Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17180 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17180 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Caltagirone il 27/11/1978;
avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania del 15/01/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania ha revocato, nei confronti di NOME COGNOME, la semilibertà a lui concessa con provvedimento del 20 marzo 2024 del medesimo Tribunale, in relazione al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Catania il 18 maggio 2018 comprensivo anche di una condanna per omicidio in concorso.
In particolare, la revoca è stata disposta in considerazione delle violazioni delle prescrizioni da parte del semilibero segnalate in data 2 e 3 ottobre 2024 dalla polizia penitenziaria e del fatto che il condannato, in violazione del relativo programma di ammissione alla sopra indicata misura alternativa, lavorava per soli otto giorni al mese.
Avverso la sopra indicata ordinanza NOME COGNOME per mezzo NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insisten per il suo annullamento.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla richiesta di rinvio del procedimento per legittimo impedimento del difensore, oggetto di apposita istanza trasmessa il giorno prima della udienza e non valutata dal Tribunale di sorveglianza.
2.2. Con il secondo motivo il condannato deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge ed il vizio di motivazione rispetto alle ragioni poste a fondamento della revoca della misura alternativa, basate sulla discrepanza tra quanto risultante dai registri del datore di lavoro circa la durata dell’attività lavorativa svolta da NOME COGNOME e la effettiva gravità delle due violazioni delle prescrizioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Con riferimento al primo motivo deve ricordarsi il condivisibile principio in base GLYPH al GLYPH quale GLYPH nel procedimento camerale GLYPH davanti GLYPH al GLYPH Tribunale di sorveglianza costituisce causa di rinvio dell’udienza il legittimo impedimento del difensore purché prontamente comunicato con qualunque mezzo, inclusa la posta elettronica certificata atteso che tale impedimento, stante la prioritaria rilevanza della verifica della legittima instaurazione del contraddittorio processuale, è rilevabile anche d’ufficio e può essere tratto da ogni elemento disponibile comunque portato alla effettiva conoscenza del giudice (Sez. 1, n. 15868 del 18/03/2021, Rv. 281191 – 01). Ciò posto, si osserva che nel caso in esame (come risulta dagli atti che questa Corte è autorizzata a compulsare in ragione del vizio lamentato) il difensore aveva inviato l’istanza di rinvio della udienza, a mezzo p.e.c. , alle ore 20:10 del 14 gennaio 2025 (vale a dire il giorno prima della udienza conclusasi con la ordinanza oggetto di impugnazione) allegando ad essa un certificato medico che, però, non indicava un impedimento a comparire all’udienza, ma unicamente una controindicazione alle pratiche lavorative a causa di raffreddore. Pertanto, sia pure implicitamente, il Tribunale di sorveglianza ha fondatamente respinto la richiesta di rinvio mancando la prova della assoluta impossibilità per il difensore di presenziare alla udienza sopra indicata.
Il secondo motivo è inammissibile in quanto diretto, all’evidenza, ad una differente valutazione degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente svolta dal Tribunale di sorveglianza per disporre la revoca della misura alternativa.
Invero, l’ordinanza impugnata – senza incorrere in evidenti vizi logici – ha dato rilievo alle violazioni del regime della sernilibertà ‘è incorso il detenuto nei giorni 2 e 3 ottobre 2024, ma soprattutto a quanto emerso a seguito degli accertamenti svolti dall’ispettorato del lavoro (su richiesta del magistrato di sorveglianza) dai quali è stato possibile appurare che NOME COGNOME nonostante quanto previsto dal programma di ammissione alla misura alternativa alla detenzione (che prevedeva, nella modifica del 3 settembre 2024, lo svolgimento di attività lavorativa da parte del semilibero dal lunedì al venerdì di ogni settimana con orario continuato dalle ore 06:30 alle ore 19:30), in realtà,
lavorava per soli otto giorni al mese senza avere chiarito l’attività da lui concretamente svolta all’esterno del carcere negli altri giorni.
Sulla base di tali elementi, quindi, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto, con motivazione adeguata e non contraddittoria, che il beneficio penitenziario non
poteva proseguire a causa dell’assenza di una attività lavorativa o comunque risocializzante per l’intero arco mensile, come previsto dal programma di
trattamento.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell’art. 616 del codice di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2025.