Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8959 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8959 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Latina il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 26/05/2023 della Corte appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in sede di giudizio abbreviato e di rinvio della Corte di cassazione disposto con sentenza del 13
maggio 2022, parzialmente riformando la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina, emessa 11 13 gennaio 2013, ha confermato la responsabilità del ricorrente per il reato di rapina di cui al capo B.
Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo:
violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte di appello valutato come legittimo l’impedimento dell’imputato a comparire all’udienza di primo grado del 19 dicembre 2012, nonostante la presenza di un certificato medico, che accompagnava la richiesta di rinvio, proveniente da un sanitario della RAGIONE_SOCIALE che accertava lo stato influenzale del ricorrente con rialzo febbrile;
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte avrebbe basato il proprio convincimento sulle dichiarazioni della persona offesa non adeguatamente valutandone l’attendibilità, che avrebbe dovuto essere esclusa avuto riguardo alle contraddizioni del racconto segnalate in ricorso ed all’assenza di riscontri.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto al primo motivo, la Corte di appello ha compiutamente argomentato sulla sussistenza del legittimo impedimento dell’imputato, rilevando, con motivazione priva di vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede, che il certif medico agli atti non documentava l’assoluta impossibilità a comparire all’udienza da parte del ricorrente e non si basava su un accertamento diretto del medico che lo aveva redatto, bensì e soltanto su dichiarazioni provenienti dal diretto interessato.
Le osservazioni della Corte non sono smentite in ricorso e le censure vorrebbero sostituire a tale giudizio altra valutazione basata sui medesimi fatti ma priva d elementi dimostrativi decisivi.
Quanto al secondo motivo, il ricorso è generico poiché non si confronta adeguatamente con la circostanza, messa in risalto dalla Corte territoriale, inerente al fatto che le dichiarazioni della vittima erano state riscontrate da quell provenienti da un testimone oculare indifferente, il quale aveva avuto modo di osservare la dinamica del fatto ricostruendola in senso conforme alla persona offesa, che in seguito alla rapina aveva, peraltro, riportato lesioni personal documentate da referto medico ed aveva riconosciuto in fotografia l’imputato ed il complice non ricorrente.
Ne consegue che il giudizio di attendibilità della vittima, neanche interessata all’esito del giudizio perché non costituitasi quale parte civile, è immune da vizi.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 30.01.2024.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME