Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4636 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4636 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza rese il 4 settembre 2025 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata avanzata richiesta di trattazione orale dell’udienza; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che ha insistito nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame presentata nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso il 17 luglio 2025 dal AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Noia avente ad oggetto beni recanti marchi contraffatti nella disponibilità della società RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale ha ritenuto l’assenza di legittimazione da parte del COGNOME, il quale ha conferito nomina al difensore e presentato ricorso in proprio e non quale rappresentante legale della società RAGIONE_SOCIALE nei confronti della quale è stato eseguito il sequestro.
2. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’AVV_NOTAIO, nella veste di difensore di NOME COGNOME, rilevando che quest’ultimo è indiscutibilmente il proprietario, oltre che legale rappresentante, della società e certamente ha un interesse a ottenere la restituzione della merce sottoposta a sequestro, anche se si tratta di merce nella disponibilità di una persona giuridica diversa, in quanto nel caso di specie trattandosi di materia penale non dovrebbe assumere rilievo l’aspetto formale ma l’aspetto sostanziale delle cose.
COGNOME NOME è sottoposto ad indagine per violazione degli articoli 474 e 468 codice penale e in quanto tale ha il diritto di proporre istanza di riesame e di ottenere una valutazione della sua condotta e del fumus che è stato posto a sostegno del sequestro.
3.11 ricorso è inammissibile poiché proposto per motivi manifestamente infondati.
Il sequestro probatorio è stato disposto nei confronti di merce di proprietà e nella disponibilità di una società di capitali e quindi di una persona giuridica, rispetto alla qual l’odierno indagato è rappresentante legale e socio unico.
E’ di tutta evidenza che, stante la diversa titolarità dei beni in sequestro rispetto alla persona fisica ricorrente, questi avrebbe dovuto conferire procura speciale nella veste di rappresentante legale della società per ottenere una pronunzia in ordine al dissequestro in favore della società terza.
L’indagato ha invece agito in proprio, avvalendosi del suo difensore di fiducia, privo di procura speciale, e pertanto avrebbe dovuto esplicitare in occasione dell’istanza di riesame lo specifico interesse che nutre ad ottenere una pronunzia in merito al vincolo probatorio; interesse che non può desumersi implicitamente dalla sua posizione di indagato rispetto all’ipotesi accusatoria formulata dalla Procura, considerato che non ha titolo per ottenere la restituzione dei beni.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo sia legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (tra le tante, Sezione 3, n. 36021 del 1/6/2023, COGNOME, n.m.; Sezione 3, n. 16352 del 11/1/2021, COGNOME, Rv. 281098 – 01; Sezione 5, n. 35015 del 9/10/2020, COGNOME, Rv. 280005 – 01; Sezione 5, n. 52060 del 2 30/10/2019, COGNOME, Rv. 277753 – 04; Sezione 1, n. 6779 del 8/1/2019, COGNOME, Rv. 274992 – 01).
Con particolare riguardo alla fattispecie in esame è stato affermato, che in caso di sequestro di beni appartenenti a una società di capitali, l’indagato, pur se legale rappresentante e socio unico di essa, non è legittimato a proporre, in proprio, richiesta di riesame, essendo necessario il conferimento di procura speciale al difensore per agire nell’interesse della persona giuridica. (Sez. 2, n. 18419 del 22/03/2024, Grazioli, Rv. 286321 – 01)
In un caso analogo a quello che si sta scrutinando, è stata ritenuta immune da censure l’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità della richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo di una società a responsabilità limitata, presentata dall’indagato in proprio e non quale legale rappresentante della stessa mediante un difensore munito procura speciale (Sez. 2, n. 18419 del 22/03/2024, Grazioli, Rv. 286321 – 01)
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una ammenda che si ritiene congruo liquidare nella misura di 3.000 C in ragione del grado di colpa nella proposizione della impugnazione
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.