment
comparire del difensore dell’imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale.
Peraltro, costituisce ius receptum
il principio secondo il quale l’impedimento a comparire dell’imputato, che riguarda non solo la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche
quella di parteciparvi attivamente per esercitare il diritto di difesa, può essere integrato a dagli effetti dell’assunzione di una terapia debilitante, purché determinante un impedimento
effettivo, legittimo e di carattere assoluto, riferibile ad una situazione non domina dall’imputato e a lui non ascrivibile (Sez.5, n.12056 del 20/01/2021, Rv. 281022).
Nel caso in disamina, il ricorrente ha formulato una istanza di rinvio rappresentando di dover intraprendere un ciclo di chemioterapia, peraltro – si sottolinea – il giorno success all’udienza di trattazione originariamente fissata alla data del 24/06/2024, senza neppur rappresentare lo stato di alterazione conseguente, né evidenziare condizioni tali da impedire l’esercizio del diritto a . 1 contraddittorio, anche cartolare, mediante la redazione di conclusioni scritte, di memorie difensive o di motivi aggiunti.
3.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/04/2025