Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37946 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37946 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
SENTENZA GLYPH
Oggi, GLYPH
6 OTT, 2024
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nata a Taranto il DATA_NASCITA; nel procedimento a carico della medesima; GLYPH FUIN1, avverso la ordinanza del 05/01/2024 del tribunale di Taranto; GLYPH Lu visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del AVV_NOTAIO. Procuratore AVV_NOTAIO che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni dei difensori AVV_NOTAIO.ti COGNOME AVV_NOTAIO e COGNOME NOME che si sono riportati ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Taranto rigettava la richiesta di riesame avanzata da COGNOME NOME avverso il decreto del 5.12.2023, con cui il Gip del tribunale di Taranto aveva disposto il sequestro di talune aree in relazione a reati quali quelli di cui agli artt. 110 co pen. 452 bis cod. pen., 44 lett. c) del DPR 380/01, 181 del Dlgs. 42/04, 734 cod. pen. oltre che 323 cod. pen. a carico di un funzionario pubblico.
Avverso la predetta ordinanza COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione mediante il suo difensore, deducendo cinque motivi di impugnazione.
3. Si rappresenta con il primo motivo la sussistenza di vizi di violazio legge e di omessa o apparente motivazione. Sarebbe apodittica la motivazion sulla illegittimità di provvedimenti intervenuti nel procedimento diretto al ri della concessione demaniale del 3.2.2015 e di quelli successivi. Si premette le contestazioni provvisorie di cui ai capi a), b), c) ed e) ascritte alla ri incentrerebbero tutte sull’erroneo presupposto della assenza della presc autorizzazione paesaggistica, oltre a fondarsi, il disposto sequestro, anche ritenuta illegittimità della determinazione del 3.2.2015, del Commissario ad a Segue quindi l’illustrazione dell’iter procedimentale intervenuto in funzione citata determina del Commissario ad acta, nominato dal Tribunal Amministrativo Regionale per la Puglia, di Lecce, in sede di ottemperanza a sentenza n. 2075/2012 del 22.11.2012, e si esclude la insussistenza d autorizzazione paesaggistica, premettendo la necessaria distinzione tra un endoprocedimentale, quale il parere del Soprintendente, e quello final autorizzazione paesaggistica. Segue quindi la precisazione per cui, ai s dell’art. 146 comma 4 terzo periodo del Dlgs. 42/04, l’autorizzazi paesaggistica ha efficacia solo quinquennale, oltre l’aggiunta di un ulteriore a condizione che i RAGIONE_SOCIALE autorizzati siano iniziati nel quinquennio. D premessa si ricava come il limite di durata citato non coinvolgerebbe il parer Soprintendente, e si osserva che il tipo di intervento in rilievo prevede, a del DPR n. 509/1997 all’art. 6, che l’approvazione del progetto definitivo de avvenire mediante conferenza di servizi, in un quadro in cui in concret richiesta la concessione demaniale e l’autorizzazione paesaggistica, ai dell’art. 14 e ss. della L. 241/1990, quando vi sia conformità dello progetto ai vigenti strumenti di pianificazione e urbanistici, come accadrebbe caso in esame. Pertanto, la citata determina del Commissario ad acta avreb inglobato la concessione demaniale e la autorizzazione paesaggistica, oltr permesso di costruire. Da qui l’errore nel ritenere assente la autorizza paesaggistica. Tale autorizzazione sarebbe risultata efficace al momento de realizzazione dell’intervento, ovvero nel 2017 /2018 e lo sarebbe tutt Peraltro, a escludere la ritenuta scadenza del parere del Soprintend soccorrerebbe il dato per cui esso, del 30.1.2003, sarebbe stato dallo s Soprintendente confermato il 6.3.2014, atteso che per esso non vige, co detto, il termine di scadenza quinquennale. E comunque esso sarebbe nuovo att autonomo. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Segue quindi nel ricorso la ricostruzione giuridica dell’istituto del Commissar acta, ribadendosi la triplice valenza giuridica (concessione edi autorizzazione, concessione demaniale) della determina dallo stesso adottata 2015, sottolineandone la correttezza anche istruttoria e la assen
impugnazioni, così da doversi reputare inesigibile e coperta dal giudica formatosi sulla sentenza n. 2075/2015 e successiva ordinanza di ottemperanz n. 2121/2013. Si sostiene, di conseguenza, la intangibilità della citata dete commissariale posto che la legittimità del predetto atto discenderebbe dall’es un’attività giustiziale di conformazione all’obbligo imposto all’amministrazion quale avrebbe perso ogni possibilità di ricorrere a controlli giurisdizionali. l’impossibile esercizio di un potere incidentale giurisdizionale penale, valutazione di profili di illegittimità del provvedimento citato, del Commissari acta.
Si esclude, difformemente dal tribunale, che la particella 15 del foglio sia stata assoggettata a vincolo ex art. 10 comma 1 L. n. 353/2000, quale le quadro in materia di incendi boschivi.
Con il secondo motivo si sostiene che sarebbe apparente altresì motivazione in punto di sussistenza del fumus dell’art. 452 bis cod. p essendosi il tribunale limitato a richiamare indirizzi di legittimità al rig
fronte della intervenuta esclusione, da parte della difesa, del deterioramento o compromissione richiesti dalla fattispecie astratta.
Con il terzo motivo deduce anche l’omessa motivazione rispetto alle consulenze prodotte dalla difesa, dirimenti rispetto al fumus del reato e al periculum in mora in ordine ai reati ex artt. 452 bis cod. pen., 44 del DPR 380/01 e 181 del Dlgs. 42/04. Tanto nonostante la articolazione argomentativa e scientifica RAGIONE_SOCIALE stesse, di cui si riporta in ricorso un breve stralcio.
Si deduce poi, con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge e di motivazione, circa la concretezza e attualità del periculum in mora, essendo smentita la tesi per cui l’attività sarebbe ancora in atto, atteso che con accertamento del consulente del P.M. del 21.1.2023 si esclude la esecuzione di altre opere rispetto a quelle accertate il 30.9.2022.
Il ricorso è inammissibile. Risulta ed è incontestato che le aree in sequestro (particelle 15 e 493) sono rispettivamente oggetto di una concessione demaniale rilasciata, per la particella n. 15, in favore della Società RAGIONE_SOCIALE dal Comune di Taranto RAGIONE_SOCIALE in data 29.4.2019 (cfr. richiesta di decreto di sequestro) e, per la particella 493, di proprietà della predetta società a partire dal 2014. Di tale società la ricorrente è attualmente amministratrice. Altre particelle pure di interesse nella vicenda (cfr. richiesta di sequestro citata pag. 6 nonché più in generale, si veda anche la ordinanza impugnata), nn. 488, 661 e 662, pure sono risultate della predetta società con un breve intervallo temporale tra il 2016 e il 2019 a favore di tale COGNOME NOME. Il già citato provvedimento Commissariale riguardava poi la particella 15 e altre aree in favore della RAGIONE_SOCIALE e nel 2017 la RAGIONE_SOCIALE subentrava alla RAGIONE_SOCIALE nelle predette concessioni, per la realizzazione del porto turistico di cui al progetto in esame. Il “contratto regolativo dei rapport discendenti dalla concessione demaniale” era stipulato poi dal competente Dirigente del Comune di Taranto e dalla attuale ricorrente quale amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE.
E’ palese, quindi, la carenza di legittimazione della ricorrente, che propone ricorso in proprio quale indagata e non, almeno, “anche”, quale rappresentante legale della società titolare RAGIONE_SOCIALE aree in sequestro, con difensore munito al riguardo di procura speciale. Invero, l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla
proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017 Rv. 270132 – 01 COGNOME). Va aggiunto, a fronte del dato per cui legittimata alla restituzione parrebbe allo stato, in astratto, la società citata, ch la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 18333 del 22/04/2016 Rv. 267083 – 01). ha, al riguardo, chiarito che nel procedimento relativo alla restituzione dei beni sequestrati il difensore del terzo interessato, non munito di procura speciale, non è legittimato a proporre istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (sez. 5 n. 21314 del 9/4/2010, Rv. 247440; sez. 5 n. 10972 del 11/1/2013, Rv. 255186). E ciò sulla base dell’affermazione, condivisa dal Collegio, che per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, vale la regola prevista dall’art. 100 c.p.p. secondo cui “stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale” analogamente a quanto previsto per il processo civile dall’art. 83 c.p.c. (sez. 6 n. 13798 del 20/1/2011, Rv. 249873; sez. 2 n. 27037 del 27/3/2012, Rv. 253404; sez. 1 n. 10398 del 29/2/2012, Rv. 252925). Difatti solo all’indagato o all’imputato è consentito di stare in giudizio personalmente, avendo solo l’obbligo di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterlo, lo rappresenta ex lege ed in forza di tale rappresentanza è titolare di un diritto d’impugnazione in favore dell’assistito senza alcuna necessità di un’apposita procura speciale, prevista soltanto per quei singoli atti riservati espressamente dalla legge all’iniziativa personale dell’imputato.
GLYPH Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2024.