Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11618 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11618 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Carlentini il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Campobasso del 24/10/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza n. 29827 del 15/03/2023, questa Corte qualificava il ricorso di NOME COGNOME avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione di Campobasso in data 06/12/2022 come opposizione ex art. 667 cod. proc. pen., disponendone la trasmissione al tribunale di Campobasso.
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Con ordinanza del 24/10/2023, il Tribunale di Campobasso rigettava l’opposizione presentata da NOME COGNOME avverso il provvedimento di diniego della revoca della confisca, disposta pur in presenza di una declaratoria di non punibilità per particolare tenuità d fatto.
Avverso il provvedimento l’imputato ricorre per cassazione.
3.1. Con il primo motivo lamenta violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in riferimento all’articolo 34 cod. proc. pen., avendo il giudice che ha pronunciato provvedimento partecipato al compimento di atti del procedimento.
3.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell’articolo 606, lettere b), d) ed e), cod proc. pen., in riferimento all’articolo 260-ter, d. Igs. 152/2006, nonché mancata assunzione di prove decisive.
Evidenzia in proposito che i mezzi confiscati non erano stati sottoposti a precedente sequestro, e uno di essi non era neppure citato nell’imputazione.
Manca poi quella illiceità della condotta che è presupposto di applic:abilità dell’art. 260citato, posto che il processo si è concluso con il proscioglimento.
Aggiunge inoltre di essere, oltre che preposto della società proprietRAGIONE_SOCIALE dei mezzi, legittim possessore degli stessi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione attiva e, in definitiva, di interes
Questa Corte, nella sua massima composizione, ha chiarito che, in sede penale, la nozione di «appartenenza» di un bene ha una portata diversa rispetto al diritto di proprietà.
Esso, infatti, per un verso ricomprende i diritti reali di godimento e di garanzia che i t hanno sul bene. Si è, in proposito, affermato che l’applicazione della c:onfisca non determina l’estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti a favore di terzi sulle cose e parimenti reali di godimento (v. Sez. 2, n. 11173 del 14/10/1992, COGNOME, Rv. 193422; Sez. U, n. 9 del 18/05/1994, COGNOME, Rv.199174; Sez. 3, n. 5542 del 24/03/1998, COGNOME, Rv. 210742; Sez. U, n. 9 del 28/04/1999, COGNOME, Rv. 213511; Sez. 1, n. 32648 del 16/06/2009, COGNOME, Rv. 244816), ed è stato altresì affermato che non può essere disposta la confisca dell’autovettura condotta da soggetto in stato di ebbrezza se la stessa risulta concessa in leasing, e quindi di proprietà del concedente, qualora il concedente sia pure estraneo al reato (Sez. U, n. 14484 del 19/01/2012, Sforza, Rv. 252030 – 01).
Per contro, si è ritenuto che non può vantare alcun interesse alla restituzione colui che non è più proprietario del bene. In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ad esempio, è stato ritenuto inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dall’imputato
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avverso il provvedimento di confisca di uno o più beni della fallita, non potendo egli vantar alcun diritto alla restituzione (Sez. 5, n. 27050 del 30/04/2021, Cantile, Rv. 281627 – 01).
Analogamente (il corsivo è del Collegio), «è stata esclusa, in modo prevalente, la ricomprensione nella nozione di appartenenza della semplice disponibilità giuridica qualificata del godimento del bene, sulla base di una fonte giuridica legittima»; in altre parole, la mera utilizzazione libera, non occasionale e non temporanea del bene non è sufficiente ad instaurare quella relazione qualificata con la res, tale da attribuire il diritto alla restituzione (Sez. U. Sforza, cit.).
Tale è, come evidenziato nel provvedimento impugnato, la situazione che ricorre nel caso di specie, in cui il ricorrente non vanta alcun titolo di proprietà o di disponibilità giu qualificando sé stesso come mero «preposto» della società propriel:RAGIONE_SOCIALE, ovvero semplice «possessore» dei beni, né allega alcuna procura speciale di diritto sostanziale.
Il ricorso è quindi inammissibile, non vantando il ricorrente alcun interesse qualificato al restituzione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 11 13/03/2024.