Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32591 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32591 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Varese il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza n. 5454 della Corte di appello di Milano del 21 ottobre 2024;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
sentito il PM, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito, altresì, per la ricorrente l’AVV_NOTAIO, del foro di Varese, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME è stata condannata dal Tribunale di Varese, con sentenza del 13 settembre 2023, alla pena ritenuta di giustizia, essendo stata ritenuta responsabile del reato di cui all’art. 5 del dlgs n. 74 del 2000 in quanto, nella qualità di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, società apparentemente di diritto svizzero, ma, secondo l’accusa, in realtà operante sul territorio nazionale e, pertanto, tenuta alle dichiarazioni fiscale previste dalla legislazione italiana ed al pagamento delle relative imposte, aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi riguardante l’anno di imposta 2015, in tal modo realizzando l’omesso versamento della somma di euri 60.124,00 da lei dovuta a titolo di Ires.
Adita dalla imputata, la Corte di appello di Milano, con sentenza del 21 ottobre 2024, confermava la precedente decisione.
Avverso la sentenza emessa in sede di gravame ha interposto ricorso per cassazione, tramite la propria difesa fiduciaria, la RAGIONE_SOCIALE, affidando le proprie lagnanze a quattro motivi di impugnazione.
I primi due motiva:hanno carattere processuale e hanno ad oggetto, il primo, il vizio di violazione di legge ovvero il difetto assoluto di motivazione della ordinanza, resa nel corso della udienza del 21 ottobre 2024, con la quale la Corte di appello di Milano ha rigettato la istanza di differimento della udienza formulata dalla difesa della COGNOME, stante l’esistenza di altro concomitante impegno processuale, senza che siffatta decisione sia stata, secondo la ricorrente difesa, sorretta da un’adeguata motivazione; ha precisato il difensore della ricorrente che, avendo egli ricevuto la citazione di fronte alla Corte territoriale ,per la predetta data egli, già il 25 luglio 2024, quindi a distanza di circa mesi dalla data in cui era stata fissata la celebrazione del processo di fronte alla Corte di appello, aveva segnalato la esistenza / per tale data, di un suo impedimento dovuto ad altro, precedente, impegno professionale che gli avrebbe reso impossibile presenziare al giudizio a carico della Guaito’, in relazione al quale egli aveva, peraltro, formulato istanza di trattazione orale; ad avviso della ricorrente difesa, sebbene fossero state correttamente segnalate le ragioni di tale impedimento, la Corte di appello disattendeva la sua istanza, così come disattendeva, senza motivazione, anche la istanza di un differimento, come si usa dire, ad horas della trattazione del processo; ciò integrerebbe, secondo la ricorrente difesa / una causa di nullità del procedimento non essendo stato rispettato il diritto di difesa della imputata.
Anche il secondo motivo di ricorso ha carattere processuale; esso attiene al fatto che, di fronte al Tribunale di Varese, una volta costituite le parti, la difesa depositava una memoria scritta con la quale chiedeva che fosse, omisso medio, dichiarato il proscioglimento della imputata ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.; il giudice di Varese, acquisita la predetta memoria nonché ia copia della notitia criminis, rinviava ad altra udienza nel corso della quale, senza avere dato alcuno sfogo né alla predetta istanza né ad alcuna richiesta istruttoria delle parti, provvedeva, senza avere neppure formalmente aperto il dibattimento, con sentenza del cui dispositivo dava immediata lettura; ad avviso della ricorrente siffatto modus procedendi avrebbe impedito alla difesa di esercitare i propri poteri in materia di prova, finanche in relazione alla contestazione della sostanziale rinunzia dei testi addotta dalla pubblica accusa.
Il terzo motivo di impugnazione è sviluppato, sempre con riferimento alla violazione di legge ed al vizio di motivazione, in relazione all’avvenuta esclusione della possibilità di qualificare il fatto addebitato alla COGNOME fra quelli non punibili per la sua particolare tenuità.
