Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18401 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18401 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/03/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME
UP – 19/03/2025
R.G.N. 36484/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Nocera NOMECOGNOME nata a Nocera Inferiore il giorno 25/7/1977 rappresentata ed assistita dall’avv. NOME COGNOME di fiducia avverso la sentenza in data 9/5/2024 della Corte di Appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che con atto datato 17 febbraio 2025 a firma dell’avv. NOME COGNOME Ł stata richiesta la trattazione orale del procedimento;
rilevato che l’avv. COGNOME con nota trasmessa alla Cancelleria di questa Corte in data 18/3/2025 ha comunicato di non poter partecipare all’udienza per motivi personali, non ne ha chiesto il rinvio e si Ł riportato alle conclusioni contenute nell’atto di ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di primo grado.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 9 maggio 2024 la Corte di Appello di Trieste confermava la sentenza in data 11 novembre 2022 del Tribunale della medesima città con la quale NOME COGNOME era stata dichiarata responsabile del reato di truffa di cui all’art. 640 cod. pen. e condannata a pena ritenuta di giustizia oltre al risarcimento dei danni (quantificati in euro 1.500,00) alla costituita parte civile NOME COGNOME.
Con la predetta sentenza del Tribunale era anche stato revocato all’imputata il beneficio della sospensione condizionale della pena alla stessa concesso con le sentenze del Tribunale di Milano in data 18 luglio 2018 e della Corte di appello di Milano in data 31 maggio 2019 (divenute irrevocabili).
In estrema sintesi, si contesta all’imputata di avere risposto ad un annuncio pubblicato da NOME COGNOME la quale quest’ultima era alla ricerca di un elettrodomestico ‘RAGIONE_SOCIALE‘, di essersi accordata per la vendita del predetto elettrodomestico al prezzo di 285,00 euro, di essersi fatta inviare dalla COGNOME dapprima la somma di 60,00 euro a copertura delle asserite spese di spedizione e,
successivamente, la somma di 110,00 euro pari a circa la metà del prezzo concordato, di avere inviato alla COGNOME sia una falsa ricevuta di spedizione del bene che una falsa copia di bonifico legato alla restituzione del denaro versato dalla persona offesa, il tutto senza avere la disponibilità del bene compravenduto.
I fatti sono contestati come consumati tra il 7 ed il 9 marzo 2020 ed all’imputata Ł stata anche contestata ed applicata la circostanza aggravante della recidiva infraquinquennale.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputata, deducendo con motivo unico violazione di legge in relazione agli artt. 420-ter e 178, lett. c), cod. proc. pen. e 24 e 111 Cost. per violazione del diritto di difesa in ordine al rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza del giorno 1° luglio 2022 presentata dal difensore.
Si duole il difensore della ricorrente di quanto sopra, rappresentando in particolare:
a) di avere richiesto il predetto rinvio dell’udienza in quanto impegnato in due impegni concomitanti di cui uno relativo all’interrogatorio di indagato detenuto che si sarebbe dovuto effettuare presso la Casa Circondariale di Salerno e che era stato comunicato al difensore in data 27 giugno 2022 e l’altro in relazione ad una discussione innanzi al G.u.p. del Tribunale di Salerno in un procedimento a carico di detenuti;
b) di non essere stato in grado di nominare un sostituto;
di avere comunicato al Tribunale di Trieste il concomitante impegno professionale non appena ne era stato informato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
Deve, innanzitutto, premettersi che, contrariamente a quanto oggetto dei motivi di appello con i quali la difesa dell’imputata lamentava la nullità della sentenza di primo grado in relazione ad una serie di rigetti delle istanze di rinvio del processo legate a concomitanti impegni professionali addotti dal difensore in relazione alle udienze tenutesi nei giorni 8 ottobre 2021, 11 marzo 2022, 1° luglio 2022 e 11 novembre 2022, nel ricorso presentato a questa Corte di legittimità la doglianza Ł stata limitata al rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza del giorno 1° luglio 2022.
La questione, come detto, Ł stata oggetto di gravame in sede di appello e la Corte territoriale vi ha dato risposta richiamando quanto già affermato dal Tribunale che aveva osservato che il concomitante impegno professionale era stato eccepito tardivamente – in data 29 giugno 2022 quindi solo con due giorni di anticipo rispetto alla data dell’udienza e che nella documentazione prodotta non vi era contezza di quando fosse stata fissata l’udienza per l’altro procedimento.
In realtà emerge dagli atti che il concomitante impegno professionale era stato documentato dal difensore non appena il difensore aveva ottenuto una attestazione di cancelleria circa il segnalato altro impegno in altro procedimento con imputati detenuti.
A ciò si aggiunge che mentre il procedimento qui in esame era contro imputata in stato di libertà, il concomitante (documentato) impegno professionale del difensore era relativo ad un procedimento con imputati detenuti.
Infine, non può non rilevarsi, come il reato in contestazione all’odierna ricorrente risulta essere contestato come commesso nel marzo 2020 con la conseguenza che il giorno 1° luglio 2022 era ben lungi dal maturare il termine di prescrizione del predetto reato (termine che sarebbe stato comunque oggetto di sospensione ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen.).
Al riguardo deve essere ricordato che questa Corte di legittimità ha già avuto modo di precisare che «L’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale
l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio» (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912 – 01) parametri che nel caso in esame risultano essere stati rispettati.
A ciò si aggiunge che sempre questa Corte ha ulteriormente evidenziato che «¨ illegittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza – proposta dal difensore che abbia dedotto concomitanti impegni professionali ed esposto le ragioni che rendano essenziale l’espletamento della sua funzione in essi, per la particolare natura dell’attività cui debba presenziare (nella specie procedimento con imputati detenuti) – senza motivare in ordine alle ragioni per le quali detti impegni debbano essere subordinati all’immediata trattazione del processo di cui si chiede il rinvio, considerato che la previsione di cui all’art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., richiede che l’impedimento sia tempestivamente comunicato ma non che esso, necessariamente, sia sorto prima. Ne consegue che, ancorchØ la priorità temporale [nel caso in esame non nota – n.d.r.) costituisca uno dei parametri di valutazione, un impegno pur successivo possa essere considerato prevalente rispetto ad altro preesistente e, comunque, la valutazione della prova di tale impedimento, ai fini dell’obbligo della sospensione e del rinvio del dibattimento, deve essere fatta in concreto dal giudice di merito e solo se adeguatamente motivata, secondo criteri di completezza e di logicità, si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità» (Sez. 5, n. 35037 del 09/07/2007, COGNOME, Rv. 237725 – 01). Nel caso in esame il Tribunale non risulta aver prodotto alcuna motivazione circa la valutazione della eventuale prevalenza di un impegno professionale rispetto ad altro essendosi semplicemente limitato a rilevare che l’istanza di rinvio era stata presentata solo due giorni prima della data di celebrazione dell’udienza.
Il mancato accoglimento dell’istanza difensiva finalizzata al rinvio dell’udienza del giorno 1° luglio 2022 innanzi al Tribunale ha quindi determinato una violazione di legge in relazione agli artt. 420-ter e 178, lett. c), cod. proc. pen.
Alla luce degli elementi sopra evidenziati si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Trieste per l’ulteriore corso.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Trieste, per l’ulteriore corso.
Così Ł deciso, 19/03/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME