Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34297 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34297 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/3/2025 del Tribunale del riesame di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procurato generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 17/3/2025, il Tribunale del riesame di Roma dichiarava inammissibile la richiesta proposta ex art. 324 cod. proc. pen. da NOME COGNOME avverso il decreto di conversione di sequestro probatorio in preventivo emesso 14/2/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchi con riguardo ai reati di cui agli artt. 633, 639-bis, 452-bis cod. pen., 44, d giugno 2001, n. 380.
Propone ricorso per cassazione il NOME, in proprio e nella qualità presidente dell’RAGIONE_SOCIALE, deducendo – con unico motivo – la
mancanza, la contraddittorietà e/o la manifesta illogicità della motivazione, con travisamento dei fatti. Il Tribunale avrebbe rigettato la richiesta di riesame con motivazione evidentemente viziata e senza tener conto dell’insieme degli elementi prodotti, tali da consentire tutt’altra decisione; in forza di questi, di natu documentale, ampiamente richiamati, sarebbe infatti risultata evidente la piena legittimazione del ricorrente ad ottenere la restituzione non solo dell’area, ma anche degli automezzi, emergendo con riguardo a tutti questi beni un chiaro diritto in capo al NOME, in proprio o nella qualità citata. In particolare, l’area sarebb stata da tempo assegnata all’RAGIONE_SOCIALE, da parte del Comune di Fiumicino, peraltro sotto il continuo controllo di personale tecnico della stessa amministrazione, oltre che della polizia locale. Quanto, poi, ai mezzi, risulterebbe ancora pienamente provata la legittimazione all’utilizzo in capo al ricorrente, in proprio e nella qualità, ancora richiamandosi la diffusa documentazione prodotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta manifestamente infondato.
In primo luogo, occorre ribadire che, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di natura cautelare reale è ammesso soltanto per violazione di legge, tale dovendosi intendere – con riguardo alla motivazione – l’ipotesi in cui il percorso argomentativo risulti radicalmente assente o di mera apparenza, così da risultare la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
4.1. Ne consegue che l’impugnazione in esame è inammissibile laddove, peraltro a più riprese (a muover dalla rubrica), censura la “contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione”, così come il “travisamento dei fatti”, trattandosi di profili che non sono consentiti nel ricorso per cassazione in materia cautelare reale, nei termini appena richiamati.
Lo stesso esito di inammissibilità, poi, segue alla parte del motivo che, legittimamente, contesta all’ordinanza la mancanza di motivazione: la questione, infatti, è posta in termini del tutto generici, privi di ogni specificità, richiama l’omessa valutazione del “coacervo degli elementi” prodotti dalla difesa, diffusamente elencati lungo numerose pagine del ricorso, dai quali dovrebbe desumersi – per come perentoriamente affermato – la piena legittimazione del NOME a chiedere la restituzione non soltanto dell’area, ma anche dei veicoli in sequestro.
Una tale censura, così evidentemente astratta, non consente, dunque, di contestare gli argomenti che il Tribunale di Roma ha impiegato per dichiarare
inammissibile la richiesta di riesame, che non risultano in alcun modo connotati d inesistenza o da mera apparenza.
6.1. L’ordinanza, in particolare, dopo aver esaminato la richiesta e la memor prodotta, ha innanzitutto evidenziato che l’area in questione è di proprietà Regione Lazio, da ciò risultando in capo al NOME, privo di titolarità sul be mancanza di interesse – quindi di legittimazione – a presentare la richiesta ex art. 324 cod. proc. pen.: l’immobile, infatti, non potrebbe comunque essergli restitui anche qualora, in via ipotetica, si riscontrasse la radicale assenza dei presup del vincolo. A questa conclusione l’ordinanza è giunta alla luce di un costant ribadito indirizzo, in ragione del quale può proporre il gravame solo chi va un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, che deve corrispondere a risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e ch va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del disseque (tra le molte, Sez. 3, n. 16352 dell’11/1/2021, Di Luca, Rv. 281098).
6.1.1. In senso contrario, peraltro, non può opporsi neppure la recentissi pronuncia del Supremo Collegio del 25/9/2025, intervenuta nelle more della redazione di questa sentenza (e ad oggi conosciuta solo per la notizia di decision secondo la quale la persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti rimozione del sequestro sulla sua posizione: nessun interesse di tale natu infatti, è stato avanzato o rivendicato dal ricorrente, né sono stati indicati ev elementi offerti al Collegio della cautela al riguardo.
6.2. Di seguito, lo stesso Tribunale del riesame ha sottolineato che ness rilievo poteva esser riconosciuto all’argomento difensivo in forza del qu l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe acquisito la disponibilità dell’area soltan in epoca successiva alla realizzazione dei manufatti abusivi, della cui esecuzio quindi, non sarebbe responsabile: in particolare, è stato precisato dal Collegio tale circostanza, quand’anche confermata, non eliminerebbe il carattere illec degli stessi beni, né ne legittimerebbe alcuna restituzione, per di più nei conf di un soggetto (si ribadisce) non legittimato, stante il carattere prettamente della misura in corso.
6.3. Infine, l’ordinanza si è espressa anche con riguardo agli automezzi sequestro e, con argomento in fatto insuscettibile di essere verificato in q sede, ha rilevato che “non è stato prodotto alcun documento idoneo a dimostrar la sussistenza di un diritto su detti automezzi”, di qualsiasi natura; diritto c ancora precisato il Tribunale, con argomento tutt’altro che apparente, dunque no censurabile – non può esser ricavato solo dal fatto che tali beni si trova sull’area occupata dall’RAGIONE_SOCIALE.
7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2025
oliere estensore Il C