Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36761 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36761 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni di cui alla requisitoria del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria difensiva del 21 agosto 2024.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022, conv. con modif. I. n. 14/2023.
RITENUTO IN FATTO
1. COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, propone ricorso straordinario avverso la sentenza della Sesta sezione di questa Corte n. 49629 del 7/11/2023 (dep. 12/12/2023), che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione del ricorrente contro la sentenza della Corte di appello di Bari in data 16/12/2022 (con cui, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di bari, è stata rideterminata la pena inflitta, tenuto conto dell circostanze attenuanti già concesse, in anni sette mesi tre giorni ventitré di reclusione, per i reati di cui ai capi 1, 5, 6, 9, 20, 39, 41, 42 e 43, nonché dispost la confisca dei beni).
Secondo la difesa – premessa l’ammissibilità del mezzo di impugnazione straordinario in quanto involgente un provvedimento ablativo correlato all’affermazione di responsabilità – l’errore percettivo in cui sarebbe incorsa la Sesta sezione e in forza del quale è stato ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione, deriverebbe dall’aver ritenuto che i motivi di appello e la consulenza tecnica presentata nell’interesse dell’imputato riguardassero soltanto un tema, quello della congruità economica con i redditi del nucleo familiare, nel mentre entrambi gli atti affrontavano anche l’ulteriore aspetto dell’esclusiva disponibilità in capo alla moglie, dei beni confiscati allo COGNOME ai sensi del comma 7-bis degli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990 (v. atto di appello pagg. 8 e 9).
In particolare, sottolinea la difesa, richiamando sul punto gli esiti d consulenza tecnica di parte, si intendeva dimostrare che le tre unità immobiliari confiscate appartenessero a persona estranea al reato, così da sfuggire alla misura reale (per come disposto dai commi 7-bis degli artt. 73 e 74 T.U. stupefacenti “che fanno salva l’ipotesi che i beni appartengano a persona estranea al reato”).
Proprio i richiamati esiti della consulenza, sostiene il ricorrente dimostravano l’esistenza di una lecita provvista in capo alla moglie dell’imputato (la signora NOME COGNOME) idonea a far fronte a sostenere le spese di demolizione (della vecchia unità abitativa) e di ricostruzione in tre nuove unità immobiliari.
Con requisitoria del 7 luglio 2024, il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, sul rilievo dell’assenza di un errore percettivo nella decisione di legittimità impugnata, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Con memoria del 21 agosto 2024, la difesa del ricorrente ha replicato alle conclusioni del P.G., insistendo per l’accoglimento del ricorso straordinario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso straordinario è inammissibile per difetto di legittimazione.
2. Con l’odierno mezzo di impugnazione, infatti, il ricorrente lamenta l’errore percettivo in cui sarebbe incorsa la Sesta sezione di questa Corte nel non esaminare il secondo motivo di ricorso (sub 5.2) – sviluppato anche nell’atto di appello al punto 4 (“Revoca della confisca”) pagg. 8 e 9 – con cui si era denunciata la violazione degli artt. 73, comma 1-bis e 74, comma 1-bis I. stup. ed il vizio di motivazione (pagg. 3 e 4) rispetto al rilievo difensivo che gli immobili non sono nella disponibilità dell’imputato, essendone risultato unicamente intestatario formale per la quota di metà, bensì della moglie quale unica effettiva proprietaria, trattandosi di costruzioni edificate dopo la loro demolizione con il ricavato di un bene di proprietà esclusiva di quest’ultima.
Il risultato cui tende l’imputato è dunque quello di conseguire una decisione i cui effetti favorevoli riguardano la sfera giuridica della moglie, ritenuta unica reale proprietaria dei beni, con conseguente esclusione dall’ambito applicativo della misura reale in forza dei commi 7-bis delle disposizioni di legge richiamate.
Si tratta, però, di una censura che può essere introdotta soltanto dal terzo interessato e non dall’imputato che si assume estraneo, al di là delle intestazioni formali pro-quota, all’oggetto della confisca.
Vi, è quindi, carenza di interesse alla proposizione del mezzo di impugnazione straordinario, in quanto si tratta di questione che non poteva già formare oggetto di ricorso per cassazione, avendo dovuto essere proposta dalla terza interessata, a mezzo di procuratore speciale, nell’ambito del giudizio di merito, ovvero in sede di esecuzione, uniche fasi in cui è consentito dolersi del provvedimento di confisca che si assume illegittimamente adottato nei confronti di un terzo (v. Sez. 2, n. 53384, 12/10/2018, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 274242 – 02 che ha riconosciuto al terzo la facoltà di intervenire nel corso del giudizio; in tema d possibilità di esperire l’incidente di esecuzione, v. Sez. 3, n. 50363 del 29/10/2019, COGNOME, Rv. 277940 – 01; Sez. 5, n. 28344 del 12/04/2019, COGNOME, Rv. 276136 – 01; v. anche Sez. 5, n. 4611 del 13/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285940 – 01 che ha escluso la possibilità – in materia di confisca – per il terzo interessato non condannato di far valere le sue ragioni proponendo ricorso straordinario).
È noto infatti il principio, autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui in tema di misure cautelari reali, il terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta con
sentenza la confisca, può chiedere al giudice della cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame (Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017 – dep. 19/10/2017, COGNOME e altro, Rv. 270938: in motivazione, questa Corte ha affermato che, qualora venga erroneamente proposta opposizione mediante incidente di esecuzione, questa va qualificata come appello e trasmessa al tribunale del riesame).
La stessa decisione, peraltro, chiarisce in maniera limpida che (§ 6.5, pag. 11) che “il terzo estraneo potrà ricorrere alla procedura dell’incidente di esecuzione solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che dispone la confisca”.
Nel caso di specie, come emerge dalla cronistoria della vicenda giudiziaria in esame, risulta che è intervenuta la definitività della sentenza che ha disposto la confisca del bene di cui si assume effettiva proprietaria la terza proprietaria, l’unica, quindi, legittimata a chiedere la restituzione.
In conclusione, nulla di decisivo aggiungendo la memoria difensiva, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
Consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 settembre 2024.