Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18112 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18112 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. in Belgio il 14/2/1961
avverso l’ordinanza del Tribunale di Udine in data 26/11/2024
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. NOME COGNOME
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; uditi il difensore, Avv.NOME COGNOME anche in sostituzione dell’Avv. NOME COGNOME ha illustrato i motivi, chiedendone l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Udine rigettava la richiesta di ries proposta dai difensori di NOME COGNOME avverso il decreto di perquisizione emesso dal Pubblic Ministero presso il Tribunale di Udine in data 8/11/2024, eseguito il 14 novembre seguente e il conseguente sequestro dell’apparecchio cellullare del COGNOME e di documenti pertinenti
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reato di truffa addebitatogli, avente ad oggetto l’anomalo flusso di scommesse riferite partita di calcio Lazio-Udinese, disputata il giorno 11/3/2024, e concernenti l’ammonizio del portiere della squadra friulana.
2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell’indagato, Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME deducendo:
2.1 l’error in iudicando in conseguenza della ritenuta preclusione a valutare in sede di riesame il fumus commissi delicti con riguardo all’accertamento della procedibilità dell’azione nei casi in cui sia pacificamente decorso il termine per la proposizione di istanza punit
I difensori lamentano che il collegio cautelare, pur avendo dato atto che l’incolpazi provvisoria trasfusa nel decreto di perquisizione non fa cenno alcuno alla circostan aggravante della minorata difesa, ha, tuttavia, ritenuto non rilevante la questione cir regime di procedibilità del reato sull’assunto che la stessa attenga al merito, limitando richiamo di una risalente pronunzia di legittimità senza confrontarsi con la success elaborazione giurisprudenziale secondo cui l’assicurazione delle fonti di prova per evitarne dispersione è giustificata solo nei casi in cui la condizione di procedibilità possa uti sopravvenire e, in ogni caso, il giudice della cautela deve farsi carico della verific l’esistenza della condizione di procedibilità quando effettui la riqualificazione de originariamente contestato in un’ipotesi perseguibile ad istanza di parte.
Nella specie risulta dallo stesso decreto di sequestro che la p.o. RAGIONE_SOCIALE ha avu conoscenza del fatto oggetto di indagine il 5/8/2024 sicché al momento della decision impugnata la invalida querela presente in atti non poteva essere rinnovata mentre con riguardo all’iscrizione nel registro delle notizie di reato dell’ipotesi di truffa aggravat dell’art. 640, comma 2 n. 2 bis, cod.pen. deve ritenersi che l’ordinanza impugnata abbi implicitamente disconosciuto la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod.pen
2.2 la violazione degli artt. 122 cod.proc.pen. e 37 Disp. att. con riguardo ai cont della procura speciale preventiva che deve conferire espressamente il potere di proporr querela ed individuare il genus dei reati per i quali può essere formulata.
Secondo i difensori l’ordinanza impugnata ha erroneamente disatteso i rilievi proposti punto di legittimazione del procuratore della società che ha sporto querela, discostandosi d principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia a fronte di un atto che ha i di una procura generale alle liti di matrice civilistica, la quale prevede solo il p rappresentanza e non menziona in alcun modo il conferimento del potere di esercitare il diritto di querela che costituisce il presupposto della legittimazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo in punto di qualificazione giuridica del fatto e procedibilità dell’a è infondato. E’ d’uopo chiarire in via di premessa che il COGNOME è attinto da provvis incolpazione ai sensi dell’art. 640, comma 2 n. 2 bis, cod.pen., avendo il P.m. provveduto aggiornare l’originaria iscrizione a suo carico per il delitto di truffa semplice, ipo l’aggravante ex art. 61 n. 5 cod.pen. in relazione alla commissione dei fatti in tempo di n e sfruttando preventive e riservate informazioni che non consentivano ai bookmakers di adeguare le quote di giocata, secondo quanto prospettato dalla P.g.
Si tratta di ipotesi di reato procedibile d’ufficio a differenza della c.d. truffa t aggravata ex art. 640, comma 2 ter, cod.pen., circostanza quest’ultima introdotta dall’art. L. 90/2024, ravvisabile solo ove “il fatto è commesso a distanza attraverso strumen informatici o telematici idonei ad ostacolare la propria o l’altrui individuazione”.
1.1 Va ulteriormente precisato che non assume alcun significativo rilievo il fatto all’atto della perquisizione il P.m. avesse elevato rubrica per l’ipotesi di truffa semplice l’intervenuta novazione dell’iscrizione, né può convenirsi con la tesi difensiva secondo c Tribunale del riesame avrebbe di fatto escluso la sussistenza della circostanza aggravante non essendosi l’ordinanza impugnata soffermata sul problema in attendibile applicazione del principio di derivazione civilistica della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. della Costituzione, secondo cui deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo d merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una quest pregiudiziale (Sez. U Civ., n. 9936 del 08/05/2014, Rv. 630490-01; in termini, Cass. Ci Sez. 2, 09/01/2024, n. 693, Rv. 669926 – 01; Sez. 5,ord. n. 363 del 09/01/2019,Rv. 652184 – 01). Nella specie alla ritenuta esistenza di valida querela a sostegno della procedibi dell’azione anche in ipotesi di esclusione dell’aggravante ex art. 61 n. 5 cod.pen. il Collegio ha connesso valore dirimente ai fini delle determinazioni conclusive.
2.Ciò posto, non è condivisibile l’incidentale affermazione del collegio cautelare c l’impossibilità di valutare in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di mi cautelari reali questioni relative alla procedibilità dell’azione in quanto attinenti dell’imputazione. Infatti, è risalente e del tutto condivisibile il principio secondo cause di non punibilità la cui emergenza (in termini di certezza e non di mera possibil importa l’inapplicabilità delle misure cautelari rientra anche il difetto di una condiz procedibilità, come è dato argomentare da quanto previsto dall’art. 129, comma primo, cod.proc.pen. che, nello stabilire l’obbligo della immediata declaratoria di determinate “c di non punibilità”, ha riguardo anche alla mancanza di una condizione di procedibilità. consegue che il giudice, investito del controllo di un’ordinanza in materia cautelare, potere-dovere di sindacare anche l’esistenza della condizione di procedibilità eventualment
necessaria, disponendo la caducazione della misura ove accerti la mancanza della condizione in parola (in materia di misura cautelare personale, avuto riguardo anche al tenore dell’ 273 cod.proc.pen., Sez. 1, n. 2128 del 09/05/1994, Tarek, Rv. 197879 – 01).
La giurisprudenza di legittimità, superando quanto in apparenza in senso contrario affermato da Sez. 5, n. 7278 del 22/01/2001, COGNOME, Rv. 218431-01, ha successivamente in più occasioni precisato che il difetto di una condizione di procedibili rilevabile anche nella fase del riesame di provvedimenti cautelari reali (Sez. 2, n. 22407 14/05/2013, COGNOME, Rv. 255938 – 01; nello stesso senso, con generale richiamo alle caus di non punibilità, Sez. 2, n. 19180 del 16/04/2013, COGNOME, Rv. 255409-0 Sez. 5, n. 1936 del 15/11/2017, dep. 2018, Rv. 272000-01; in ipotesi di applicazion dell’art. 131 bis cod.pen., Sez. 3, n. 3983 del 21/12/2021, dep. 2022, Rv. 282713-01 sempre che sia scaduto il termine previsto per proporre querela.
Si tratta di conclusione imposta dal rilievo che lo scrutinio del fumus, proprio delle impugnazioni cautelari reali, non può prescindere dal seppur sommario accertamento circa la giuridica esistenza del reato, cui il bene appreso è funzionalmente vincolato in qua prodotto, profitto, o prezzo dell’illecito o, comunque, allo stesso pertinente, e de coerente con il principio secondo cui il tribunale del riesame, in sede di control presupposti per l’adozione di una misura cautelare reale, deve verificare non solo la astratta configurabilità del reato, ma anche, in modo puntuale e coerente, tutte le risulta processuali che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del “fumu del reato contestato (Sez. 3, n. 58008 del 11/10/2018, COGNOME, Rv. 274693 – 01; Sez. 2 n. 18331 del 22/04/2016, COGNOME, Rv. 266896 – 01).
2.1 La valutazione dell’ordinanza impugnata risulta, dunque, erronea ma non comporta gli effetti caducatori invocati dalla difesa in quanto in ordine al reato provvisoriamente a si procede d’ufficio; peraltro, il collegio ha, comunque, valutato il merito dell’ecc d’improcedibilità, ritenendo valida la querela sporta dalla p.o. RAGIONE_SOCIALE sulla base di co argomenti giuridici.
