Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 31304 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 31304 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 13/04/1974
avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore, l’avvocato COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d’appello di Milano ha confermato il giudizio di penale espresso nei suoi confront dal Tribunale di Pavia il 14/12/2023 in relazione ad una pluralità di episodi di truffa contes come commessi ai danni di soggetti dai quali aveva ricevuto in conto vendita veicoli senza avere alcuna intenzione dì acquistarli o farli acquistare, oppure aveva offerto in vendita veicoli dei q non aveva alcuna disponibilità.
Il Bruno ha affidato il ricorso a quattro motivi di impugnazione:
2.1. GLYPH Violazione di legge, con riferimento agli artt. 178 comma 1 lett. c), 420 ter comma 5 e 125 cod. proc. pen., per essere stata disattesa dal Tribunale di Pavia l’istanza di rinvio anticipazione – dell’udienza, avanzata dal difensore per un concomitante impegno professionale dinanzi al Tribunale di Bari, sul presupposto che il decreto di citazione a giudizio era st notificato tre mesi prima che sorgesse l’asserito impedimento relativo al procedimento barese, che non aveva imputati detenuti.
Il ricorrente assume di aver rispettato i principi indicati dalla giurisprudenza delle sez unite di questa Corte di Cassazione (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912 – 01), contrariamente alle valutazioni della Corte territoriale, presentando istanza rinvio sin dal 19/12/2022, e reiterandola poi il 20/2/2023, e deduce di aver preferito chiedere rinvio al Tribunale di Pavia perché nel procedimento pendente dinanzi a tale ufficio sostanzialmente istruito, non vi erano altri imputati e lo stesso non presentava problemi di vici prescrizione.
2.2. GLYPH Violazione di legge con riferimento alla dedotta incompetenza del Tribunale di Pavia, ritenuto invece competente dai giudici di merito in applicazione dell’art. 16 cod. pro pen., disciplinante la competenza per territorio determinata dalla connessione, sul rilievo che non potendosi applicare il criterio fondato sulla maggiore gravità del reato, per la pari gravit quelli contestati, dovesse applicarsi quello del primo reato.
Lamenta il ricorrente che, disattesa l’eccezione dal Tribunale di Pavia con ordinanza che evocava tale principio, il Bruno aveva appreso della mutata composizione del collegio giudicante ed aveva reiterato l’istanza evidenziando che, nel frattempo, la persona offesa dal primo reato aveva rimesso la querela, sicché il reato commesso per primo, ancora procedibile, era quello commesso in Milano ai danni della persona offesa COGNOME. Il Tribunale aveva disatteso ancora una volta l’eccezione, e la Corte di appello aveva condiviso tale valutazione alla luce de principio della “perpetuatio jurisdictionis”. Ad avviso del ricorrente, invece, a causa mutamento del collegio “il procedimento era regredito al punto da interessare anche la questione relativa alla competenza atteso che l’eccezione sulla competenza, nei procedimenti a citazione
diretta, può essere formulata, per il disposto dell’art. 491 co.1 cod. proc. pen., fino a che siano compiuto, per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti”.
2.3. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità in ordine alla truf danni della persona offesa NOME COGNOME, che la Corte territoriale ha ritenuto commessa dal Bruno approfittando della carta d’identità consegnatagli dal primo, della quale si sarebbe servit per intestarsi il camper all’insaputa del proprietario, consegnando poi al COGNOME un assegn personale a titolo di garanzia pur sapendolo privo di provvista, e nel frattempo cedendo il camper ad altri all’insaputa del predetto. Il ricorrente contesta questa ricostruzione evidenziando c l’intestazione del veicolo al Bruno rendeva inutile la consegna di un assegno in garanzia, richiamando a tal fine le dichiarazioni rese ai carabinieri da tale COGNOME NOME, addet dell’agenzia che aveva curato le pratiche per il passaggio di proprietà del Caravan, che aveva riferito che era stato lo stesso COGNOME a presentarsi in agenzia, accompagnato da uno degl incaricati di COGNOME.
