Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9133 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9133 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Napoli il 5/10/1965
avverso la sentenza del 8/3/2024 della Corte d’appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’8 marzo 2024 la Corte d’appello di Ancona, provvedendo sulle impugnazioni proposte dagli imputati nei confronti della sentenza del 28 aprile 2022 del Tribunale di Ancona, con la quale, tra l’altro, NOME COGNOME era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 73, quinto comma, d.P.R. 309/90 (ascrittogli per aver detenuto in concorso con NOME COGNOME e a fine di spaccio 7,30 grammi di hashish e marijuana, da cui erano ricavabili 38,4 dosi singole), e quindi condannato alla pena di nove mesi di reclusione e 1.800,00 euro di multa, ha escluso la recidiva applicata a COGNOME e ha rideterminato la pena nei suoi confronti in sei mesi di reclusione e 1.200,00 euro di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’Avvocato NOME COGNOME che lo ha affidato a un unico motivo, mediante il quale ha eccepito la nullità delle sentenze di primo e secondo grado a causa del mancato accoglimento della propria richiesta di rinvio dell’udienza del 10 febbraio 2022 innanzi al Tribunale di Ancona per impedimento legittimo del difensore dell’imputato, inviata a mezzo pec al Tribunale in data 8 febbraio 2022, anteriormente a detta udienza, impedimento costituito dalla fissazione di altra udienza innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Bologna nella medesima data, e che era stata disattesa dal Tribunale di Ancona a causa della mancata allegazione di tale impedimento, benché documentato attraverso il deposito del decreto di fissazione dell’udienza innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Bologna, e anche a causa della mancata indicazione della impossibilità di sostituzione con altro difensore, con motivazione, tuttavia, incompleta e insufficiente, con la conseguente nullità di entrambe le sentenze di merito, posto che la relativa censura, sollevata con l’atto d’appello, era stata disattesa immotivatamente dalla Corte d’appello di Ancona.
Il Procuratore Generale ha concluso nelle sue richieste scritte sollecitando il rigetto del ricorso, sottolineando l’intempestività della richiesta di rinvio impedimento del difensore dell’imputato, in quanto fondata su un impegno professionale verosimilmente noto al difensore da alcune settimane prima dell’udienza del 10 febbraio 2022 (di cui era stato chiesto il rinvio), trattandosi d citazione innanzi al Tribunale di Sorveglianza spedita il 15 dicembre 2021 ma rappresentata alla Corte d’appello soltanto in data 8 febbraio 2022, ossia in modo intempestivo, oltre che disgiunto dalla necessaria allegazione della impossibilità di sostituzione con altro difensore.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il ricorrente si duole dell’indebito rigetto della propria istanza di rinv dell’udienza del 10 febbraio 2022 innanzi al Tribunale di Ancona per legittimo impedimento del proprio difensore, contestualmente impegnato in altra udienza nella stessa data innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Bologna, impedimento che era stato tempestivamente comunicato, in data 8 febbraio 2022, al Tribunale di Ancona, e anche dell’immotivato rigetto della relativa eccezione di nullità della sentenza di primo grado da parte della Corte d’appello di Ancona, eccezione fondata su tale- indebito rigetto da parte del Tribunale, alla quale con l’atto d’impugnazione era stata devoluta la relativa questione.
Va, dunque, anzitutto osservato che nell’originale in atti della sentenza della Corte d’appello oggetto del ricorso vi è ampia motivazione in ordine a tale eccezione, cosicché il rilievo del ricorrente in ordine alla omessa considerazione di tale eccezione da parte della Corte d’appello risulta infondato.
La circostanza che nella copia di tale sentenza allegata al ricorso manchino, tra l’altro, le pagine relative alla parte della motivazione relative al rigetto di t eccezione, non determina alcun vizio della sentenza impugnata che, nell’originale, risulta diffusamente motivata anche, tra l’altro, con riferimento a detta eccezione di nullità.
La copia di tale sentenza allegata dal ricorrente al ricorso per cassazione è un estratto della sentenza di secondo grado, come si ricava dalla relativa attestazione di cancelleria apposta in calce alla stessa, rilasciata dalla cancelleria penale della Corte d’appello di Ancona il 13 giugno 2024, successivamente al deposito della motivazione, avvenuto l’11 giugno 2024.
La motivazione di detta sentenza, pronunciata in data 8 marzo 2024, con termine di 90 giorni per il deposito, è stata depositata, come si ricava dalla relativa attestazione in calce, in data 11 giugno 2024, ossia successivamente al termine di deposito, scaduto il 6 giugno, con la conseguenza che, a norma dell’art. 548, secondo comma, cod. proc. pen., doveva essere notificato l’avviso di deposito alle parti cui spetta il diritto di impugnazione, cioè, nel caso in esame, agli imputati.
Non doveva, però, essere notificata copia integrale della sentenza, ma solo, secondo quanto chiaramente stabilito da detta disposizione, l’avviso del deposito oltre il termine indicato nel dispositivo della motivazione, come avvenuto.
Costituiva, dunque, onere del difensore dell’imputato estrarre copia integrale della sentenza impugnata, onde verificarne la completezza e proporre impugnazione sulla base della acquisita conoscenza dell’atto nella sua interezza.
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Ne consegue l’infondatezza del rilievo in ordine alla mancata risposta da parte della Corte d’appello in ordine alla suddetta eccezione di nullità della sentenza impugnata, per la mancata considerazione del motivo d’appello relativo alla nullità della sentenza di primo grado a causa del rigetto della istanza di rinvio per impedimento del difensore dell’imputato, che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, è stata esaminata.
Nel merito la doglianza in ordine alla illegittimità del rigetto di detta istan di rinvio è infondata.
La Corte d’appello, esaminata l’istanza di rinvio con gli allegati, ha rilevato, tra l’altro, l’intempestività della richiesta, fondata su un concomitante impegno professionale, plausibilmente noto al difensore da alcune settimane prima dell’udienza del 10 febbraio 2022, trattandosi di citazione innanzi al Tribunale di Sorveglianza fissata il 15 dicembre 2021, ma rappresentata alla Corte d’appello soltanto in data 8 febbraio 2022, senza neppure allegare gli specifici motivi di indifferibilità dell’incombente innanzi al Tribunale di Sorveglianza, né in ordine alla tipologia e complessità dell’attività processuale da svolgersi e alla conseguente impossibilità di affidare a un sostituto la difesa tecnica dei propri assistiti.
1 Sul punto nulla ha dedotto il ricorrente, sebbene la tempestiva rappresentazione dell’impegno sopravvenuto costituisca un requisito di validità dell’istanza, unitamente alla specifica indicazione delle ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo, alla rappresentazione dell’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato e anche dell’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen., sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità «L’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio» (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262912-01, nonché, già, Sez. U, n. 4708 del 27/03/1992, COGNOME, Rv. 190828 – 01; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 78 del 30/10/2019, (dep. 2020, COGNOME, Rv. 278549 – 01; Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016, dep. 2017, M., Rv. 270330 – 01).
4. Ne consegue l’infondatezza delle censure in ordine alla illegittimità del rigetto della istanza di rinvio dell’udienza del 10 febbraio 2022 innanzi al Tribunale
di Ancona (che risulta corretto, al pari del rigetto del relativo motivo d’appello)
che costituisce l’unico motivo al quale il ricorso è stato affidato, che, quindi, deve essere rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 21/1/2025