Infine, con un quarto, articolato, motivo di ricorso la difesa della prevenuta ha lamentato la violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione: a) alla pretesa “esterovéstizione” della società asseritamente amministrata in via di fatto dalla RAGIONE_SOCIALE, trattandosi, invece, di impresa effettivamente operante sul territorio elvetico; b) alla esistenza dell’elemento soggettivo proprio del reato in esame, si tratta di dolo specifico, in capo alla imputata, in relazione alla cui condotta non è individuabile la volontà di evadere le imposte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, con le conseguenze che saranno di seguito illustrate.
Ritiene il Collegio che, stante la loro collocazione nella logica scansione degli atti dei processo, debbano essere esaminati prioritariamente i due motivi aventi carattere processuale e, fra questi, per primo quello attinente alla corretta celebrazione del processo di primo grado di fronte al Tribunale di Varese.
Il motivo è inammissibile.
Lamenta, infatti, la difesa della COGNOME che, essendo stato chiamato il processo a carico della odierna ricorrente di fronte al Tribunale di Varese per l’udienza celebrata in data 5 luglio 2023, in tale occasione, una volta costituite le parti, essa depositava una memoria con la quale chiedeva l’immediato proscioglimento della propria assistita ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.; il Tribunale, ritenuto di non potere provvedere nell’immediatezza, disponeva un rinvio alla successiva udienza del 13 settembre 2023, disponendo, altresì, la acquisizione di ulteriore documentazione; nella data sopra indicata il Tribunale, rigettata la richiesta di immediato proscioglimento della imputata, ritenuta esaurita la fase di assunzione delle prove, invitava le parti a rassegnare le proprie conclusioni e, quindi, decideva come da dispositivo letto in udienza.
Ad avviso della ricorrente il Tribunale, decidendo senza che fosse mai stata dichiarata l’apertura del dibattimento, aveva privato la difesa della possibilità di richiedere i provvedimenti previsti dalle norme processuali in ordine alle prove né tale fase poteva essere considerata esaurita una volta acquisita, con il consenso delle parti, la documentazione richiesta dal Tribunale nel corso della udienza del 5 luglio 2023, essendo essa finalizzata solo a consentire la migliore valutazione dei dati offerti dalla consulenza tecnica di parte allegata alla richiesta di immediato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Come detto il motivo di ricorso ora brevemente illustrato è inammissibile.
Osserva il Collegio, infatti, che il vizio prospettato dalla ricorrente difesa, riguardante la eccepita definizione del giudizio “allo stato degli atti”, essendo stata dichiarata la chiusura del dibattimento senza che sia stato possibile concludere la fase della acquisizione della prova, ove tale evenienza si sia verificata alla presenza delle parti, integra una ipotesi dì nullità Ossaititze a regime intermedio suscettibile, pertanto, di essere dedotta, a pena di decadenza, entro la fase della discussione allorché le parti rassegnano, definitivamente formulandole ed eventualmente precisandole, le proprie conclusioni (in tale senso, infatti: Corte di cassazione, Sezione III penale, 2 luglio 2018, n. 29649, rv 273590).
Nella occasione la tempestività di tale allegazione non è stata ricordata dalla difesa della COGNOME – la quale, come anzi emerge dalla stessa documentazione prodotta da detta difesa unitamente al ricorso ora in scrutinio, ha concluso richiamando la memoria con la quale aveva sollecitato
la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e comunque chiedendo, senza alcuna ulteriore segnalazione, l’assoluzione della propria assistita.
La censura deve, pertanto, essere considerata inammissibile, in quanto, in ogni caso, riguardante in vizio comunque oggetto di sanatoria ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Fondato è, viceversa, il motivo di doglianza riguardante la regolarità dello svolgimento del processo di fronte alla Corte di appello.
In sintesi quello che segue è il contenuto della doglianza della ricorrente: in data 10 luglio 2024 il difensore della imputata ha ricevuto la citazione per il giudizio di gravame, fissato per il successivo 21 ottobre 2024; in data 25 luglio 2024 il ricordato difensore della COGNOME, con due distinti istanze, formulava, con l’una, richiesta di trattazione orale del giudizio e, con l’altra, istanza di differimento di tale trattazione in quanto, per il 21 ottobre 2024, impegnato in altro giudizio, di fronte ad un Ufficio giudiziario ubicato in altro distretto rispetto a quello di Milano già precedentemente fissato.
