Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19931 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19931 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della decisione impugnata quanto alla posizione del COGNOME e che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso del COGNOME; Lette le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, AVV_NOTAIO COGNOME per COGNOME e AVV_NOTAIO. NOME COGNOME per COGNOME, che hanno insistito nei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 06/10/2023, per quanto qui di interesse, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Fermo del 20/09/2021 dichiarando non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME NOME e COGNOME NOME in relazione al capo b) della rubrica per intervenuto decorso del termine di prescrizione, rideterminando la pena per il capo a) (artt. 110, 628, comma primo terzo, cod. pen.).
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei propri difensori, NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME, proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
Ricorso NOME.
3.1. GLYPH Violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in relazione all’art. 178 cod. proc. pen., atteso che il ricorrente, detenuto presso il Cara di Ponte Galeria non era stato tradotto, né gli era stata concessa la possibilità di partecipare in video conferenza, nonostante lo stesso avesse chiesto di partecipare, con conseguente erronea dichiarazione di assenza ai sensi degli artt. 420-bis e 420-ter cod. proc. pen. La difesa evidenziava che non si era consentito in alcun modo che il ricorrente raggiungesse la sede dove veniva tenuta l’udienza, nonostante fosse sottoposto ad una vera e propria misura limitativa della libertà personale. Si precisava come ricorresse una motivazione in evidente violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, oltre che omessa ed assente, tenuto conto della affermazione secondo la quale mancherebbe la prova della limitazione della libertà di movimento, così come quanto all’improprio richiamo ai meri istituti penitenziari nell’accezione ministeriale, quale unica situazione legittimante l’impedimento, con ricorrenza di una nullità assoluta, tempestivamente eccepita e rilevata.
3.2. GLYPH Violazione di norme processuali previste a pena di nullità e vizio della motivazione quanto al rigetto della eccezione di nullità della pronuncia di primo grado; la motivazione si è limitata ad affermare che la difesa non avrebbe allegato gli elementi dai quali desumere la violazione dei principi in tema di dichiarazione di assenza, al fine di provare l’effettiva limitazione della libertà di movimento del ricorrente. Tali elementi erano
tuttavia rinvenibili all’interno del fascicolo del dibattimento, che la Corte di appello ha omesso di riscontrare.
Ricorso di NOME COGNOME.
4.1. GLYPH Violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica in relazione alle questioni sollevate con l’atto di appello quanto alla credibilità della persona offesa e del teste COGNOME; la motivazione resa dalla Corte di appello si è limitata ad affermare che le osservazioni della difesa erano tese a valorizzare elementi contenuti nella querela e null’altro, rendendo così una argomentazione contraddittoria ed illogica, senza valutare effettivamente il motivo di appello e la credibilità della persona offesa in presenza di macroscopiche incongruenze. Le osservazioni della difesa esulavano dal mero richiamo alla querela e la Corte di appello non ne ha tenuto conto.
4.2. GLYPH Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché vizio della motivazione perché omessa, manifestamente illogica e contraddittoria quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche; la Corte di appello non ha tenuto conto dei molteplici elementi evidenziati dalla difesa, limitandosi a richiamare le modalità violente della aggressione.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza in accoglimento dei motivi di ricorso del COGNOME e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso del COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo proposto da NOME COGNOME NOME è fondato; ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona per l’ulteriore corso. In tal senso, occorre osservare che, sulla base della consultazione degli atti, possibile in base al tipo di vizio dedotto, è emersa effettivamente la circostanza allegata dalla difesa, ovvero la permanenza del ricorrente presso il Cara di Ponte Galeria, la richiesta di partecipazione dello stesso, la tempestiva eccezione sollevata dalla difesa che evidenziava la volontà di partecipazione del proprio assistito al giudizio di appello, non garantita con motivazione eccentrica rispetto all’oggettiva impossibilità per il ricorrente di spostarsi dal predetto centro, essendo la libertà di movimento limitata e non
potendo determinarsi autonomamente a tal fine, né essendo allo stesso stata garantita la possibilità di partecipare in video conferenza. Valgono all’evidenza in questo caso, attese le caratteristiche della permanenza all’interno del Cara di Ponte Galeria, circostanza oggettivamente riconosciuta dalla Corte di appello, i principi affermati dalle Sezioni Unite COGNOME, che hanno evidenziato che la restrizione dell’imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell’imputato stesso (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, COGNOME, Rv. 282806-01). Principio certamente applicabile anche al caso in esame, anche se si tratta di una detenzione a fini amministrativi, atteso che ricorre evidentemente un impedimento a comparire dell’imputato, che, ove esplicitamente e tempestivamente portato a conoscenza del giudice procedente, deve essere preso in considerazione al fine di garantire il diritto di partecipare al processo. Conseguenza della mancata traduzione dell’imputato è, quindi, l’avvenuta celebrazione del giudizio in assenza al di fuori delle condizioni legittimanti. In concreto, dunque, le richieste formulate convergevano nella dimostrazione della presenza di un impedimento e nell’escludere la possibilità di ricondurre la mancata comparizione ad una rinuncia a comparire, inconciliabile logicamente con la richiesta di rinvio per poter presenziare al giudizio; dalla constatata assenza, e dalla mancata espressione della rinuncia a comparire, conseguiva l’obbligo del giudice, fin dalla prima notizia dell’impedimento, di procedere direttamente con l’ordine di traduzione. Il giudice che procede, nell’ipotesi in cui emerga, in qualsiasi modo, dagli atti la circostanza che l’imputato, libero nel suo procedimento, sia in condizione di restrizione di “qualsiasi natura per altra causa” (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, COGNOME, Rv. 282806-01), deve attivarsi a disporre l’ordine di traduzione, ed il rinvio del procedimento, qualora tale ordine non sia eseguibile per l’udienza già fissata – nell’ipotesi in cui tale conoscenza sia acquisita nell’immediatezza della prima udienza e non sia possibile procedere utilmente all’emissione dell’ordine per quella data – con correlato obbligo di rinnovo dell’avviso.
1.1. GLYPH È invece manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso. Dalla lettura degli atti, anche in questo caso consentita attesa la natura del vizio denunciato, è emerso che la posizione di soggetto detenuto o libero del COGNOME è stata ripetutamente portata a conoscenza del Tribunale, con rispetto delle garanzie dì partecipazione dell’imputato (in data
10/04/2019, 04/12/2019 il ricorrente risultava detenuto e rinunciante a comparire, in data 18/11/2020 è stato rilevato l’impedimento del difensore, in data 19/04/2021 è stata accolta la richiesta di differimento per impedimento dell’imputato perché detenuto, in data 21/06/2021 è lo stesso difensore ad evidenziare la cessazione dello stato di detenzione del proprio assistito, tanto che nulla in tal senso viene rilevato in data 20/09/2021 in sede di conclusioni). Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile sul punto, anche attesa la sostanziale genericità ed aspecificità delle censure proposte.
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile, perché proposto con motivi generici e non consentiti, oltre che manifestamente infondati.
2.1. Il primo motivo di ricorso, del tutto reiterativo rispetto al motivo di appello, si risolve in sostanza in una proposta di lettura alternativa del merito non consentita in questa sede, tra l’altro in presenza di una c.d. doppia conforme. Il ricorrente si è limitato a contestare genericamente la valutazione realizzata dalla Corte di appello quanto alla credibilità della persona offesa e del teste COGNOME, senza confrontarsi realmente con le valutazioni rese concordemente dai giudici di merito, basate non solo su una verifica di attendibilità della persona offesa e sulla rilevanza della prova testimoniale evocata, ma anche su altri inequivoci elementi (come il riconoscimento fotografico), che evidenziano come sia stata proposta una non consentita lettura alternativa e del tutto parcellizzata degli elementi valutati dalla sentenza impugnata. In tal senso, occorre ricordare che questa Corte ha ripetutamente affermato, con principio che qui si intende ribadire, che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).
Sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua
manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo.
Da ciò consegue l’inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).
2.2. GLYPH Del tutto generico, oltre che manifestamente infondato, il secondo motivo di ricorso quanto all’intervenuto diniego delle circostanze attenuanti generiche; la Corte di appello ha richiamato esplicitamente l’assenza di elementi positivamente valutabili in tal senso e la difesa si è limitata ad una generica contestazione della decisione, senza allegare alcuna forma di irragionevolezza o la presenza di elementi invece esplicitamente allegati in senso contrario. In tal senso, occorre ricordare che si è ripetutamente affermato, con principio che qui si intende ribadire, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente neanche il solo stato di incensuratezza dell’imputato. (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489-01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986-01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610-01; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.).
Dall’inammissibilità del ricorso del COGNOME consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Ancona per l’ulteriore corso. Dichiara inammissibile nel resto il ricbrso.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 aprile 2024.