Sempre incidentalmente è opportuno precisare (pure premessa la procedibilità d’ufficio) che le valutazioni del collegio cautelare in punto di legittimazione alla quer procuratore della società non prestano il fianco a censura. NOME NOME, leg manager della RAGIONE_SOCIALE, ha sporto tempestiva querela in veste di procuratore della stessa, abilitato, giusta atto notarile registrato il 14/10/2021, a rappresentare la “innanzi ai Tribunali di ogni ordine e grado, agendo innanzi ai medesimi con pieni eff giuridici, nonché a rappresentare la società nei relativi contenziosi nei confronti dei davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa o arbitrale, in ogni s giurisdizione”.
Si tratta, come segnalato dalla difesa del ricorrente, di un atto assimilabile ad una pro generale alle liti che attribuisce al procuratore il potere di agire in nome e per conto società mandante in relazione alla totalità dei contenziosi che dovessero coinvolgerla, n esuberanti l’importo di 200mila euro, senza, tuttavia, alcuna limitazione rispetto all’au giudiziaria procedente e che impegna la responsabilità dell’impresa per gli atti che rientr nel descritto ambito indipendentemente dal conferimento di singole e specifiche procure.
La latitudine dell’atto impone di ricomprendervi la legittimazione del procurator sporgere querela in relazione a fatti riconducibili all’oggetto sociale in relazione ai società risulti parte offesa.
3.1 Non è fuor di luogo rilevare che la procura, quale atto negoziale, va interpretata s scorta delle regole stabilite dal codice civile e, nel dubbio, le espressioni utilizzate essere interpretate in senso conservativo (Sez. 2, n. 16035 del 12/02/2020, COGNOME, Rv. 279195 – 01). Nella specie l’invocata esclusione dei poteri di rappresentanza del procurato in relazione a fatti ricadenti sotto la giurisdizione penale non risulta conforme alla lett tenore complessivo dell’atto, con il quale si è inteso assegnare al Perrone la cura e la tu degli interessi societari per gli affari legali di natura ordinaria, senza alcuna distinz può essere interpretato quale indice d’esclusione dell’efficacia penalistica della proc riferimento al valore delle cause, dal momento che gli interessi restitutori e risarcit valere in sede penale non solo possono ma debbono essere economicamente quantificati in sede processuale.
3.2 Con riguardo ai residui rilievi contenutistici formulati dalla difesa in ord legittimazione del querelante, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la presentazione della querela nell’interesse di una persona giuridica non richiede che la procu speciale indichi specificamente i reati per i quali è conferito il potere quando gli stess implicitamente desumibili dall’oggetto sociale dell’ente ( in fattispecie riguardante soci finanziamento in cui la Corte ha ritenuto implicitamente devoluto il potere di sporgere quer per reati di truffa, Sez. 2, n. 24754 del 16/04/2010, P.m. in proc. Orlando e altri, Rv. 2 – 01; nel senso che la procura speciale preventiva rilasciata dal legale rappresentante di ente, ai sensi dell’art. 37 disp. att. cod. proc. pen., non deve contenere l’indicazione dei reati rispetto ai quali è consentito il compimento dell’atto, dovendosi la stessa inte conferita con riferimento a tutti i fatti che danneggiano gli interessi della società e pert all’oggetto sociale, Sez. 2, n. 22506 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 279288 – 01; in termi Sez. 2, n. 1878 del 09/12/2016, dep. 2017, P.c. in proc. COGNOME, Rv. 268769 – 01; Sez. 2, 42947 del 01/10/2014, COGNOME, Rv. 260859 – 01). Si tratta di principi che debbono trovar applicazione anche in relazione al caso di specie, stante il riconoscimento in favore procuratore costituito di “tutti i poteri” necessari alla tutela degli interessi soc
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compresi quelli di sottoscrivere ogni eventuale atto presupposto o conseguente”, dizione atecnica nella quale tuttavia refluisce la facoltà di rimuovere ostacoli all’azione p
attraverso la proposizione della querela.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, riget con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente il pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma, 14 marzo 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presi nte