Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14031 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14031 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Cerignola il 31/05/1991 avverso la sentenza del Corte di appello di L’aquila in data 08/07/2023 preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso, lette la memoria difensiva con la quale l’avv. NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOMECOGNOME mediante il difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila, confermativa della sentenza del Tribunale di Teramo in data 17/11/2022, che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di rapina.
I
Deduce, con un primo motivo, violazione di legge (artt. 178, 420 ter e 480 cod. proc. pen.) per avere la Corte di appello respinto, con ordinanza in data 08/07/2023, l’istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento dell’imputato, senza considerare adeguatamente la natura dell’infermità e la documentazione medica prodotta.
Con un secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla sua identificazione quale autore della rapina.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è basato su motivi, in parte infondati, in parte generici e va rigettato.
In merito all’eccezione di natura processuale, osserva il Collegio che, dalla verifica degli atti, cui il Collegio ha accesso in ragione della natura del vizio dedotto, emerge che il giudice di appello, ai fini del diniego del rinvio di udienza, si è basato sul referto del Pronto Soccorso ospedaliero che non attestava l’impossibilità assoluta dell’interessato a presenziare all’udienza, così escludendo la sussistenza del presupposto per riconoscere il legittimo impedimento, e valorizzando l’avvenuta dimissione dell’interessato.
Il giudice d’appello ha escluso il legittimo impedimento senza incorrere nella dedotta violazione di legge in quanto, a prescindere dalla mancata indicazione dell’impedimento assoluto a comparire, la certificazione prodotta, attestante “Addome Glomoso, trattabile, dolorabilità diffusa alla palpazione profonda, per/stasi accentuata, addominalgia associata a nausea, emesi e diarrea. Sospetta NOME. Prognosi di gg. 3″, riporta una sintomatologia dolorosa riferita dal paziente, senza nulla affermare in ordine una oggettiva impossibilità fisica di comparire dell’imputato, pertanto correttamente la Corte di merito ha ritenuto l’insussistenza del dedotto impedimento (Sez. 6, Sentenza n. 24398 del 26/02/2008).
Il secondo motivo è non consentito.
Le censure proposte, invero assai generiche, solo in apparenza contestano una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. – in quanto sono in realtà volte censurare la valutazione del materiale probatorio, effettuata dalla Corte di appello, asseritamente sbagliata.
Nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l’ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, rileva il Collegio che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine all’identificazione del ricorrente quale autore della
rapina, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12/03/2025