Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14793 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14793 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2025
di una violazione reiterata delle prescrizioni perchØ non Ł mai stata accertata dalle forze dell’ordine ed Ł stata desunta dalla documentazione prodotta dallo stesso COGNOME. In ogni caso, non Ł grave perchØ consumata al solo fine di prolungare l’attività lavorativa.
Il Tribunale ha ritenuto configurabili nelle condotte ascritte a COGNOME violazioni di rilievo penale, per di piø caratterizzate da gravità, attraverso argomentazioni contraddittorie di illogiche.
L’episodio in cui Ł rimasta coinvolta NOME COGNOME non si inserisce nell’ambito di una tentata estorsione bensì di una controversia di natura esclusivamente civilistica, così come attestato dalla scrittura privata con cui la stessa COGNOME ha offerto all’odierno ricorrente una somma di denaro in parziale restituzione del debito.
La condotta tenuta da COGNOME nei confronti del personale delle forze dell’ordine intervenuto in occasione dell’incontro con la COGNOME, se correttamente contestualizzata, Ł ampiamente giustificata dall’iniziativa improvvisa dei poliziotti di ammentarlo senza alcuna ragione.
L’episodio in cui Ł stato coinvolto il tassista ha una portata completamente diversa rispetto a quella descritta nel provvedimento impugnato.
La condotta violenta Ł stata qualificata dall’accusa come percosse, reato bagatellare di competenza del giudice di pace, mentre Ł rimasto accertato che il conflitto Ł insorto su iniziativa del tassista e che COGNOME aveva ripetutamente cercato di allontanarsi, aggredendo il rivale solo perchØ minacciato. D’altra parte, nØ il personale di polizia nØ il tassista hanno riportato conseguenze alla loro integrità fisica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł passibile di rigetto.
Il primo motivo Ł infondato.
1.1. E’ approdo ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità che nel procedimento camerale davanti al tribunale di sorveglianza costituisce causa di rinvio dell’udienza il legittimo impedimento del difensore, purchØ prontamente comunicato con qualunque mezzo, inclusa la posta elettronica certificata, atteso che tale impedimento, stante la prioritaria rilevanza della verifica della legittima instaurazione del contraddittorio processuale, Ł rilevabile anche d’ufficio e può essere tratto da ogni elemento disponibile comunque portato alla effettiva conoscenza del giudice (ex plurimis Sez. 5, n. 17775 del 21/02/2022, COGNOME Rv. 283163 – 01; Sez. 1, n. 20020 del 22/06/2020, COGNOME Rv. 279637 – 01; Sez. 1, n. 15868del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281191 – 01).
Trova, dunque, applicazione anche nel procedimento si sorveglianza il principio affermato con riferimento al giudizio di cognizione che l’impedimento del difensore a comparire in udienza dovuto non a concomitante impegno professionale ma a serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate non comporta l’obbligo di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni della mancata nomina (Sez. U, n. 41432 del 21/07/2016, NOME COGNOME, Rv. 267747 – 01).
Alle ragioni di salute sono equiparati gravi eventi, quali il lutto (cfr. Sez. 5, n. 35011 del 20/09/2006, Gallo, Rv. 235224 – 01 secondo cui l’onere di fornire specifica ragione dell’impossibilità di nominare un sostituto, ex art. 102 cod. proc. pen. – che ricade sul difensore qualora questi deduca impedimento per la concomitanza di altro impegno professionale – non sussiste quando l’impedimento dedotto sia costituito da un sopravvenuto e grave lutto familiare – nella specie decesso del coniuge – comunicato al giudice e debitamente documentato).
1.2. L’ordinanza impugnata, nel valutare la natura dell’impedimento dedotto dal difensore, ha fatto buon governo dei rammentati principi osservando che la morte del padre del difensore non era
un evento imprevedibile stante l’evoluzione delle condizioni di salute nell’ultimo periodo sin dal 7 ottobre 2024 e la scelta del professionista di sospendere a partire già da questa data l’attività lavorativa e che, soprattutto, il lasso temporale trascorso tra l’evento luttuoso (31 ottobre) e la notifica della data di fissazione dell’udienza per il giorno 8 novembre (avvenuta il 24 ottobre), consentiva, se non la personale presenza del difensore all’udienza, quanto meno la nomina di un sostituto processuale in grado di espletare il suo mandato.
D’altra parte, secondo la legislazione vigente le lavoratrici ed il lavoratore, sia nel settore pubblico che in quello privato, hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso di un familiare (cfr. art. 4, l. 8 marzo 2000, n. 53).
Il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità perchØ non denuncia specifici vizi del percorso motivazionale, ma sollecita diversi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, nient’affatto illogici, dei giudici del merito che, ai fini del disposto aggravamento hanno valorizzato la reiterazione di condotte inosservanti delle prescrizioni imposte con la libertà vigilata, tutte sintomatiche di perdurante pericolosità sociale non fronteggiabile con la misura in corso di esecuzione. In particolare, si tratta di condotte espressione di pulsioni etero aggressive, sfociate anche nella commissione di reati, desunte dagli atti di causa, come si evince da quanto esposto nella parte in fatto, mediate l’analitica ed approfondita valutazione del loro contenuto informativo. A tale ricostruzione il ricorrente ne oppone un’altra, prospettata come piø plausibile, sollecitandone l’accoglimento ai fini dell’annullamento dell’atto impugnato, in termini non consentiti nel giudizio di legittimità.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto, ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 14/03/2025.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME