Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42333 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42333 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a San Severo il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 24/02/2022 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, emessa il 12 febbraio 2020, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti dell parte civile, in relazione ai reati di usura e tentata estorsione in danno di COGNOME (capi B e D della imputazione).
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo:
violazione di legge e nullità della sentenza impugnata per non avere la Corte esaminato l’istanza di rinvio per legittimo impedimento professionale avanzata dal difensore il 23 febbraio 2022, data antecedente a quella in cui si sarebbe celebrata l’udienza del processo di appello (24 febbraio 2022).
L’impegno professionale era relativo alla presenza ad un interrogatorio di garanzia di altro assistito con obblighi cautelari “calendarizzata solo un giorno prima ed inoltrata nella medesima data di ricezione alla Corte di appello” (fg. 6 del ricorso) L’istanza era stata inviata via PEC agli indirizzi istituzionali ed era sta regolarmente ricevuta;
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, non avendo la Corte vagliato le doglianze contenute nell’atto di appello a proposito della asserita inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa a proposit della firma apposta su uno dei documenti esibitile, a proposito delle somme versate al ricorrente, della loro tempistica, del rapporto tra le parti legato ad alcu lavori effettuati e documentati idoneo a smentire l’accusa;
violazione di legge e vizio di motivazione sempre in relazione alla attendibilità della persona offesa con riguardo particolare alla pretesa dell’imputato, mai dimostrata, della somma di 140 mila euro, del tutto sproporzionata ai rapporti di dare/avere intercorrenti con la vittima, in realtà soci di fatto di una medesima impresa;
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla attendibilità della persona offesa con riferimento al reato di tentata estorsione, mancando il requisito della minaccia e la prova della verificazione dell’evento incriminato, anche in relazione all’episodio che vedeva coinvolte la moglie e la figlia della vittima;
violazione di legge per non essere stata rilevata la prescrizione del reato di tentata estorsione di cui al capo D;
violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte travisato la prova costituita dai risultati della perizia disposta in secondo grado, fondati sul dichiarazioni della persona offesa non attendibili in ragione di quanto precisato nei precedenti motivi;
7) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte disposto la perizia anche in relazione ai capi A e C in relazione ai quali il ricorrente era stato assol in primo grado (usura ed estorsione in danno di COGNOME NOME).
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ fondato il primo motivo di ricorso.
Come risulta dagli atti – che la Corte ha potuto visionare stante la natura processuale della questione – l’istanza di rinvio dell’udienza di discussione del
processo di appello, tenutasi il 24 febbraio 2022 nonostante l’assenza del difensore di fiducia che aveva documentato il proprio concomitante impegno professionale conosciuto pochi giorni prima dell’udienza, non risulta essere stata in alcun modo valutata dalla Corte di appello, così determinandosi la nullità assoluta degli att successivamente compiuti, ivi compresa la sentenza, ai sensi dell’art. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen.
In questo senso, Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015, COGNOME, Rv. 264158; Sez. 6, n. 47213 del 18/11/2015, COGNOME, Rv. 265483.
Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari perché si celebri un nuovo giudizio di secondo grado, con assorbimento degli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla corte di appello di Bari per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, udienza pubblica del 28 settembre 2023.