Legittimazione Querela: I Limiti del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Il caso analizzato offre uno spunto prezioso per comprendere quando un ricorso possa essere dichiarato inammissibile, in particolare quando si contesta la legittimazione querela del denunciante. Questa decisione sottolinea come le valutazioni sui fatti, una volta stabilite nei primi due gradi di giudizio, non possano essere messe in discussione davanti alla Suprema Corte, se non in casi eccezionali.
Il Caso: Dal Furto al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il delitto di furto, confermata sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnato alla condanna, ha deciso di proporre ricorso per cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo: la presunta assenza di legittimazione a proporre querela da parte del soggetto che aveva denunciato il fatto. Secondo la tesi difensiva, non era stato adeguatamente provato il rapporto di fatto tra il denunciante e il denaro sottratto, elemento necessario per radicare in capo a lui il diritto di querela.
La Questione sulla Legittimazione Querela
Il cuore del ricorso si concentrava sulla figura del denunciante. La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero accertato con sufficiente rigore il titolo in base al quale il querelante potesse essere considerato persona offesa dal reato. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva risolto la questione qualificando il denunciante come ‘gestore’ e, di conseguenza, pienamente legittimato a sporgere querela per il furto del denaro. Il ricorrente, invece, chiedeva alla Cassazione una rivalutazione di questa circostanza, sostenendo che tale qualifica non fosse supportata da prove adeguate.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione chiara e lineare. I giudici supremi hanno spiegato che la doglianza del ricorrente non verteva su una violazione di legge, ma su una questione puramente fattuale. La qualifica di ‘gestore’ attribuita al denunciante dalla Corte d’Appello è il risultato di una valutazione del materiale probatorio, un’attività tipica del giudice di merito. La Cassazione, in quanto giudice di legittimità, non ha il potere di riesaminare i fatti o di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. L’unico modo per ‘scalfire’ un accertamento di fatto in sede di legittimità è denunciare un ‘travisamento della prova’, ovvero dimostrare che il giudice di merito abbia basato la sua decisione su una prova inesistente o che affermava l’esatto contrario di quanto riportato in sentenza. Nel caso di specie, il ricorrente non ha sollevato tale vizio, ma si è limitato a proporre una lettura alternativa dei fatti, operazione non consentita in Cassazione. Pertanto, il ricorso, risolvendosi in una richiesta di rivalutazione del merito, è stato inevitabilmente respinto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame è un importante promemoria sui limiti del ricorso per cassazione. Essa conferma che le ricostruzioni fattuali operate dai giudici di merito godono di una sostanziale definitività e non possono essere rimesse in discussione davanti alla Suprema Corte attraverso generiche contestazioni. Per poter ottenere un annullamento della sentenza per motivi legati alla prova, è necessario dimostrare un errore logico o giuridico manifesto nella motivazione, come appunto il travisamento della prova. Questa decisione, quindi, orienta la prassi legale, scoraggiando ricorsi basati su semplici divergenze interpretative dei fatti e ribadendo la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, chiamata a garantire l’uniforme e corretta applicazione della legge, non a trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione di un fatto compiuta da un giudice di merito?
No, di norma non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Può intervenire su questioni di fatto solo in casi eccezionali e specificamente previsti dalla legge, come il ‘travisamento della prova’, che deve essere puntualmente denunciato nel ricorso.
Perché il ricorso sulla legittimazione a proporre querela è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la qualifica del denunciante come ‘gestore’, da cui discende la sua legittimazione, è una valutazione di fatto compiuta dalla Corte d’Appello. Il ricorrente ha cercato di ottenere una nuova valutazione di tale circostanza, operazione che non è permessa in sede di legittimità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31274 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31274 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari di condanna per il deli di furto;
Rilevato che il motivo unico del ricorso – con cui il ricorrente denunzia violazione legge in relazione alla mancanza di legittimazione a proporre querela del soggetto denunciante, in assenza di accertamento circa il rapporto di fatto tra quest’ultimo e il denaro sottratto è consentito dalla legge in sede di legittimità perché il ricorrente deduce una circostanza fatto che questa Corte – a fronte della sentenza di merito che ha qualificato il sogge denunziante quale “gestore”- non può sindacare, peraltro non denunziando una travisamento della prova che possa avere indotto la Corte di appello a questa conclusione e che è l’unica breccia che può aprirsi per una rivisitazione fattuale da parte del Giudice di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2024.