Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28551 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28551 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Lanciano il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 12/12/2023 della Corte di Appello di L’Aquila
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecíes del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del dl. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Lanciano;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 12 dicembre 2023 la Corte di Appello di L’Aquila ha confermato la sentenza in data 10 marzo 2022 del Tribunale di Lanciano con la quale NOME COGNOME era stato dichiarato colpevole di concorso con persone non identificate di tre delitti di truffa aggravata (artt. 110, 640, 61 n. 5, cod. pe accertati in Lanciano rispettivamente il 14 dicembre 2016, il 21 febbraio 2017 ed il 27 febbraio 2017 e, ritenuta la continuazione tra gli stessi, condannato a pena ritenuta di giustizia.
In estrema sintesi, si contesta all’odierno ricorrente, anche intestandosi e/o comunque prestandosi a farsi intestare una carta Postepay sulla quale venivano accreditate le somme indicate come corrispettivo dei prezzi, di avere posto in vendita attraverso trattative online beni (un telefono Apple Iphone, una macchina fotografica Nikon con relativo obbiettivo, ed altra macchina fotografica della medesima marca) dei quali non aveva la disponibilità pur avendone data assicurazione agli acquirenti, in tal modo traendo in inganno gli stessi acquirenti e procurandosi l’ingiusto profitto delle somme incassate con pari danno delle persone offese.
Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo:
2.1. Violazione dell’art. 606, lett. c) in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, 604 e 420-bis cod. proc. pen. per non avere disposto il rinvio del processo per legittimo impedimento dell’imputato.
Rileva da difesa del ricorrente che all’udienza del 5 ottobre 2021 il difensore dell’imputato aveva chiesto il rinvio dell’udienza rappresentando al Giudice del dibattimento che l’imputato era impossibilitato a comparire essendo stato ristretto per altra causa presso la Casa Circondariale di Teramo. Il Giudice, tuttavia, senza alcuna plausibile motivazione celebrava l’udienza in assenza dell’imputato.
La Corte di appello, alla quale in sede di impugnazione veniva sottoposta la doglianza, rilevava che l’eccezione di nullità, sulla base del disposto dell’art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen. come modificato dall’art. 34 d.lgs. n. 150/22 non poteva essere rilevata o eccepita risultando che l’imputato era a conoscenza del processo ed era nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata, situazioni queste che si erano verificate a seguito della precedente notifica del decreto di citazione a giudizio ed essendo comunque il COGNOME comparso alla successiva udienza di discussione del giorno 10 marzo 2022.
Osserva, peraltro, la difesa del ricorrente che la decisione della Corte di appello sarebbe priva di fondamento in quanto nell’udienza nella quale il COGNOME
era impedito sono stati assunte le dichiarazioni testimoniali ed il fatto che lo stesso all’udienza successiva avrebbe potuto chiederne la riassunzione rappresenta soltanto una facoltà il cui mancato esercizio non può dare luogo ad una sanatoria della nullità assolute che si era comunque verificata.
2.2. Violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all’art. 640 cod. pen.
Rileva la difesa del ricorrente che non ricorrevano gli elementi per affermare al di là di ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità dell’imputato atteso che:
non vi è prova certa che la truffa è stata materialmente realizzata dal COGNOME o con mezzi informatici in possesso dello stesso non essendo stata eseguita alcuna perquisizione;
il numero di telefono utilizzato per i contatti con le persone offese non era in possesso dell’odierno ricorrente e la mail utilizzata non appartiene allo stesso;
non vi è prova testimoniale che il COGNOME abbia contattato le persone offese o che abbia prelevato le somme provento delle truffe;
la carta di identità dell’imputato è risultata alterata ed in dibattimento è emerso che il COGNOME aveva prestato la propria carta Postepay a tale NOME COGNOME la quale a sua volta aveva posto in essere delle truffe con il suo utilizzo.
2.3. Violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art 131-bis cod. pen. per manifesta illogicità di motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza della predetta causa di non punibilità.
Rileva al riguardo la difesa del ricorrente che hanno errato i giudici di merito nel non ritenere applicabile il disposto dell’art. 131-bis cod. pen. in quanto le truff commesse sono di modesto valore ed era anche necessario tenere conto delle modalità della condotta.
2.4. Violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art 133 cod. pen. per mancanze e/o manifesta illogicità di motivazione in relazione alla dosimetria della pena.
Rileva la difesa del ricorrente la mancata corretta applicazione del disposto dell’art. 133 cod. pen. in quanto è stata applicata una pena superiore al minimo edittale e si sarebbe dovuto tenere conto che ci si trovava in presenza di truffe di tenue valore al punto che le persone offese non hanno ritenuto di costituirsi parte civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato e risulta assorbente.
Risulta, infatti, dal verbale di udienza del 5 ottobre 2021 innanzi al Tribunale di Lanciano che il difensore ebbe a comunicare lo stato di sopravvenuta detenzione per altra causa del proprio assistito e che il Tribunale proseguì oltre nell’attività istruttoria del procedimento senza pronunciare alcuna ordinanza.
E’, innanzitutto, principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale «La detenzione dell’imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un’ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in contumacia, anche quando risulti che l’imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell’impedimento» (Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006, COGNOME, Rv. 234600; in senso conforme anche per l’imputato agli arresti domiciliari Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282806).
La sopra riportata decisione adottata dalla Corte di appello che nel rispondere al motivo di gravame alla stessa sottoposto ha fatto richiamo al disposto dell’art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen. non risulta, poi, corretta in punto di diritto.
Il comma 5-bis dell’art. 604 cod. proc. pen. recita testualmente «Nei casi in cui nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell’imputato, se vi è la prova che la dichiarazione di assenza è avvenuta in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420 bis, commi 1, 2 e 3, il giudice di appello dichiara la nulli della sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità. La nullità è sanata se non è stata eccepita nell’atto appello. In ogni caso, la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l’imputato era a conoscenza della pendenza del processo ed era nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata».
A parte il fatto che la norma si riferisce al caso di giudizio nel quale si è proceduto «in assenza dell’imputato» mentre nel ben diverso caso in esame l’imputato era stato assente (in quanto impedito) all’udienza de qua, è appena il caso di rilevare che la Corte di appello ha ritenuto di applicare una norma processuale che non era ancora entrata in vigore al momento dei fatti.
L’udienza per la quale si è verificato il legittimo impedimento a comparire dell’imputato era, infatti, quella del 5 aprile 2021. Il processo innanzi al Tribunale si è concluso il 10 marzo 2022 e l’appello (nel quale si è comunque eccepita la nullità) è stato proposto il 14 luglio 2022.
L’art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen. è stato, infatti, introdotto solo con l’art. 34 del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 e, ai sensi dell’art. 89 del medesimo d.lgs «continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale anteriormente vigenti ai processi pendenti alla data del 30 dicembre 2022 nei quali sia stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell’imputato».
Da quanto detto emerge che sia la sentenza in grado di appello che quella di primo grado sono affette da nullità per violazione del diritto di difesa e quindi debbono essere annullate senza rinvio.
Quanto osservato rende inutile l’esame dei restanti motivi di ricorso.
Non essendo ad oggi ancora decorso il termine di prescrizione dei reati in contestazione, si impone la trasmissione degli atti al Tribunale di Lanciano per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Lanciano per l’ulteriore corso.
Così deciso il 22 maggio 2024.