Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 22921 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 22921 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che ha insistito per
l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Ancona del 22 febbraio 2021, che aveva condannato l’imputato NOME COGNOME per il reato di evasione alla pena di mesi tre e giorni sedici di reclusione.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 178, 179, 185, 420-bis e 420ter cod. proc. pen., alla luce degli arresti della Sezioni Unite penali.
La Corte di appello, nel ritenere l’imputato assente, non ha considerato che lo stesso era legittimamente impedito in quanto all’epoca detenuto per altra causa presso il carcere di Ancona con fine pena al 19 maggio 2025.
Tale circostanza era stata portata a conoscenza della Corte di appello con la dichiarazione di astensione del difensore del 12 aprile 2023 in vista dell’udienza del 20 aprile successivo. La Corte di appello non ha considerato tale impedimento dell’imputato né all’udienza del 20 aprile (in cui si è preso atto dell’astensione del difensore) né in quella di trattazione dell’appello del 26 giugno 2023.
Si rammentano al riguardo gli arresti delle Sezioni unite n. 37483 del 2006, n. 35399 del 2010 e n. 7635 del 2022 e si fa presente che la Corte di appello ha proceduto con la forma dibattimentale dell’udienza pubblica con trattazione orale.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 53, 56, 58 e 59 I. n. 689 del 1981, 1, 2 e 20 -bis cod. peri.
Con l’appello l’imputato aveva chiesto la sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata.
La Corte di appello ha respinto tale istanza sul rilievo che la libertà controllata ex art. 53 I. n. 689 del 1981 non è più prevista dalla riforma intervenuta da ultimo.
Così decidendo, la sentenza impugnata ha violato la legge penale, posto che la libera controllata è un istituto di natura sostanziale, che esisteva al momento in cui l’imputato ha commesso il reato, come anche al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado e quando è stato proposto l’appello.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e la difesa dell’imputato hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato quanto al primo ed assorbente motivo di ricorso.
Contrariamente a quanto riportato in sentenza, risulta dai verbali delle udienze che la Corte di appello ha trattato il gravame dell’imputato in forma orale, avendo la difesa fatto richiesta in tal senso.
Risulta altresì dall’esame dagli atti che l’imputato aveva ricevuto il 15 marzo 2023 – a mani proprie e in stato di libertà la notifica della citazione per l’udienza del 20 aprile 2023; che il difensore dell’imputato, in vista di tale udienza, con la dichiarazione del 12 aprile 2023 di adesione all’astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, aveva reso nota alla Corte di appello la circostanza che il suo assistito era nel frattempo detenuto per altra causa presso la casa circondariale di Ancona con fine pena fissato al 19 maggio 2025; che effettivamente il 16 marzo 2023 era stato emesso nei confronti dell’imputato ordine di esecuzione di pena.
Pertanto, erroneamente l’imputato è stato dichiarato “assente” nel giudizio di appello, pur risultando dagli atti la detenzione dell’imputato per altra causa.
Secondo un pacifico principio, la detenzione dell’imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un’ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in contumacia, anche quando risulti che l’imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell’impedimento (Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006, Arena, Rv. 234600).
Tale orientamento è stato di recente ribadito, con riferimento alla misura degli arresti domiciliari per altra causa, affermando che anche tale restrizione dell’imputato, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell’imputato stesso (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806).
Pertanto, dalla mancata partecipazione dell’imputato, legittimamente impedito, all’udienza nella quale è stato definito il processo consegue la nullità della sentenza impugnata.
La sentenza va dunque annullata, con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
Così deciso il GLYPH /2024.