Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3076 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3076 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato ad Ascoli Piceno il 12/05/1987
avverso la sentenza del 18/01/2024 emessa dalla Corte di appello di Ancona visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio; lette le conclusioni formulate dall’Avvocato NOME COGNOME il quale chiede
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello confermava la condanna dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rideterminando la pena in senso più favorevole.
Avverso tale sentenza, il ricorrente ha formulato due motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, deduce la nullità del giudizio di appello, svoltosi in assenza dell’imputato in quanto impossibilitato a comparire in udienza, in virtù della sottoposizione all’affidamento in prova ex art. 94 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con divieto di allontanarsi dalla comunità terapeutica presso la quale si trovava. Peraltro, tale condizione sussistente al momento della notifica del decreto di citazione a giudizio in appello, mutava in prossimità dell’udienza (fissata per il 18 gennaio 2024), in quanto veniva disposta la revoca dell’affidamento in prova, con conseguente detenzione in carcere in espiazione pena.
Sostiene la difesa che, a prescindere dalla sopravvenuta carcerazione, l’imputato non avrebbe potuto partecipare all’udienza in mancanza di un provvedimento di traduzione, posto che le prescrizioni impostegli con l’affidamento in prova erano limitative della sua libertà di movimento ed erano pienamente conosciute alla Corte di appello.
2.2. Con il secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 545-bis cod. pen., avendo la Corte di appello omesso di avvisare l’imputato, dopo la pronuncia della sentenza di conferma di quella di condanna, della possibilità di chiedere l’applicazione delle pene sostitutive.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il difensore del ricorrente ha depositato la memoria, prodotta in appello, alla quale era allegato il provvedimento con il quale l’imputato veniva ammesso all’affidamento in prova, con divieto di allontanarsi dalla comunità terapeutica senza preventiva autorizzazione dell’autorità giudiziaria.
Deve ritenersi, pertanto, che la Corte di appello, alla data di celebrazione dell’udienza, era resa edotta delle limitazioni alla libertà di circolazione cui era sottoposto l’imputato, senza che sia stato adottato alcun provvedimento per consentirgli la presenza in udienza.
2.1. La giurisprudenza, dopo iniziali incertezze interpretative, è oramai consolidata nel senso di ritenere che la restrizione dell’imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire
che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell’imputato stesso (Sez.U, n.7635 del 30/9/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806).
In motivazione, la Corte ha precisato che la conoscenza da parte del giudicante della presenza di una limitazione alla libertà, imposta da altra autorità giudiziaria, su cui sia possibile intervenire, non può essere pretermessa, se non ignorando l’evidente discrasia logica che si verrebbe a creare tra la pretesa libertà di determinazione dell’interessato, presupposto di legittimità del giudizio in assenza, e la condizione di restrizione.
Tale principio è stato esteso dalla giurisprudenza successiva anche ad altre ipotesi, diverse da quella degli arresti donniciliari, pur connotate dall’imposizione di un vincolo limitativo della libertà di circolazione dell’imputato, tale da non consentirgli di presenziare in giudizio in assenza di un provvedimento autorizzativo, ovvero dell’accompagnamento.
Si è affermato che costituisce legittimo impedimento a comparire la sottoposizione dell’imputato alla misura dell’obbligo di dimora in un comune diverso da quello in cui ha sede l’ufficio giudiziario, sicchè il giudice che procede, senza necessità di preventiva richiesta, è tenuto ad autorizzarlo ad allontanarsi dal Comune di residenza ovvero, in mancanza, a differire il processo ad altra data (Sez.6 n. 35190 del 30/3/2022, Ben COGNOME, Rv. 283730).
Analogo principio è stato affermato anche nei confronti di imputato sottoposto all’obbligo di firma in Comune diverso da quello in cui ha sede il Tribunale dinanzi al quale doveva presenziare.
In tali ipotesi, la giurisprudenza ha ritenuto che la sottoposizione dell’imputato a qualsivoglia restrizione della libertà personale, anche se per altra causa, integra un’ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in assenza, pur quando risulti che l’imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice della sopravvenuta condizione di restrizione in tempo utile per la traduzione o per conseguire eventuali autorizzazioni in grado di consentirgli di derogare alle prescrizioni cui è assoggettato, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell’impedimento (Sez.5, n. 21859 del 08/03/2024, COGNOME, Rv. 286507).
2.2. Con specifico riferimento all’ipotesi dell’affidamento in prova, si è già affermato che, ove sia previsto l’obbligo di non allontanarsi da un determinato ambito territoriale, l’imputato deve fare richiesta al magistrato di sorveglianza dell’autorizzazione a partecipare all’udienza, in quanto vige nei suoi confronti una limitazione della libertà di movimento, sicché sussiste legittimo impedimento nel
caso in cui il predetto, non avendo ricevuto notifica del provvedimento autorizzatorio, non sia comparso in udienza (Sez.2, n. 11265 del 27/01/2022, Ostinato, Rv. 282818).
L’affidamento in prova al servizio sociale è una modalità del trattamento in regime di libertà e non costituisce, di per sé, una misura restrittiva della libertà personale, salvo l’ipotesi in cui sia accompagnato dalla previsione dell’obbligo di dimora, trattandosi di una limitazione rimovibile esclusivamente su autorizzazione del magistrato di sorveglianza.
Ne consegue che, nel caso in cui l’interessato non richieda l’autorizzazione, l’autorità che procede al giudizio non può dichiararne l’assenza, dovendo provvedere – analogamente a quanto statuito dalla giurisprudenza nei casi di sottoposizione a misura cautelare – a disporre l’accompagnamento in udienza.
L’unica condizione richiesta è che l’autorità procedente sia a conoscenza dell’imposizione dell’obbligo di dimora, posto che tale limitazione è meramente eventuale rispetto all’affidamento in prova.
Argomentando in tal senso, si è recentemente precisato che sussiste il legittimo impedimento a comparire dell’imputato nel solo caso in cui la sottoposizione all’obbligo di dimora risulti al giudice prima delle formalità di apertura del dibattimento, mentre, ove sia resa nota al predetto la mera sottoposizione affidamento in prova al servizio sociale, deve ritenersi legittima la conseguente dichiarazione di assenza (Sez.2, n. 18862 del 03/04/2024, COGNOME, Rv. 286425).
Applicando tali principi al caso di specie, deve rilevarsi che il difensore dell’imputato, allegando alla memoria difensiva prodotta in appello i provvedimenti del Magistrato e del Tribunale di sorveglianza che avevano disposto l’affidamento in prova con applicazione dell’obbligo di dimora, aveva reso edotta la Corte di appello dell’esistenza di una limitazione a comparire in udienza che, in mancanza di richiesta di autorizzazione avanzata dall’interessato, imponeva all’autorità procedente di disporre l’accompagnamento dell’imputato all’udienza fissata per il giudizio.
Il mancato rispetto di tale regola ha comportato la nullità dell’intero giudizio di appello, svoltosi sulla base di una illegittima dichiarazione di assenza dell’imputato.
Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata, con conseguente assorbimento del secondo motivo di ricorso e rinvio alla Corte di appello di Perugia per il giudizio.
PQM
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte di appello di Perugia.
Così deciso il 4 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente