Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 19956 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19956 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nata in Marocco il DATA_NASCITA, NOME COGNOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA, avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze emessa in data 29/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso di NOME COGNOME per tardività e l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME; letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME COGNOME, con cui si chiede l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato improcedibile per mancanza di querela, in applicazione dell’effetto estensivo della causa di improcedibilità.
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RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Firenze in composizione monocratica del 23/07/2020, che aveva condannato NOME COGNOME e NOME a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen., in Barberino del Mugello il 29/04/2017.
In data 19/04/2017 NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
2.1 violazione di legge, in riferimento all’art. 62 n. 6 cod. pen., ai sensi dell’ar 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto – premesso che la difesa aveva chiesto, con memoria del 17/11/2022, rinvio del processo in attesa dell’entrata in vigore della riforma Cartabia, allo scopo di far valere l’improcedibilità del reato per mancanza di querela – la merce sottratta era stata immediatamente restituita integra dall’imputata e la Corte di merito non ha spiegato perché la somma di euro 150,00 non potesse considerarsi un risarcimento soddisfacente.
In data 13/04/2017 NOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 420-ter, cornnna 1, 178 lett. c) 179 cod. proc. pen., ai sensi dell’art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto l difesa aveva chiesto, all’udienza del 29/11/2022, rinvio del processo per impedimento dell’imputato a comparire, essendo questi detenuto per altra causa agli arresti domiciliari, producendo la relativa ordinanza del 29/09/2022, e la Corte ha rigettato la richiesta in aperto contrasto con i principi fissati dall Sezioni Unite della RAGIONE_SOCIALEzione.
CONSIDERATO IIN DIRITTO
1.11 ricorso di NOME è fondato.
Dalla consultazione degli atti processuali – cui il Collegio ha acceso in considerazione della natura del motivo – risulta che, a seguito di richiesta di trattazione orale del processo, all’udienza del 29/09/2022 era stato depositato il provvedimento di concessione degli arresti domiciliari al ricorrente. Pertanto, alla luce dei principi sanciti da questa Corte (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 03/03/2022, COGNOME NOME, Rv. 282806; Sez. U, n. 37483 del
26/09/2006, COGNOME, Rv. 234600), il processo avrebbe dovul:o essere rinviato per legittimo impedimento dell’imputato; la violazione dei diritti difensivi integra, quindi, la dedotta nullità assoluta.
La sentenza va quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per la celebrazione di nuovo giudizio.
2. Il ricorso di NOME COGNOME è, invece, inammissibile.
Considerato che era stata richiesta, come detto, la trattazione orale del processo, e che il difensore dell’imputato era presente in udienza, a mezzo del sostituto, ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., nel caso in esame non era necessaria la comunicazione del dispositivo ai sensi dell’art. 23-bis, comma 3, legge 176 del 2020. Ne consegue che il termine ultimo per impugnare la sentenza sarebbe stato quello del 14/04/2023, in quanto la Corte di merito aveva emesso la sentenza in data 29/11/2022 e riservato, ai sensi dell’art. 544, comma 3, cod. proc. pen., il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione; il ricorso, depositato in data 19/04/2023, risulta, quindi, tardivo e, come tale, inammissibile.
Ciò determina l’irrilevanza della dedotta questione della improcedibilità del reato per mancanza di querela, in quanto, come già affermato da questa Corte, “Nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l’improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull’inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall’ipotesi di ‘abolitio criminis’, non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale.” (Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, COGNOME Miaomi, Rv. 284176).
Dall’inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze. Dichiara inammissibile il ricorso di NOME COGNOME che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Così deciso in Roma, il 11/01/2024
Il AVV_NOTAIO estensore