Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31626 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31626 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ATRI il 16/12/1998
avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME COGNOME ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di tentato furto aggravato dalla esposizione alla pubblica fede, avendo compiuto atti idonei ad impossessarsi di merce esposta sugli scaffali di un supermercato.
· GLYPH Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Erronea applicazione della legge penale con riferimento al mancato proscioglimento della imputata per difetto di querela; 2. Carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla mancata assoluzione dell’imputata per non avere commesso il fatto o perché il fatto non sussiste.
Considerato che, secondo consolidato orientamento di legittimità, è titolato a sporgere querela il soggetto che si trovi in una posizione di detenzione qualificata in rapporto ai beni sottratti, tra i quali deve certamente annoverarsi il direttore di un esercizio commerciale (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, COGNOME, Rv. 255975 – 01:”Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso – inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità – che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela”).
Ritenuto che COGNOME NOME, qualificatosi direttore del negozio presso il quale è stato realizzato il tentato furto, era legittimato a sporgere querela, come correttamente argomentato dalla Corte di merito in base all’orientamento richiamato.
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello;
rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua motivazione a supporto dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputata, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze probatorie illustrate in motivazione;
ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 luglio 2025
Il Consigliere NOME
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