Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7276 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7276 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILAZZO il 16/12/1981 avverso la sentenza del 09/05/2024 del TRIBUNALE di Barcellona Pozzo di Gotto udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Proc. Gen. Dr. COGNOME che ha chiesto l’annullamento dell’impugnata sentenza limitatamente all’omessa motivazione in punto al diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. e rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1.Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con sentenza del 9 maggio condannava COGNOME NOME, previo riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità, alla pena di 4000 euro di ammenda, con beneficio della sospensione condizionale, per il reato di cui all’art. 4 L. 110/75 per avere portato fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo un coltello a serramanico, strumento da punta e taglio atto a offendere.
La penale responsabilità dell’imputato era ritenuta poichØ lo stesso veniva trovato nel possesso del coltello a serramanico di cui all’imputazione, che teneva nel marsupio e di cui non era in grado di giustificare la presenza nell’immediatezza.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso l’imputato tramite il difensore, articolando tre motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo lamentava violazione di legge e vizio di motivazione.
Riteneva il ricorrente che il Tribunale avesse errato nel non riconoscere la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, pur avendo riconosciuto la fattispecie di lieve entità.
Ciò in quanto la persona che accompagnava l’imputato al momento del controllo aveva dichiarato che il coltello veniva utilizzato dal COGNOME per lavoro e lo stesso COGNOME ha affermato di essere bracciante agricolo.
2.2. Con il secondo motivo lamentava la violazione del diritto di difesa.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva infatti rigettato l’istanza di rinvio per
NOME COGNOME
NOME COGNOME
R.G.N. 40784/2024
concomitante impegno professionale del difensore avanti alla Suprema Corte di Cassazione per ragioni errate, poichØ l’impegno era stato tempestivamente eccepito ed era stata anche esplicitata la ragione per la quale non era stato possibile trovare un sostituto per l’impegno sopravvenuto.
2.3 Con il terzo motivo di ricorso lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.
Difetta, a parere del ricorrente, nell’impugnato provvedimento qualunque argomento e qualunque analisi in punto alla concedibilità o meno delle attenuanti generiche; e la dosimetria sanzionatoria appare del tutto sproporzionata.
Il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME concludeva chiedendo l’annullamento con rinvio dell’impugnata decisione limitatamente al diniego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato nei termini che seguono.
1.1 Il secondo motivo Ł fondato e assorbe le ulteriori ragioni doglianza.
In tema di impugnazioni, allorchØ sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un “error in procedendo” ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c)- cod. proc. pen., la Corte di cassazione Ł giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e)- del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092)
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento, che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire a condizione che sia documentato e che il difensore 1) prospetti l’inadempimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; 2) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione del diverso processo; 3) rappresenti l’assenza in detto procedimento di un difensore che possa validamente difendere l’imputato; 4) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo in cui intende partecipare sia in quello in cui richiede il rinvio (Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Caputi, Rv.263395)
La decisione sulla istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore, che adduca un concomitante impegno professionale, richiede al giudice di merito un bilanciamento tra l’interesse difensivo e quello pubblico all’immediata trattazione del processo, per cui, ancorchØ la priorità temporale costituisca un parametro di valutazione, anche un impegno assunto successivamente può essere considerato prevalente rispetto ad altro preesistente (Sez. 3, n. 43649 del 03/07/2018, B., Rv. 274416 – 01).
La decisione sulla richiesta di rinvio per legittimo impedimento postula una valutazione di merito circa il procedimento alla cui trattazione accordare preferenza, dovendosi bilanciare l’interesse difensivo e l’interesse pubblico alla celebrazione del processo; in tale ottica la priorità temporale Ł solo un parametro di valutazione, ma non richiede che l’impegno sia sorto prima, bensì solo che sia tempestivamente comunicato.
L’istanza di rinvio per legittimo impedimento non accolta dal Tribunale era stata depositata in data 28 febbraio 2023, in vista dell’udienza del 15 marzo successivo, in quanto la fissazione dell’udienza avanti alla Suprema Corte per quello stesso giorno era stata comunicata in data 22 febbraio 2023 : la richiesta di rinvio Ł certamente tempestiva in relazione sia alla notizia del sopraggiunto concomitante impegno, sia all’udienza cui il difensore riteneva di non poter partecipare.
La comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza non aveva consentito un contraddittorio con il difensore che non aveva potuto fare presente la preesistenza di un concomitante impegno professionale.
L’istante aveva poi ben illustrato le ragioni che gli imponevano di partecipare all’udienza avanti alla Suprema Corte e a richiedere il rinvio dell’udienza celebranda avanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in quanto egli era difensore abilitato a patrocinare in Cassazione in un processo per omicidio, e, quanto alla possibilità di nominare sostituti, aveva evidenziato l’indisponibilità dei colleghi contattati.
Per contro, l’impugnato provvedimento non ha esplicitato le ragioni per cui non ha ritenuto, nel necessario bilanciamento delle esigenze di cui si Ł detto, di dare prevalenza alla trattazione del procedimento avanti alla Suprema Corte, limitandosi a fare cenno alla posteriorità di quell’impegno, che non Ł criterio decisivo al fine di determinare la preminenza della trattazione; circa poi la asserita mancata giustificazione circa l’impossibilità di nominare sostituti, l’istante ha fatto cenno all’indisponibilità dei colleghi contattati, nØ Ł, infine, contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento del Tribunale, criterio determinate il fatto che nel procedimento avanti alla Suprema Corte non vi fossero imputati sottoposti a misura.
2. Il rigetto illegittimo della istanza di rinvio per legittimo impedimento, tempestivamente rilevato con l’impugnazione della sentenza, ha determinato la nullità dell’udienza dibattimentale celebrata in assenza del difensore di fiducia legittimamente impedito e, conseguentemente, di tutte le attività processuali successive; l’impugnata sentenza deve dunque essere annullata con rinvio degli atti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in diversa persona fisica per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in diversa persona fisica.
Così Ł deciso, 30/01/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME