Legittimazione alla Querela per Furto: Il Ruolo del Responsabile della Sicurezza
Comprendere chi ha il diritto di sporgere denuncia è un aspetto cruciale del diritto penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un importante principio sulla legittimazione querela furto, in particolare quando l’evento si verifica all’interno di un esercizio commerciale come un supermercato. La decisione chiarisce il ruolo e i poteri del personale addetto alla sicurezza, anche in assenza di una formale rappresentanza legale del proprietario.
Il Caso: Un Tentativo di Furto in un Supermercato
I fatti alla base della pronuncia riguardano un individuo condannato in primo e secondo grado per il reato di tentato furto aggravato, commesso all’interno di un supermercato. L’imputato ha presentato ricorso per cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: l’erronea applicazione della legge in merito alla legittimazione a proporre querela.
Secondo il ricorrente, la persona che aveva sporto la denuncia – verosimilmente il responsabile della sicurezza del punto vendita – non era munita dei necessari poteri di rappresentanza del proprietario dell’esercizio commerciale e, pertanto, la querela non avrebbe dovuto essere considerata valida. Questo vizio, a suo dire, avrebbe dovuto rendere il reato non procedibile.
La Questione della Legittimazione Querela Furto
Il punto centrale del dibattito giuridico era stabilire se il responsabile della sicurezza di un negozio possieda la legittimazione querela furto in autonomia. La difesa sosteneva che solo il legale rappresentante della società proprietaria del supermercato potesse validamente manifestare la volontà di perseguire penalmente l’autore del reato. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha respinto questa tesi, definendola manifestamente infondata e in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato.
Le Motivazioni della Corte
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, fondando la sua decisione su un principio chiaro e consolidato. I giudici hanno richiamato una precedente sentenza (Cass. n. 3736/2019) che aveva già affrontato un caso analogo. Secondo questo orientamento, ai fini della procedibilità per il reato di furto in un supermercato, il responsabile della sicurezza è pienamente legittimato a proporre querela.
La motivazione risiede nel concetto di “detenzione qualificata”. Il responsabile della sicurezza, infatti, non è un mero custode occasionale, ma il titolare di un potere di fatto sulla merce, esercitato in virtù del suo ruolo e delle sue responsabilità. Questa posizione gli conferisce la titolarità della detenzione qualificata dei beni in custodia. Tale detenzione è un interesse giuridicamente rilevante e rientra nel “bene giuridico” protetto dalla norma incriminatrice del furto. Di conseguenza, il soggetto che detiene qualificatamente la cosa è anche persona offesa dal reato e, come tale, ha il diritto di sporgere querela per tutelare tale posizione.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, rafforza la tutela degli esercizi commerciali contro i furti, semplificando le procedure di denuncia. Non è necessario attendere l’intervento del legale rappresentante della società, che potrebbe non essere immediatamente disponibile, permettendo così una risposta più rapida ed efficace all’illecito. In secondo luogo, chiarisce che la tutela penale contro il furto non protegge solo il diritto di proprietà in senso stretto, ma anche le situazioni di potere di fatto qualificate sui beni, come la detenzione per ragioni di custodia e sicurezza. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a conferma della totale infondatezza del suo ricorso.
Chi può sporgere querela per un furto commesso in un supermercato?
Secondo la Corte di Cassazione, anche il responsabile della sicurezza dell’esercizio commerciale è legittimato a sporgere querela, in quanto titolare della detenzione qualificata della merce.
Il responsabile della sicurezza di un negozio ha bisogno di una delega speciale dal proprietario per denunciare un furto?
No, la sentenza chiarisce che il responsabile della sicurezza è legittimato a proporre querela anche quando non sia munito di specifici poteri di rappresentanza del proprietario.
Cosa si intende per “detenzione qualificata” in relazione ai beni di un supermercato?
Si intende il potere di fatto sulla merce esercitato dal responsabile della sicurezza in virtù del suo ruolo di custodia. Questa posizione è considerata un bene giuridico protetto dalla norma sul furto, conferendo al detentore il diritto di querela.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31338 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31338 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello de L’Aquila, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui acili artt. 56, 624 e 625 cod. pen;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia l’erronea applicazione della legge in relazione alla legittirnazione a proporre querela del querelante, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita da consolidata giurisprudenza della Cassazione.
Infatti, “ai fini della procedibilità di un furto commesso all’interno di u supermercato, il responsabile della sicurezza dell’esercizio commerciale è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice” (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018 dep. 2019, Rv. 275342 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 aprile 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente