Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 304 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 304 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Albania il 25/09/1965
avverso la sentenza del 03/07/2023 della Corte di appello di Bari lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari riformava parzialmente – quanto alla pena che riduceva – la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari del 19 novembre 2020 che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l’imputato COGNOME COGNOME per il reato di importazione di chili 19,8 di eroina (artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990).
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell’imputato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 178, 420-ter, 296 cod. proc. pen., 11 (rectius 111) Cost. e 6 CEDU.
Nel corso dell’udienza davanti alla Corte di appello del 3 luglio 2023 è emerso il legittimo impedimento del ricorrente: dalla deposizione resa dall’ufficiale di p.g. è risultato il ricorrente (sino a quel momento dichiarato latitante per il presente processo) arrestato il 27 giugno 2023 in Albania per traffico di stupefacenti.
Tale evento (lo stato di arresto all’estero) doveva configurare un legittimo impedimento. L’imputato doveva essere messo in condizione di esprimere la propria volontà sulla partecipazione al processo, garantendo il suo diritto al contraddittorio.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Nonostante i chiarimenti rese dal teste ascoltato in sede di appello, non emergono dagli atti elementi che dimostrino, al di là di ogni ragionevole dubbio, la consapevole partecipazione del ricorrente al traffico illecito.
L’unico elemento a carico è la presenza del ricorrente sulla scena della consegna ma comunque allontanatosi dagli altri soggetti poi arresti prima della consegna dello stupefacente. Non vi sono intercettazioni che lo riguardino e l’auto impiegata per il trasporto era stata utilizzata da altro soggetto.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato quanto al primo assorbente motivo di natura processuale.
Come anche correttamente rilevato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, il ricorrente all’epoca del procedimento di appello risultava ancora latitante e in occasione dell’udienza del 3 luglio 2024, grazie all’ascolto del teste Luogotenente COGNOME era emersa la circostanza che pochi giorni prima, in data 27 giugno 2023, l’imputato, cittadino albanese, era stato arrestato e detenuto in Albania per altra causa.
Sulla base di tale fatto nuovo, la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare cessato lo status di latitante e rinviare la trattazione del processo, onde consentire all’imputato legittimamente impedito di partecipare al processo o comunque interpellarlo sul punto. La Corte territoriale invece procedeva alla discussione e alla decisione, emettendo la sentenza di condanna impugnata.
Va rammentato che la detenzione all’estero, anche per reato diverso da quello oggetto del giudizio, costituisce legittimo impedimento a comparire in dibattimento, purché risultante dagli atti (Sez. 6, n. 14788 del 23/01/2020, Rv. 278760).
Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari, Così deciso il 14/11/2024.