Avendo la Corte di appello nel corso della udienza del 21 ottobre 2014, rigettato la istanza di differimento, “per insussistenza delle motivazioni, atteso il concomitante impegno del difensore avanti il giudice dl pace di Genova”, il difensore della prevenuta, tramite un proprio sostituto processuale, chiedeva la postergazione rispetto all’ordine del ruolo di udienza della chiamata del processo relativo alla propria assistita, onde consentire al difensore di questa di presenziare al giudizio; su tale richiesta subordinata – sebbene la Corte si fosse ritirata in Camera di consiglio, una volta che essa era stata formalizzata, per circa 6 minuti – il verbale di udienza, legittimamente esaminato da questa Corte stante la natura processuale della doglianza, nulla riporta, avendo la Corte, constatata la regolarità delle notificazioni e dichiarata, ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen. l’assenza della imputata, invitato le parti a concludere.
Rileva il Collegio che, nel rigettare la istanza di legittimo impedimento presentata dalla difesa dell’imputata, la Corte di appello di Milano ha fatto cattivo governo della normativa pertinente.
Prevede, come è noto, l’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. che, in caso di assenza del difensore dell’imputato, allorché risulti che questa è dovuta alla assoluta impossibilità per quello di comparire per un “legittimo
impedimento” prontamente comunicato, il giudice dispone il differimento della udienza e che di ciò sia data comunicazione alla parte assente.
Come questa Corte ha rilevato, nella valutazione della effettiva legittimità dell’impedimento opposto dal difensore dell’imputato, è onere del giudice verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della istanza, cioè la tempestività della sua presentazione, la rappresentazione delle ragioni che determinano la essenzialità della presenza del difensore del prevenuto nelle due sedi ove egli ha dichiarato di essere impegnato, la mancata presenza di un codifensore e la impossibilità di avvalersi di un sostituto processuale nei due giudizi nonché, infine, di valutare la natura meramente dilatoria della istanza di rinvio (Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 maggio 2017, n. 23764, rv 270330).
Nel caso di specie la Corte di appello, secondo quanto emerge dal verbale di udienza del 21 ottobre 2024, si è sottratta all’assolvimento dell’onere descritto, essendosi limitata, con argomentazioni non immediatamente esplicitate, e non dimostrative dell’avvenuto esame della sussistenza o meno delle condizioni per accogliere o rigettare l’istanza di differimento, a sostenere la insussistenza delle motivazioni per affermare la legittimità dell’impedimento allegato dal difensore della COGNOME (che, giova ricordare i aveva sin dal mese di luglio precedente alla data fissata per la trattazione del procedimento fatto presente che egli, per un precedente impegno, non sarebbe stato in grado di partecipare alla udienza del 21 ottobre successivo), pur avendo dato atto della concomitanza dell’impegno del citato professionista di fronte ad altro Ufficio giudiziario, ubicato a considerevole distanza da quello milanese ove doveva essere discusso il processo a carico della COGNOME; quanto alla richiesta di differimento ad horas non risulta che la Corte, pur ritiratasi in Camera di consiglio per provvedere su di esso, abbia, con ordinanza resa in udienza e riportata a verbale, esplicitato le ragioni per !e quali essa doveva essere disattesa.
Va, peraltro, precisato che, nell’occasione, non costituisce ostacolo all’eventuale accoglimento della richiesta di differimento il fatto che fosse presente in udienza un sostituto processuale del difensore della imputato, essendo stato questo indicato al solo fine di sostenere, insistendo di fronte al giudicante nella richiesta, la legittimità dell’impedimento allegato dalla difesa della COGNOME a comparire.
La mancata indicazione delle ragioni per le quali la istanza di differimento della udienza era stata sia una prima che una seconda volta
di s attesa, rende viziata la intera trattazione del giudizio di gravame e, con essa, anche la sentenza censurata che, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, essendo rimasti assorbiti i motivi di ricorso presentati dalla difesa dell COGNOME in subordine rispetto a quelli processuali, dovendosi, conclusivamente, disporre la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per la nuova trattazione dei giudizio di appello avverso la sentenza emessa in primo grado a carico della odierna ricorrente,
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
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Il Presi nte