2.4. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità in ordine ai contestati al capo B), e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di artifizi e raggiri assumono adoperati per indurre in errore le persone offese.
Ad avviso del ricorrente non risulta che il Bruno avesse posto in essere artifizi o raggiri indurre le persone offese COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME a versare denaro per l’acquisto delle auto, preceduto da trattative a seguito delle quali i predetti, dopo aver visto l’a manifestato il loro gradimento, si erano accordati con il Bruno perché venissero apportate alcune migliorie prima di effettuare la consegna, in quanto non corrisponderebbe a verità l’assunto secondo il quale il Bruno non avrebbe avuto la disponibilità dei mezzi posti in vendita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto, dovendosi riconoscere la fondatezza del primo motivo di ricorso.
E’ manifestamente infondato, invece, il secondo motivo di impugnazione, che – a differenza dei successivi – non può ritenersi assorbito dall’accoglimento del primo, in quant volto a contestare la legittimità dell’applicazione dell’art. 16 cod. proc. pen., con riferiment competenza relativa al primo tra i reati contestati, tra i diversi di pari gravità, sul rili prima del mutamento del collegio giudicante, la persona offesa dal primo reato aveva rimesso la querela, sicché il reato commesso per primo, tra quelli ancora procedibili, ad avviso della difes doveva ritenersi commesso in Milano.
In coerenza con la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in applicazione de principio della “perpetuatio iurisdictionis” la sentenza impugnata ha ritenuto che la rinnovazio del dibattimento a seguito del mutamento del collegio giudicante non poteva comportare alcuna rivalutazione della competenza, e la correttezza dell’argomentazione della Corte territoriale
confermata proprio dal rilievo che, come osservato dallo stesso ricorso, l’eccezione sulla competenza, nei procedimenti a citazione diretta, può essere formulata, per il disposto dell’ar 491 co.1 cod. proc. pen., fino a che non sia compiuto, per la prima volta, l’accertamento dell costituzione delle parti, sicché la reiterazione di tale adempimento a seguito del mutamento del collegio – al pari di ogni altro evento processuale – non poteva comportare una rivalutazion della competenza (cfr. Sez. 3, n. 23177 del 16/06/2020, C., Rv. 279860: in tema di competenza per territorio determinata da connessione ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b), e 16 cod. pr pen., l’intervenuta prescrizione, prima del rinvio a giudizio, del reato fondante la competen territoriale, in mancanza della relativa declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen., non comporta nullità del decreto che dispone il giudizio e degli atti consecutivi, attesa la tassatività delle r ipotesi, né determina il venir meno della competenza così determinata, vigendo il generale principio della “perpetuatio jurisditionis”).
3. Quanto al primo motivo di ricorso, va rilevato che con istanza presentata al Tribunale d Pavia a mezzo pec in data 19/12/2022 il difensore del ricorrente riferiva di aver avuto conoscenza in data 6/12/2022 della fissazione, da parte del GUP del Tribunale di Bari, dell’udienz preliminare di due procedimenti, destinati ad essere riuniti, nei confronti di persona assist unicamente dallo stesso difensore, oltre che di altri numerosi imputati, accusati di bancarot fraudolenta e di reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Evidenziando che gravità delle accuse non consentiva di incaricare un sostituto, anche per la necessità di verifica l’opportunità di richiedere riti alternativi, il difensore chiedeva di rinviare ad altr procedimento fissato a carico del Bruno davanti al Tribunale di Pavia per il giorno 23/2/2023, eventualmente “anche anticipandolo” e, a fronte di ordinanza di rigetto del Tribunale di Pavia i pari data 19/12/2022, reiterava invano l’istanza anche il 20/2/2023.
L’istanza di rinvio così tempestivamente, e reiteratamente, presentata dal difensore risult del tutto conforme ai criteri evidenziati dalle sezioni unite di questa Corte di legittimità nota sentenza “Torchio”, secondo la quale l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensor a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostitut sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di chiede il rinvio. (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912 – 01).
L’istanza di rinvio, pur rispettosa dei criteri indicati da tale giurisprudenza, però, è rigettata sul rilievo che il processo barese non aveva imputati detenuti e che il decreto di citazi a giudizio nel procedimento dinanzi al Tribunale di Pavia era stato notificato circa tre mesi pri della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare dinanzi al GUP del Tribunale di Ba
Si tratta, però, di argomenti inidonei ad operare un corretto bilanciamento tra le esigenz della giurisdizione e quelle proprie della difesa, non potendo disattendersi un’istanza di ri conforme alle prescrizioni delle Sezioni Unite di questa Corte dinanzi ricordate, atteso che anche il procedimento di cui si tratta, al pari di quello dinanzi al GUP del Tribunale di Bari, non a imputati detenuti e, peraltro, era sostanzialmente istruito e non presentava problemi di vicin prescrizione né, ai fini della fondatezza della richiesta, può ritenersi rilevante il cronologico della conoscenza prioritaria dell’uno o dell’altro impegno professionale.
Deve darsi seguito, infatti, all’insegnamento di questa Corte di legittimità secondo cui, fronte di un’istanza che presenti effettivamente i contenuti indicati dalla sentenza “Torchio” è poi compito del giudice operare un bilanciamento tra le esigenze della giurisdizione e quell proprie della difesa, valutando se il concomitante impegno rappresentato sia effettivamente tale da giustificare il rinvio, alla luce degli elementi indicati (Sez. U, n. 29529 del 25/6/200 Marino, Rv. 244109), sicché spetta così al giudice, nel caso di concomitante impegno professionale del difensore, la valutazione comparativa dei diversi impegni al fine contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente quello privilegiato dal difensore; d’altro canto, la relativa richies rinvio deve, a pena di inammissibilità, contenere le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della funzione difensiva in altro procedimento, con particolare riferimento alla particolare nat dell’attività cui il difensore deve presenziare, all’assenza di altro difensore che possa validamen assistere l’imputato, all’impossibilità di avvalersi della designazione di un sostituto nell’ nell’altro procedimento, mentre è del tutto irrilevante, a tal fine, il mero criterio cronologic conoscenza prioritaria dell’impegno ritenuto prevalente (Sez. 5, n. 43062 del 11/10/2007, COGNOME, Rv. 238499 – 01), criterio, invece, valorizzato dalla sentenza impugnata, né la lontananza dei termini di prescrizione del reato (che nel procedimento in esame scadono solo in data 1/6/2027) e la richiesta di eventualmente anticipare – anziché rinviare – l’udienza fissa per il 23/2/2023 consentivano di riconoscere finalità dilatorie dell’istanza, peraltro nemmen ipotizzate nelle ordinanze di rigetto delle istanze di rinvio (cfr. Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2 dep. 2017, M., Rv. 270330 – 01 in tema di legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale, secondo la quale, fermi i requisiti di ammissibilità dell’istanza di rinv il giudice deve comunque accertare il carattere eventualmente dilatorio della richiesta valutando del merito l’urgenza del procedimento concomitante, tenuto conto dell’obbligo di diligenza gravante sul difensore che gli impone di dare preferenza alla posizione processuale che risulterebbe maggiormente pregiudicata dalla mancata trattazione del giudizio). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il rigetto dell’istanza dì rinvio avanzata legittimamente dalla difesa nel rispetto dei c indicati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in violazione dell’art. 420 te pen., perché fondato sul mero irrilevante criterio cronologico della conoscenza prioritari dell’impegno ritenuto prevalente dal giudice, e non giustificato da finalità dilatorie, nemme ipotizzate, comporta, per il disposto dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen., l’annullamento senz
rinvio di entrambe le sentenze di merito, con trasmissione degli atti al Tribunale di Pavia pe l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Pavia per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma in data 24 giugno 2025
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