Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 224 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 224 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TRINITAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
letti i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME, presentati con un unico atto;
considerato che con l’unico articolato motivo di ricorso, la difesa deduce, in primo luogo, violazione di legge in ordine all’art. 120 cod. pen., eccependo il difetto di legittimazione a proporre querela da parte di NOME COGNOME; in secondo luogo, in relazione all’affermazione di responsabilità per il concorso nel reato di truffa ascritto agli odierni ricorrenti;
rilevato che entrambe le doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già prospettati con l’atto di appello e adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, a partire da quello concernente il difetto di legittimazion a sporgere querela su cui la Corte d’appello ha fornito una risposta puntuale in fatto e corretta in diritto, evidenziando come, indipendentemente dall’intestazione del veicolo alla di lui moglie, la vettura fosse stata acquistata proprio dal COGNOME sul quale, inoltre, era caduta la condotta decettiva ascritta agli odierni ricorrenti (cfr., Sez. 2 , n. 55945 del 20/07/2018, Barbato, Rv. 274255 – 01, in cui la Corte ha chiarito che la persona offesa dal reato titolare del diritto di querela a norma dell’art. 120 cod. pen. deve essere individuata nel soggetto titolare dell’interesse direttamente protetto dalla norma penale e la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l’essenza dell’illecito, ritenendo perciò legittimato a proporre querela l’effettivo acquirente di un bene sebbene risulti un diverso intestatario);
ritenuto che, a fronte del dato fattuale dell’artificio e raggiro rappresentato dall’essere stato consegnato un mezzo con caratteristiche differenti da quelle pubblicizzate nella proposta di vendita, ed integrante gli estremi del reato di cui all’art. 640 cod. pen., la difesa dei ricorrenti articola censure tese a proporre una differente lettura e un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali, nonché una ricostruzione dei fatti da operare mediante il ricorso a criteri di valutazione differenti rispetto a quelli utilizzati dai giudici di merito, nonostant questi ultimi abbiano già congruamente spiegato che la tesi alternativa prospettata dagli assunti difensivi è sfornita di qualsiasi elemento di concreto riscontro, e senza tenere conto, tra l’altro, di come l’operazione sollecitata dalla difesa esuli dal sindacato dinanzi a questa Corte, avendo l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione un orizzonte circoscritto, essendo limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (cfr., Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), né tanto meno di saggiare la tenuta logica della pronuncia
portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (cfr., ancora, tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma, il 3 dicembre 2024.