Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45065 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45065 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il 26/07/1975 COGNOME nato a SANT’ANTIMO il 21/03/1980 COGNOME nato a NAPOLI il 21/05/1997
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i ricorsi proposti a mezzo del difensore da COGNOME NOME, COGNOME e COGNOME NOME ritenuti responsabili dei reati di furto e tentato furto.
Rilevato che la difesa ha articolato nel motivo unico di ricorso le seguenti ragioni di doglianza: 1. Assoluta mancanza ed illogicità della motivazione; 2.Mancanza di legittimazione a sporgere la querela in capo a NOME NOME, direttore del punto vendita in cui sono stati perpetrati il furto ed il tentativo d furto; 3. Carenza di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in favore di NOME NOME, disparità di trattamento rispetto agli altri coimputati.
Considerato che il primo motivo di doglianza è stato formulato in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo, esente da vizi logici e convergente con quello del Tribunale.
Considerato, quanto alla seconda doglianza, che, in base a consolidato orientamento di legittimità, è titolato a sporgere querela il soggetto che si trovi in una posizione di detenzione qualificata in rapporto ai beni sottratti (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, COGNOME, Rv. 255975 – 01:”Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personal o di godimento, ma anche nel possesso – inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità – che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela”; Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Rv. 259289 – 01:”Ai fini della procedibilità di un furto commesso all’interno di un supermercato, il direttore dell’esercizio è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare di una posizione di detenzione qualificata della cosa che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice”).
Ritenuto, pertanto, che il direttore del punto vendita, come correttamente argomentato dalla Corte di merito in base all’orientamento richiamato, è titolato a sporgere querela, anche in assenza di una specifica delega in tal senso.
Considerato, quanto alle doglianze riguarda ti il trattamento sanzionatorio irrogato al COGNOME, che la mancata concessione delle circostanze attenuanti è sostenuta da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell’imputato, che annovera precedenti anche specifici e la gravità del fatto, desunta dalle modalità di realizzazione del reato;
considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 -01:”In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la “ratio” della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità”);
considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto, come nel caso in esame, di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259142).
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente