Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 4423 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 4423 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal COGNOME NOME nato a Caserta il 25/04/1975; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 07/03/2024 del tribunale di Messina; visti gli atti, II provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. NOME COGNOME che chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell’imputato avv.to COGNOME Christian che ha insistito per raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con sentenza di cui in epigrafe, il tribunale di Messina condannava COGNOME Vincenzo in relazione al reato di cui all’art. 674 cod. pen.
Avverso la predetta sentenza COGNOME NOME mediante il proprio difensore ha proposto, con due motivi, ricorso per cassazione.
Con il primo motivo ha dedotto il vizio di violazione di legge processuale per la mancata valutazione da parte del giudice della istanza di rinvio legittimo impedimento del difensore di fiducia, inviata a mezzo pec il 6 marz 2024, prima dell’udienza di decisione del 7 marzo 2024.
Con il secondo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge rappresentando che il giudice avrebbe potuto fare applicazione della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen. stante il ridotto disvalore della condotta.
Il primo motivo è manifestamente infondato. Prima di esaminare il tema della trasmissione a mezzo pec della richiesta di rinvio, occorre rilevare come con la censura in esame il ricorrente abbia sollevato un motivo generico. Ciò in quanto ha allegato la documentazione afferente l’invio della pec, da una parte, e, dall’altra, quanto alla causa del rinvio, costituita dall’impegno concomitante riguardante la difesa di un soggetto sottoposto a misura cautelare in carcere per la partecipazione alla udienza camerale fissata nello stesso giorno del 7.3.2024, presso il tribunale del riesame di Catania, ha allegato solo il decreto di fissazione di tale udienza, del 1.3.2024, senza altresì dare prova della data di avvenuta ricezione di tale decreto, necessariamente funzionale alla dimostrazione della tempestività della richiesta di rinvio, avanzata alle ore 19.00 circa del 6.3.2024, in vista della udienza del 7.3.2024 presso il tribunale di Messina. In proposito occorre ribadire che l’obbligo di comunicare prontamente, ex art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., il legittimo impedimento a comparire, per concorrente impegno professionale, si intende puntualmente adempiuto dal difensore quando questi, non appena ricevuta la notificazione della fissazione dell’udienza nella quale intenda far valere il legittimo impedimento, verifichi la sussistenza di un precedente impegno professionale davanti a diversa autorità giudiziaria cui deve accordare prevalenza. Ne consegue che la tempestività della comunicazione predetta va determinata con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell’impedimento. (Nella specie l’istanza di rinvio a mezzo fax era stata inviata il 31 maggio 2013, pertanto sei giorni prima dell’udienza fissata per il successivo 7 giugno, mentre il difensore aveva avuto conoscenza della stessa un mese prima; la S. C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di appello che aveva rigettato l’istanza di differimento dell’udienza per legittimo impedimento del difensore pèrché tardivamente dedotto). (Sez. 5, Sentenza n. 27174 del 22/04/2014 Ud. (dep. 23/06/2014 ) Rv. 260579 – 01). Si tratta peraltro di fare applicazione dei principi affermati dalle sezioni Unite per cui l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo (circostanza che anche essa non emerge dalla stessa richiesta di rinvio Corte di Cassazione – copia non ufficiale
allegata) ; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. (Sez. U, Sentenza n. 4909 del 18/12/2014 (dep. 02/02/2015) Rv. 262912 – 01
Anche il secondo motivo, di violazione di legge, è inammissibile, siccome generico, atteso che si lamenta la mancata applicazione della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen. sulla base di un carattere di speciale tenuità della condotta non meglio illustrato e specificato.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2024.